CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 10464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorso 14564/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], e per esso [OSCURATO:PERSONA] quale Procuratore Speciale, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GIOVANNI D'ERME, e dorniciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: i.:vvg,ovanniderme©puntopec.it 25 avv: i:[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA];:i Graziella; [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1122/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/C1/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 1 aprile 2022, ha dichi3i-ato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]uhinja Nyanguru avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10666 del 2019 per tartii/ità del gravame, in quanto asseritamente notificato decorsi i sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado; avverso la sentenza Nyanguru ha proposto ricorso per cassazione facendo valere la violazione dell'art. 83, co. 2 D.L. n. 18/2020 e dell'art. 327 per non aver la Corte del gravame tenuto conto dei termini di sospensione covid di cui alla richiamata normativa, dal 9 marzo all'il maggo 2020 (64 giorni), in base ai quali, venendo l'impugnazione a scadere in data 23 luglio 2020 ed essendo stata la stessa notificata in data 5 giugno 2020, essa doveva essere dichiarata tempestiva e l'appelo, conseguentemente, ammissibile e da decidere nel merito; CoNliderato che: il ricorso è manifestamente fondato in quanto, in applicazione della normativa disponente la sospensione straordinaria covid, il termine per la proposizione dell'impugnazione era sospeso dal 9 marzo all'i:. maggio 2020 sicchè, a fronte di un termine in scadenza alla data del 23 luglio 2020, l'impugnazione proposta in data 5 giugno 2020 era da considerarsi tempestiva; il ricorso pertanto va accolto, la impugnata sentenza assata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà il merito dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giucliz:o di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civi