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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 10464/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorso 14564/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], e per esso [OSCURATO:PERSONA] quale Procuratore Speciale, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GIOVANNI D'ERME, e dorniciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: i.:vvg,ovanniderme©puntopec.it 25 avv: i:[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA];:i Graziella; [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1122/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/C1/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 1 aprile 2022, ha dichi3i-ato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]uhinja Nyanguru avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10666 del 2019 per tartii/ità del gravame, in quanto asseritamente notificato decorsi i sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado; avverso la sentenza Nyanguru ha proposto ricorso per cassazione facendo valere la violazione dell'art. 83, co. 2 D.L. n. 18/2020 e dell'art. 327 per non aver la Corte del gravame tenuto conto dei termini di sospensione covid di cui alla richiamata normativa, dal 9 marzo all'il maggo 2020 (64 giorni), in base ai quali, venendo l'impugnazione a scadere in data 23 luglio 2020 ed essendo stata la stessa notificata in data 5 giugno 2020, essa doveva essere dichiarata tempestiva e l'appelo, conseguentemente, ammissibile e da decidere nel merito; CoNliderato che: il ricorso è manifestamente fondato in quanto, in applicazione della normativa disponente la sospensione straordinaria covid, il termine per la proposizione dell'impugnazione era sospeso dal 9 marzo all'i:. maggio 2020 sicchè, a fronte di un termine in scadenza alla data del 23 luglio 2020, l'impugnazione proposta in data 5 giugno 2020 era da considerarsi tempestiva; il ricorso pertanto va accolto, la impugnata sentenza assata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà il merito dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giucliz:o di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorso 14564/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], e per esso [OSCURATO:PERSONA] quale Procuratore Speciale, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GIOVANNI D'ERME, e dorniciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: i.:vvg,ovanniderme©puntopec.it 25 avv: i:[OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA];:i Graziella; [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1122/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/C1/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: la Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 1 aprile 2022, ha dichi3i-ato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]uhinja Nyanguru avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10666 del 2019 per tartii/ità del gravame, in quanto asseritamente notificato decorsi i sei mesi dalla data della pubblicazione della sentenza di primo grado; avverso la sentenza Nyanguru ha proposto ricorso per cassazione facendo valere la violazione dell'art. 83, co. 2 D.L. n. 18/2020 e dell'art. 327 per non aver la Corte del gravame tenuto conto dei termini di sospensione covid di cui alla richiamata normativa, dal 9 marzo all'il maggo 2020 (64 giorni), in base ai quali, venendo l'impugnazione a scadere in data 23 luglio 2020 ed essendo stata la stessa notificata in data 5 giugno 2020, essa doveva essere dichiarata tempestiva e l'appelo, conseguentemente, ammissibile e da decidere nel merito; CoNliderato che: il ricorso è manifestamente fondato in quanto, in applicazione della normativa disponente la sospensione straordinaria covid, il termine per la proposizione dell'impugnazione era sospeso dal 9 marzo all'i:. maggio 2020 sicchè, a fronte di un termine in scadenza alla data del 23 luglio 2020, l'impugnazione proposta in data 5 giugno 2020 era da considerarsi tempestiva; il ricorso pertanto va accolto, la impugnata sentenza assata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, la quale deciderà il merito dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giucliz:o di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civi