CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2023
Cassazione n. 29552/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21947/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 30. –intimata – Oggeto: fermo amministraivo avverso la sentenza n. 5484/52/15 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6/10/2023dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Corradi M i stri , che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti motivi di ricorso. Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva respinto il ricorso della contribuente contro il provvedimento di fermo amministrativo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata [OSCURATO:TARGA], disposto per mancato pagamento di crediti erariali (e non) recati da varie cartelle di pagamento, nonché contro le mai notificate cartelle di pagamento presupposte, ed in riforma della prima decisione ha dichiarato il difetto di giurisdizione per i ruoli di natura non tributaria e, per i restanti crediti tributari , l’in e sistenza del provvedimento di fermo. Il giudicedi primo grado osserva va che la società contribuente non ha prodotto in giudizio l’impugnat o provvedimento di fermo , assumendo di aver n e avuto conoscenza con la consultazione , il 26/7/2013, del PRA e d e ll’estratto di ruolo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per cui la fattispecie andava qualifica ta , piuttosto, come impugnativa dell’estratto di ruolo, atto ri comprendente nu merosi crediti, inammissibile per difetto d’interesse (art. 100 cod. proc. civ.), a prescindere dalla circostanza che fossero st a t e o meno notificate l e cartellepresupposte. Osservava, a ltr e sì , che l’esistenza d i due atti di pignoramento di crediti presso terzi rendeva , invece, concreto ed attuale l’interesse alla impugnazione , limitatamente ai cred iti recati dalle relative cartelleesattoriali presupposte e che , per quell i di natura non tributaria, anda va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Ancora,per quelli tributari, risultando l e cartelle presupposte regolarmente notificatee non impugnate nei termini di legge, rilevava che le doglianze della società contribuente , in parte qua , andava no dichiarate infondate. Il giudice del gravame, con la sentenza indicata in epigrafe,ha evidenziato l’insufficienzadella mera produzione, da parte dell'Agente della riscossione, dell'estratto di ruolo e della copia degli avvisi di ricevimento dei plichi postali concernenti la notifica delle cartelle esattoriali a basedell'atto impugnato, a fronte della contestazionedella contribuentedell'esistenza o , comunque , del r ituale perfezionamento delle relative procedure notificatorie, dovendo essere prodotti in giudizio gli originali notificati. Avverso la decisioneproponericorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), con tre motivi, mentre l'intimata società [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa deduce l’illegittimità della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 53, d.lgs. n. 546 del 1992, 170 e 330 c.p.c., in relazione all’art.360, comma prima, n. 3 e n. 4, c.p.c., per mancato rilievo, da parte del giudice di secondo grado, della eccepita inesistenza della notifica dell’atto di gravame della società [OSCURATO:PERSONA], eseguita dopo il trasferimento dello studio legale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore domiciliatario in primo grado, da Riviera di Chiaia n. 72 a [OSCURATO:PERSONA] n. 6, Napoli, con conseguente definitività della prima decisione. Con il secondo motivodeduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 19, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma prima, n. 3, c.p.c., perché la Commissione tributaria regionale della Campania non ha considerato che dalla copiosa documentazione prodotta in primo grado e poi in sede di gravame, costituita da 37 relate di notifica e diverse quietanze di pagamento, si ricava la prova della conoscenza, da parte della società contribuente, dei ruoli presupposti per cui, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, l’impugnazione del provvedimento di fermo sarebbe stata ammissibile solo per vizi propri dell’atto medesimo. Con il terzo motivodeduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 115 c.p.c. e 19, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma prima, n. 4, c.p.c., perché Commissione tributaria regionale della Campania, per quanto si legge nella sentenza impugnata, “pur dando per buone le poche relate di notifica prodotte da [OSCURATO:SOCIETA] (disconosciute dall’appellante)”, ha concluso che non si possa attribuire “piena valenza probatoria” “all’avviso di ricevimento di un plico postale senza produzione dell’originale dell’atto al quale tale avviso si riferiva (…) non essendo possibile separare l’atto dalla sua notificazione e considerarli separatamente”. Deduce, altresì, che 37 sono le relate di notifica depositate, 57 le cartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo, 5 delle quali mai notificate e per tale ragione rimaste estranee al provvedimento di fermo nonché 6 integralmente pagate o sgravate come da allegate quietanze, e che tale documentazione dimostra la piena conoscenza, da parte della società contribuente, dei crediti erariali cautelandi.Aggiunge la ricorrente che il giudice di appello si è limitato a richiamare gli avvisi di ricevimento delle raccomandate a/r ed ha invece totalmente trascurato che due delle cartelle di pagamento presupposte sono state notificate a mezzo messo notificatore presso la sede sociale ed a mani di persona qualificatasi addetta alla ricezione e recano importi a debito superiori al minimo previsto dalla legge, ai fini della legittimità dell’iscrizione a ruolo, mentre il disconoscimento della conformità agli originali non può essere formulato genericamente dovendocontenere l’indicazione degli elementi attestanti la prospettata non corrispondenza. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 115 c.p.c. e 19, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,comma prima, n. 3 e n. 4, c.p.c., perché la impugnata sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania non contiene alcun riferimento alle quietanze di pagamento prodotte in giudizio, le quali dimostrano l’infondatezza delle contestazioni afferenti l’omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte, non essendo logicamente concepibile il pagamento di un debito recato da una cartella sconosciuta. Con il quinto motivodeduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 148, 149 e 617 c.p.c., nonché 26, d.p.r. n. 602 del 1973 e 19, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma prima, n. 3 e n. 4, c.p.c., perché la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolta l’appello della contribuente ritenendo erroneamente insufficiente il deposito di copia delle relate ed invece necessario il deposito di copia dell’intero atto notificato. Deduce, altresì, che il petitumdel ricorso introduttivo del giudizio risulta diretto all’annullamento, per vizi del procedimento notificatorio delle cartelle di pagamento, di tutti gli atti consequenziali, senza muovere alcuna contestazione in merito al contenuto delle stesse, e che correttamente qualificando la domanda,ai sensi degli artt. 617 c.p.c. e 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, l’onere probatorio a carico del Concessionario non può essere dilatato, dovendo il campo d’indagine rimanere limitato alla sola regolarità formale del procedimento di notificazione delle cartelle di pagamento. Il primo motivo è infondato. In relazione alla regolarità della notifica del ricorso in appello all’Agente della riscossione , rileva il Collegio che la stessa è stata eseguita nel domicilio eletto in primo grado (Riviera di Chiaia n. 72, Napoli), corrispondente allo studio legale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Maggio, nel frattempo trasferitosi a [OSCURATO:PERSONA] n. 6, Napoli, come da comunicazione di variazione di domicilio , in data 13/1/2014, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati diNapoli. Dall’esame degli atti dell’acquisitofascicolo d’ufficio, risultano: il “modulo accettazione” della raccomandata spedita dallo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],allegato mediante spilletta metallica all’atto di appello, che attesta la consegna del plico all’Ufficio postale e , in copia,allegata alla memoria illustrativa di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. la busta indirizzata all ’Avv. Di M aggio , recante il timbro “compiuta giacenza – non ritirata” e l’ “ avviso di ricevimento ” , anch’esso, reca nte , oltre al numero 149313931650 stampigliato, la data di spedizione del 6/6/2014, “[OSCURATO:PERSONA]. 40029 Sez. 2”, il nominativo e l’indirizzo del destinatario “ Di M aggio Gennaro, [OSCURATO:PERSONA] di Chiaia 72, 80100, Napoli ” , ma ncante del la firma del ricevente,della data e del la firma dell’incaricato alla distribuzione. Nella memoria del 7/1/2015, depositata da [OSCURATO:PERSONA] costituendosi in quel giudizio, l’appellata eccepiva , in via preliminare , l’inesistenza della notificazione e la conoscenza, conseguita aliunde , della pendenza dell’appello. Nella memoria depositata il 19/1/2015 l’allora società appellante deduceva, invece, che l’intervenuta costituzione in giudizio dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., aveva sanato ex art. 156 cod. proc. civ., la eventuale nullità della notificazione in quanto al massimo poteva trattarsi di rinnovazione della stessa stante la notifica perfezionatasi per compiuta giacenzagiusta allegato . Dal processo verbale, dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tenutasi innanzi alla CTR della Campania, si ricavano due dati rilevanti ai fini della decisione:1)la presen za ( anche ) del l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:SOCIETA]; 2) l’esibizione, da parte dell’ avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della società allora appellante, degli originali delle notifiche dell’atto di appello con compiuta giacenza . Al riguardo deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. n. 4151/2020) , allo scopo di semplificare lo svolgimento del processo tributario, l'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede, in generale, che le «notificazioni possono essere fatte direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento [...]». Inoltre, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato d.lgs., che rinvia all'art. 20, comma 1, dello stesso atto normativo, il quale rinvia a sua volta all'art. 16, comma 3, citato, la notificazione postale diretta può essere adottata anche per l'appello tributario. L'appellante è così abilitato, nel processo tributario, a ricorrere alla più semplice modalità della notificazione postale diretta, cioè senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, ma pur sempre con quella dell'ufficiale postale (Cass. n. 11647 del 2001; Cass. n. 1906 del 2008) . Poiché la società contribuente si è avvals a di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto di appello si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 (tra le tante, 4 Cass. n. 17598 del 2010; Cass. n. 14501 del 2016; Cass. n. 9240 del 2019). Il caso di specie,quindi, è regolato dall'art. 40 , d.P.R. n. 655 del 1982che, al comma 3, prevede che «Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere distribuiti e non siano stati chiesti in restituzione dai mittenti sono tenuti per un periodo di quindici giorni negli uffici di destinazione, fatta eccezione per le stampe c on fermo posta, per le quali il periodo é limitato a dieci giorni, e per le raccomandate, per le quali il periodo di giacenza è di trenta giorni» ed al comma 4, che «Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, chenon abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili». Tale disposizione non richiede necessariamente l'invio di una ulteriore comunicazione al destinatario temporaneamente irreperibile, limitandosi ad affermare la necessità che gli sia «dato avviso». E ciò si desume anche dal regolamento del servizio di recapito adottato con D.M. 1/10/2008, contenente la disciplina del servizio postale ordinario, che «si limita a prevedere che gli "invii a firma" (tra cui le raccomandate) che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro vengano consegnati presso l'ufficio postale di distribuzione (art. 24), ove i medesimi rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza (art. 25). Il citato regolamento del servizio di recapito non prevede la spedizione di una raccomandata contenete l'avviso di giacenza, ma soltanto, all'articolo 25, il "rilascio dell'avviso di giacenza" (così, in motivazione, Cass. n. 2047/2016). In ogni caso, ove anche fosse mancato il rilascio o l'invio al destinatario dell'avviso di giacenza della raccomandata ordinaria, la notifica dell'atto d'impugnazione sarebbe nulla (e non inesistente),con conseguente obbligo del giudice, in assenza di sanatoria a seguito di costituzione dell'intimato, di ordinarne la rinnovazione (Cass. n. 25095/2016). Osserva il Collegio che la costituzione con efficacia ex tunc dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] , ancorché volontaria , ancorché non per effetto di rinnovazione (art. 291 cod. proc. civ.),toglie concreto rilievo alla sollevata questione concernente l’inesistenza o la nullità della notificazione. Pertanto, alla stregua di quanto sopra detto, la CTR non ha errato nel ritenere costituito il contraddittorio processuale ed a decidere nel merito la causa. I restanti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati nei termini meglio di seguito esposti. L’Agente della riscossionededuce a ragione che l’impugnazione del provvedimento di fermo proposta dalla società contribuente de ve esaminarsi esclusiv amente con riferimento alle sole cartelle di pagamento da esso presupposte e, dunque, procedendo al la verifica della ritualità della notificazionedi dette cartelle. La questione concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo. Si tratta di questione , in passato , variamente risolta dalla giurisprudenza, sulla quale ha inciso la sopravvenienza dell’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021 , convertito, con modificazioni, dalla l . n. 215 del 2021, a tenore del quale: «1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile.Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Ladisposizione ha limitato l'accesso alla tutela immediata, che era stata configurata, invece, come alternativa, e rimessa alla facoltà della parte, rispetto a quella differita prevista dall'art. 19, comma 3, ultima parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilendo che l’estratto di ruolo non è impugnabile, se non a specifiche condizioni: pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto; blocco di pagamenti da parte della pubblica amministrazione; perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., n. 7514/2022) hanno fondato l’ammissibilità dell’impugnazione sul bisogno di tutela dato dall'interesse a contrastare l'avanzamento della sequenza procedimentale in corso: l’invalidità della notificazione (e, a maggior ragione, l'omissione di essa), ed hanno ritenuto, rileva in quanto, impedendo la conoscenza dell'atto e quindi la relativa impugnazione, produca l’avanzamento del procedimento sino alla conclusione dell'esecuzione(v. anche, Corte Cost. sentenza n. 190/2023 ) . Consegue, quindi, il bisogno di tutela recuperatoria, di modo che il contribuente possa impugnare con l'atto consequenziale anche quello presupposto (non notificato), facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo e contestando alla radice il debito tributario reclamato nei propri confronti, oppure, appunto, il bisogno d'interrompere la sequenza procedimentale che sia proseguita illegittimamente, perché viziata dall'omessa, o dall'irrituale notificazione dell'atto presupposto, del quale il destinatario non abbia avuto conoscenza (Cass. Sez. Un., n. 16412/2007e n. 5791 /2008 ; Cass. n. 14861 /2012 ; n. 1144 /2018 ; n. 19982/2019). La giurisprudenza di legittimità ha sovente affermato che la contestazione del ruolo e/o delle cartelle è una azione di accertamento negativo, cioè volta a richiedere al giudice di accertare che il debito a ruolo è decaduto, cheil processo tributario, invece, ha in sé una azione impugnatoria (precisamente, è una azione costitutiva, estintiva o modificativa) che , pertanto , quella di accertamento è im proponibile in tale sede; il modello del giudizio tributario si fonda sull’esistenza di un atto del fisco da impugnare e l’estratto di ruolo non è un atto impugnabile (“elaborato informatico”: Cass. Sez. Un.n. 19704/2015). Pertanto,nel caso di impugnazione dell’estratto di ruolo difetta l’interesse ad agire (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente), mentre è rinveni bile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso (oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella); in questo caso, però, già vi è la tutela postuma: impugnare l’atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa(Cass. n. 27227/2023). Il principio risulta pienamente applicabile alla fattispecie in esame, non sussistendo alcuna delle tre ipotesi indicate dall’art. 3-bis del citato d.l. n. 146 del 2021 , che consentono l’impugnabilità dell’estratto del ruolo, di talché il ricorso originario della contribuente in parte qua d e v e essere comunque dichiarato inammissibile, tenuto conto dello ius superveniense del recente arresto delle Sezioni Unite. Proseguendo l’esame delle censure osserva il Collegio che , con riguardo alle cartelle presupposte dell’impugnato provvedimento di fermo e , quindi , ai crediti cautelandi di natura tributaria , la sentenza impugnata merita di essere cassata perché non è in linea con la giurisprudenza di legittimità. Anzitutto, la notificazione non è elemento costitutivo dell'atto, ma condizione di efficacia (Cass. Sez. Un., n. 40543 /2021 e Cass. n. 26310/2021, in termini, in relazione alla cartella di pagamento), e quella della cartella di pagamento equivaleuno actu alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto (Cass. Sez. Un., n. 7822/2020). L'estratto di ruolo, poi,è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (tra le altre, Cass.n. 11141 e n. 11142/2015). Piùprecisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l'agentedella riscossione esercita il diritto di procedere in via esecutiva (arg. ex art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973 ) e, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l'indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 (tra le altre,Cass. n. 24235/2015). Di conseguenza, «costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata (anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito)» (Cass. n. 11141 e n. 11142 del 2015).E’ principio pacifico che, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'Agente della riscossione abbi a dato prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 10326 del 13/05/2014; n. 21533/2017; n. 12883/2020). Infatti, la cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass., n. 12888/2015, nonché Cass. n. 24235/2015 cit.). In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento , non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. c iv ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (tra le altre, Cass., n. 9246/2015; n . 24235 / 2015 ; n . 21803/2016; n. 33563/2018) . Per la notifica a mezzo posta della cartella esattoriale, infatti, trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, secondoil quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione. La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., richiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 cod. civ. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (Cass.n. 13439/2012 ). E la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generichema va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass.n. 7775/2014; n. 9342572024; n. 7105/2016; n. 12730/2016 ; N. 29993/2017). A riprova dell ’incompleta , quanto confusa , valutazione della documentazione prodotta dall’Agente della riscossione adimostrazione della rituale notifica delle cartelle presupposte, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduceche il Giudice di appello, illogicamente, neppure ha considerato la decisivitàprobatoria delle quietanze di pagamento e dei provvedimenti di sgravio,pure versati in atti. La sentenza impugnata,dunque, va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali. PQM La Corte accoglie il secondo il terzo il quarto ed il quinto motivo di ri