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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2024

Cassazione n. 36654/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bAs, Al irilamm' sbije perché generico e perché j ‹* co,T4 oilA manifestamente infondato, avendo 1.1--T-r-ibttfris+e., n una motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - escluso i presupposti integranti l'invocata causa di non punibilità in relazione all'entità del superamento della soglia di punibilità, nella misura del 50%, tale per cui l'offesa non merita la qualificazione di "particolare tenuità", elemento rispetto al quale il ricorrente non prende posizione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bAs, Al irilamm' sbije perché generico e perché j ‹* co,T4 oilA manifestamente infondato, avendo 1.1--T-r-ibttfris+e., n una motivazione immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in sede di legittimità - escluso i presupposti integranti l'invocata causa di non punibilità in relazione all'entità del superamento della soglia di punibilità, nella misura del 50%, tale per cui l'offesa non merita la qualificazione di "particolare tenuità", elemento rispetto al quale il ricorrente non prende posizione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 36654/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris