CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16078/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ragenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto(sez. dist. di Verona) n. 1140/2016, depositata il 24/10/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n. T6Z011100395/2013, con il quale, per l’anno di imposta2008, il suo reddito era stato sinteticamente determinato in € 68.643,00,ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.p.r. n. 600/1973.2. La CTP di Verona accolse il ricorso, sul presupposto che fosse“assodato che il contradditorio sviluppatosi nella fase di accertamento conNumero registro generale 11093/2017Numero sezionale 2054/2026Numero di raccolta generale 16078/2026Data pubblicazione 25/05/2026adesione [aveva] riguardato unicamente i fatti relativi solo all'annod'imposta 2008, e nemmeno nelle controdeduzioni o nella fasedibattimentale l'Ufficio [aveva] presenta[to] fatti atti a comprovare chenell’anno 2007 il reddito accertabile del Ricorrente si [era] discostato dialmeno un quarto da quello dichiarato, come prevede il summenzionatoDPR 600/73”.3. La CTR del Veneto (sezione distaccata di Verona) accolse l’appellodell’Agenzia delle Entrate, rilevando come l’eccezione relativa allamancanza di prova dello scostamento reddituale anche per l’anno 2007fosse stata proposta, in primo grado, solo con la memoria ex art. 32,comma 2, d.lgs. n. 546/1992, senza il rispetto, quindi, delle formepreviste dall’art. 24 del medesimo decreto legislativo per la proposizionedei motivi aggiunti. Osservarono, peraltro, i giudici di secondo grado chedall’avviso di accertamento si evinceva che lo scostamento era statoapprezzato anche relativamente all’anno 2007. Con riguardo agli altrimotivi, la CTR accertò che il contraddittorio si era regolarmente svolto eritenne che l’Ufficio avesse fatto corretta applicazione delle presunzioni, afronte delle quali il contribuente non aveva fornito un’adeguata provacontraria.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a seimotivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 18, comma 2, lett. e), e 24, commi 2, 3, e 4, deld.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ritenuto soggetta alla disciplina deimotivi aggiunti la contestazione relativa alla mancata attivazione delcontraddittorio relativamente al presupposto dell’accertamento sintetico,rappresentato dallo scostamento biennale di almeno un quarto tra redditodichiarato e reddito determinato, di cui all’art. 38, comma 4, d.p.r. n.600/1973 (ratione temporis vigente). Tale deduzione, a dire delNumero registro generale 11093/2017Numero sezionale 2054/2026Numero di raccolta generale 16078/2026Data pubblicazione 25/05/2026ricorrente, integrava, invece, una mera difesa, che non aveva determinatoalcun allargamento del thema decidendum, limitandosi ad illustrare ladomanda, già compiutamente prospettata nel ricorso introduttivo.Il motivo è infondato.Correttamente i giudici di secondo grado hanno posto in luce la distinzionetra la questione del contraddittorio preventivo e quella relativa allasussistenza dello specifico presupposto dell’accertamento sintetico,rappresentato dallo scostamento biennale del reddito. Tali questioni nonsono, infatti, logicamente coimplicate, dal momento che la prima afferiscea un presupposto estrinseco-procedurale, mentre la seconda al contenutodell’atto impositivo. La doglianza relativa all’estensione del contraddittorioall’anno 2007 (operata dal contribuente in seno al ricorso di primo grado,come risultante dallo stralcio della sentenza della CTP di Verona riportatoa pag. 10 e s. del ricorso per cassazione) non comporta, infatti,necessariamente che nell’avviso di accertamento non vi fosse menzionedello scostamento reddituale per tale anno. Con la propria ricostruzione ilricorrente mira, allora, a “recuperare” inammissibilmente un motivo dicensura dell’avviso di accertamento pacificamente non proposto nelricorso introduttivo del processo di primo grado, il quale integrava unadomanda nuova, non proponibile nella memoria ex art. 32, comma 2,d.lgs. n. 546/1992 e neppure integrante un motivo aggiunto, in assenzadel presupposto delle “nuove” produzioni della controparte.2. Il secondo motivo di ricorso censura la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 42, commi 2 e 3, e 38 del d.p.r. n. 600/1973;dell’art. 7, comma 1, della l. n. 212/2000 e dell’art. 2697 c.c., posto chel’Amministrazione finanziaria “nulla [aveva] offerto, dal punto di vistaredditometrico, sia in relazione al [peraltro spirato] periodo 2007, che, diconseguenza, con riguardo allo scostamento biennale inderogabilmentestabilito dall’art. 38, quarto comma, del d.p.r. n. 600/1973”, essendosilimitata alla “formula di stile” secondo cui “nel verbale di accertamentoNumero registro generale 11093/2017Numero sezionale 2054/2026Numero di raccolta generale 16078/2026Data pubblicazione 25/05/2026impugnato espressamente a pag. 7 si rileva: «considerato che, a seguitodella elaborazione del sottostante prospetto di determinazione del reddito,il suddetto scostamento si conferma per due anni di imposta (2007 e2008)»”.Il motivo è inammissibile, in conseguenza dell’infondatezza delprecedente. Una volta, infatti, correttamente ritenuta inammissibile, daparte della CTR, la censura relativa alla sussistenza del presupposto delloscostamento biennale, il ricorrente non ha interesse a censurare leulteriori statuizioni svolte ad abundantiam nella pronuncia impugnata (siveda Cass., n. 1770/2025).3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnatasotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, comma6, d.p.r. n. 600/1973; 4, comma 2, d.m. 10/9/1992; 6, commi 2, 3, 4 e 5e 10, comma 1, della l. n. 212/2000, per avere l’Agenzia delle Entrateemesso l’avviso di accertamento senza preventivamente attivare uneffettivo contraddittorio (omissione non surrogabile dal contraddittoriosuccessivo all’istanza di accertamento con adesione).Il motivo è infondato, dal momento che - al di là del fatto che la sentenzaimpugnata dà conto dell’instaurazione del contraddittorio con irappresentanti del contribuente (pag. 5) -, “in tema di diritti e garanziedel contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziariaè gravata esclusivamente per i tributi "armonizzati" di un obbligo generaledi contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre,per quelli "non armonizzati", non essendo rinvenibile, nella legislazionenazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, soloove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamentosintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, nellaformulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010,conv. in l. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sonoNumero registro generale 11093/2017Numero sezionale 2054/2026Numero di raccolta generale 16078/2026Data pubblicazione 25/05/2026legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorioendoprocedimentale” (Cass., n. 11283/2016; si veda anche, più direcente, Cass., n. 13818/2025).4. Il quarto motivo di ricorso deduce il “travisamento dei documentinn. 5, 6 e 7 contenuti nel fascicolo del giudizio di primo grado di partericorrente”, sotto il profilo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere i giudicidi seconde cure correttamente apprezzato la prova offerta dalcontribuente, alla cui stregua l’incremento patrimoniale correlatoall’acquisto dell’immobile in cui il Vesentini viveva sarebbe potuto rilevare,al più, per il solo importo di € 10.000,00 (e non già per quello di €120.000,00, come opinato dall’Amministrazione finanziaria).Il motivo è inammissibile sotto il profilo della specificità ex art. 366, n. 6,c.p.c., posto che, dei due assegni che dimostrerebbero la provenienza datale [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 70.000,00 (impiegata per l’acquistodella casa di abitazione del Vesentini), non sono riportati gli estremi né ilcontenuto, in violazione del principio secondo cui, “qualora il ricorrente, insede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, peril principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testointegrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione,al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gliargomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere,siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridicadella sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta,quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno diconsiderazione dei documenti stessi ai fini della decisione” (Cass., n.13625/2019). Peraltro, “il mancato esame di un documento può esseredenunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione dimotivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente,quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di taleportata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraNumero registro generale 11093/2017Numero sezionale 2054/2026Numero di raccolta generale 16078/2026Data pubblicazione 25/05/2026probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratiodecidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che ladenuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità,l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbesenza dubbio dato luogo a una decisione diversa” (Cass., n. 16812/2018).5. Il quinto motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.38, commi 4 e 5, d.p.r. n. 600/1973, per avere i giudici di secondo gradocomputato nel reddito del 2008 gli incrementi patrimoniali afferentiall’acquisto degli autoveicoli, che erano stati, invece, perfezionati inannualità successive.Il motivo è infondato, dal momento che la presunzione di cui all’art. 38,comma 5 (ratione temporis vigente), d.p.r. n. 600/1973, consente diimputare all’annualità oggetto di accertamento la frazione (pari a unquinto) del reddito realizzato nell’arco del quinquennio considerato dallamenzionata disposizione (si veda Cass., n. 14509/2016, citata dallo stessoricorrente, che a pag. 13 fa l’esempio di un giudizio relativoall'accertamento condotto per l'anno 2000 sulla base di una spesaeffettuata per € 100.000 nell'anno 2002, nel quale il contribuente provi diaver percepito, nel 2000, redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte atitolo d'imposta per un ammontare di € 20.000, concludendo per l’idoneitàdi tale prova a superare la presunzione di maggior reddito per quell'annoma non anche per gli altri ai quali si estende la presunzione de qua; o lapiù recente Cass., n. 10363/2025, che ha giudicato legittima l’imputazioneper un quinto, all’anno 2005, del reddito rappresentato dall’acquisto diun’autovettura nel 2006; o ancora Cass., n. 23475/2024, la quale, alcontrario, aveva scomputato dal reddito del 2007 la quota imputata inrelazione all’acquisto di un’autovettura nell’anno 2008, avendo ilcontribuente dimostrato di essersene procurato la provvista attraverso unfinanziamento ottenuto nell’anno da ultimo menzionato).Numero registro generale 11093/2017Numero sezionale 2054/2026Numero di raccolta generale 16078/2026Data pubblicazione 25/05/20266. Con il sesto motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115, comma 1, c.p.c.; 18, comma 2, lett. e), del d.lgs. n.546/1992 e 13 della l. n. 392/1978, in relazione all’affermazione secondocui la mancata contestazione, in sede di contraddittorio preventivo, circala metratura dell’immobile avrebbe precluso al contribuente di far valere larelativa circostanza in sede processuale.Il motivo è infondato. Pur dovendosi convenire, infatti, circal’inapplicabilità del principio di non contestazione con riguardo alla fase(pre-processuale) del contraddittorio preventivo (nel senso che la mancatacontestazione di uno specifico profilo in tale sede non preclude alcontribuente di valorizzarlo in seno all’opposizione all’avviso diaccertamento), il motivo si attesta su una dimensione di evidenteastrattezza, limitandosi ad asserire che la considerazione del profilo indiscorso avrebbe potuto determinare una mitigazione dei risultatidell’accertamento nei confronti del ricorrente, senza che venga specificatoin quali concreti termini. P.Q.MRigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che siliquidano in € 2.300,00 per compensi professionali ed € 200,00 per spese,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/3/2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]