CassazionedecretoSezione 4Decisione del 18 settembre 2025
Cassazione n. 12894/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
va [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/09/2025 del GIP TRIBUNALE di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale che ha concluso perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizionerelativa alle sanzioni amministrative accessorie.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con sentenzadi patteggiamento del 18 settembre 2025, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena dimesi 4 di arresto ed euro 1.400 di ammenda, convertita in lavoro di pubblicautilità.All’imputata era contestato di aver guidato in Bologna il 19 novembre 2023,alle ore 22.15 circa, un veicolo [OSCURATO:PERSONA] di proprietà altrui in stato diebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a 2,39 g/l alla prima prova e 2,47 g/lalla seconda prova, con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 eprima delle ore 7.La sentenza ha disposto altresì l'applicazione della sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida per anni uno, salva riduzionealla metà in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità.Il veicolo risultava intestato alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., presso la qualel'imputata prestava attività lavorativa.In precedenza era stato emesso decreto penale di condanna che avevairrogato la sanzione accessoria della sospensione della patente raddoppiata in annidue, poichè l'imputata non era proprietaria del veicolo condotto. Contro il decretoaveva proposto opposizione il difensore dell'imputata, con contestuale istanza dipatteggiamento e di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. Ildifensore aveva osservato che non doveva procedersi al raddoppio del periodo disospensione della patente, ritenendo che il veicolo appartenesse di fattoall'imputata, in quanto la stessa ne aveva la detenzione continuativa e nonoccasionale per esigenze lavorative.All'udienza del 18 settembre 2025 le parti richiamavano la richiesta di penacome concordata.2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna affida il suoricorso a un solo motivo.Con la censura dedotta lamenta la violazione dell'art. 186, commi 2, letterac), e 2 quater d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, osservando che il capo di imputazioneindicava espressamente la proprietà altrui del veicolo condotto dall'imputata instato di ebbrezza.Il giudice ne ha dato atto, avendo inserito nella motivazione della sentenzaanche il nome del proprietario del furgone, la società [OSCURATO:PERSONA].Si deduce in ricorso che il giudicante abbia erroneamente applicato lasanzione accessoria della sospensione della patente nella durata minima e senzaraddoppio, obbligatorio invece in caso di veicolo appartenente a terzo comecontestato nell'imputazione. Si evidenzia altresì che questi non era vincolato allarichiesta delle parti in materia sottratta alla loro disponibilità, come le sanzioniamministrative accessorie, dovendo decidere autonomamente d'ufficio.In sintesi, mantenendo fede alla contestazione del veicolo come di proprietàaltrui, il giudicante avrebbe dovuto raddoppiare la durata della sospensione dellapatente, mentre, applicando il minimo di un anno, ha violato l'art. 186, comma 2,lettera c), cod. strada.Viceversa, se avesse reputato sussistenti i presupposti di fatto per riconoscereche il veicolo appartenesse di fatto all'imputata, oltreché indicarlo con relativielementi a supporto, legittimando l'applicazione della sospensione nel minimosenza raddoppio, avrebbe dovuto applicare congiuntamente la confiscaobbligatoria del furgone.Il ricorrente esclude che il giudicante abbia inteso anticipare le conseguenzepremiali dello svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, posto che haespressamente indicato in motivazione che disponeva la sospensione per anni uno,salva riduzione alla metà in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendocome in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è ammissibile e fondato.1.1. In via preliminare, occorre ribadire che «è ammissibile il ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., nei confronti della sentenza di"patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione disanzioni amministrative» (Sez. U. n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020,Rv. 279349 – 01)1.2. Tanto premesso, la questione sottoposta a esame riguarda la correttainterpretazione della nozione di "appartenenza" del veicolo rilevante ai sensidell'art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada.La disposizione prevede che la durata della sospensione della patente di guidasia raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato. La medesimanorma stabilisce che con la sentenza di condanna o di patteggiamento sia sempredisposta la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a persona estraneaal reato.Questa Sezione ha più volte affermato che la nozione di "appartenenza" delveicolo a persona estranea al reato non va intesa come proprietà o intestazionenei pubblici registri, ma come effettivo e concreto dominio sulla cosa, che puòassumere la forma del possesso o della detenzione, purché non occasionali (Sez.4, n. 3311 del 02/12/2016, dep. 2017, Rv. 268882; Sez. 4, n. 36425 del29/03/2013, Rv. 256762; Sez. 4, n. 20610 del 26/02/2010, Rv. 247326).In altri termini, "appartenenza" è sinonimo di utilizzazione uti dominus dellacosa, ossia di esercizio sulla stessa, in maniera non occasionale, di poteri effettivie concreti corrispondenti a quelli tipici del proprietario. Non integra la nozione diappartenenza a persona estranea al reato la mera intestazione a terzi del benemobile utilizzato per realizzare l'illecito, quando precisi elementi di fattoconsentano di ritenere che l'intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sial'autore dell'illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene (Sez. 2, n. 13360del 03/02/2011, Rv. 249885; Sez. 2, n. 29495 del 10/06/2009, Rv. 244435).Nel caso in esame, il capo di imputazione indicava espressamente che ilveicolo [OSCURATO:PERSONA] era di proprietà altrui, precisamente della società [OSCURATO:SOCIETA]., presso la quale l'imputata prestava attività lavorativa.Il difensore aveva sollevato nell'istanza di opposizione al decreto penale laquestione dell'appartenenza del veicolo, sostenendo che l'imputata aveva unadetenzione non occasionale ma continuativa del furgone per esigenze lavorative.Il giudicante, tuttavia, ha affermato che doveva disporsi un periodo disospensione della patente della durata di anni uno, salva riduzione alla metà incaso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità, senza disporre la confisca delfurgone, obbligatoria ove avesse ritenuto che il veicolo apparteneva di fattoall'imputata.Dunque, dalla decisione si ricava la conferma della contestazione in cui eraindicato il veicolo come di proprietà altrui, desumibile dalla esclusione dellaconfisca dello stesso mezzo.Tuttavia, il giudice ha applicato la sanzione della sospensione della patentedi guida in misura errata, avendola determinata nel minimo di un anno, senzaprocedere al previsto raddoppio.Invero, l'art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada, prevede cheall'accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e che, se ilveicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione siaraddoppiata.2. Ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata su questo punto, dadisporsi senza rinvio come previsto dagli artt. 620 , lett. 1), e 621 cod. proc. pen..La Corte può infatti provvedere direttamente a stabilire la corretta durata dellasanzione, fissata in anni due, risultato del raddoppio del periodo già indicato dalprimo giudice nella misura minima. Resta ferma la riduzione alla metà, in caso diesito positivo dei lavori di pubblica utilità. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizioneconcernente la durata della sospensione della patente di guida, durata cheridetermina in anni due.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente