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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 46249/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 24/03/2021, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Sondrio in data 07/05/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 1500 di multa per due reati di furto (capi A e C).

L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

La motivazione che esclude il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ("il curriculum criminale dell'imputato costituisce prova dell'assenza di sensibilità alle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto e, considerata la modalità della condotta, non sono ravvisabili segni di positiva valutazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti in parola") appare del tutto congrua ed esente da vizi logico-giuridici e che, come tale, è del tutto insindacabile nella presente sede di legittimità.

Con la stessa il ricorrente omette di confrontarsi preferendo insistere nella strada della reiterazione pedissequa del motivo di appello conducente all'inammissibilità.

Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]..g...ER!A i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 24/03/2021, confermava la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Sondrio in data 07/05/2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi tre di reclusione ed euro 1500 di multa per due reati di furto (capi A e C). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale motivo unico, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. La motivazione che esclude il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ("il curriculum criminale dell'imputato costituisce prova dell'assenza di sensibilità alle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto e, considerata la modalità della condotta, non sono ravvisabili segni di positiva valutazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti in parola") appare del tutto congrua ed esente da vizi logico-giuridici e che, come tale, è del tutto insindacabile nella presente sede di legittimità. Con la stessa il ricorrente omette di confrontarsi preferendo insistere nella strada della reiterazione pedissequa del motivo di appello conducente all'inammissibilità. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]..g...ER!A i
Sentenza Cassazione n. 46249/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris