CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 11770/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17753-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 85/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/02/2022 R.G.N. 2172/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vittime del dovere R.G.N.17753/2022 Cron. Rep. Ud.28/03/2025 CC Rilevato che Con sentenza del 14.2.2022 n. 85, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli con la quale era statarespinta la domanda volta a richiedere la concessione dei benefici assistenziali estesi alle vittime del dovere e soggetti equiparati, ex art. 1 della legge n. 266/2005 e d.P.R. n. 243/20 06. La Corte d’appello, sulla base di una consulenza d’ufficio, ha confermato la sentenza di rigetto di primo grado perché, nella specie, non sussisteva il requisito di “rischi o fatiche maggiori” ovvero il requisito della straordinarietà, requisito dall’art. 1 comma 563 e 564 della legge n. 266/2005 e dal d. P . R . n. 243/2006 come presupposto necessario per l’ottenere i benefici richiesti: l’assenza di prova dell’asserita esposizione incideva non solo sull’accertamento del nesso causale, ma anche sul requisito delle particolari condizioni ambientali od operative di missione. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria. IlMinistero dell’Interno ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il primo motivo di ricorsoè denunciata la violazione dell’art. 1 comma 564 della legge n. 266/2005, dell’art. 1, comma 1, lett. c) e dell’art. 3 comma 1 n. 6) del d.P.R. n. 243/ 20 06, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva riconosciuto che il Bertinelli, nell’adempimento del proprio dovere, in occasione delle missioni militari indicate in ricorso, era stato esposto a tutta una serie di fattori nocivi diversi e ultronei rispetto a quelli insiti nell’ordinaria attività di autista svolto in Italiasebbene egli fosse stato a contatto con l’uranio impoverito, transitando in zone degradate e devastate dai bombardamenti. Con il secondo motivo sideduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art.2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.. La Corte d’appello dopo aver affermato che “le ragioni del gravame non possono essere condivise tenuto conto sia del quadro normativo sia degli esiti della c.t.u. medico - legale”, in realtà nello svolgimento delle motivazioni, aveva contestato al ricorrente anche la carenza di prova a sostegno della domanda. Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili, in quanto censurano l’esame del materiale istruttorio condotto dalla Corte d’appello e contestano gli accertamenti della medesima Corte al fine di una nuova decisione dei medesimi fatti, in presenza di una doppia decisione “conforme”, ex art. 348 ter c.p.c., di primo e secondo grado che preclude il riesame dei medesimi fatti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a pagare al Ministero dell’Interno le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.000,00, oltre spese prenotate e a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del