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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 42765/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione CATANESE Filippo ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (coltivazione di 32 piante di canapa indiana), commesso in Arenzano fino al 21/8/2015; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale con riferimento alla offensività della condotta, limitandosi a contestare genericamente la valutazione in fatto dei giudici di merito, senza un effettivo confronto con le ragioni indicate a sostegno (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che detta valutazione è insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro da vizi, solo genericamente dedotti con conseguente inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione CATANESE Filippo ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale cittadino di condanna in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (coltivazione di 32 piante di canapa indiana), commesso in Arenzano fino al 21/8/2015; considerato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha dedotto inosservanza e erronea applicazione della legge penale con riferimento alla offensività della condotta, limitandosi a contestare genericamente la valutazione in fatto dei giudici di merito, senza un effettivo confronto con le ragioni indicate a sostegno (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che detta valutazione è insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro da vizi, solo genericamente dedotti con conseguente inammissibilità del ricorso; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42765/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris