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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 1970

Cassazione n. 11585/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/11/1970 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva trattandosi di mera riproposizione di analoga istanza già respinta dalla medesima Corte di assise di appello con ordinanza in data 29 gennaio 2015; Rilevato, in particolare, che il giudice dell'esecuzione ha osservato che a sostegno dell'istanza la difesa - lungi dal dedurre elementi nuovi sopravvenuti alla pregressa decisione o a prospettare elementi pregressi, ma non valutati nemmeno implicitamente - si è limitata a richiamare, in modo frammentario, le emergenze probatorie sulle quali era fondata l'affermazione di penale responsabilità per i due reati associativi e la prospettazione infondata secondo cui l'associazione ex art.74 d.P.R. 309/90 giudicata dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe armata; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche non confrontandosi in modo specifico con il provvedimento impugnato, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/11/1970 avverso l'ordinanza del 05/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato ha dichiarato inammissibile la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva trattandosi di mera riproposizione di analoga istanza già respinta dalla medesima Corte di assise di appello con ordinanza in data 29 gennaio 2015; Rilevato, in particolare, che il giudice dell'esecuzione ha osservato che a sostegno dell'istanza la difesa - lungi dal dedurre elementi nuovi sopravvenuti alla pregressa decisione o a prospettare elementi pregressi, ma non valutati nemmeno implicitamente - si è limitata a richiamare, in modo frammentario, le emergenze probatorie sulle quali era fondata l'affermazione di penale responsabilità per i due reati associativi e la prospettazione infondata secondo cui l'associazione ex art.74 d.P.R. 309/90 giudicata dalla Corte di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe armata; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche non confrontandosi in modo specifico con il provvedimento impugnato, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 ma
Sentenza Cassazione n. 11585/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris