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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40604/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21148/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna tra i fatti in esame, occorsi il 6 dicembre 2021, e analoghi due episodi delittuosi commessi in data 18 marzo 2022, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha rimarcato l'assenza di un medesimo disegno criminoso in ragione non solo della distanza temporale tra i due avvenimenti, ma soprattutto dell'estemporaneità delle condotte, determinate dal verificarsi di circostanze occasionali (si vedano pp. 8-9 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21148/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna tra i fatti in esame, occorsi il 6 dicembre 2021, e analoghi due episodi delittuosi commessi in data 18 marzo 2022, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha rimarcato l'assenza di un medesimo disegno criminoso in ragione non solo della distanza temporale tra i due avvenimenti, ma soprattutto dell'estemporaneità delle condotte, determinate dal verificarsi di circostanze occasionali (si vedano pp. 8-9 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 40604/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris