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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 07589/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la revoca della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La decisione impugnata è stata pronunziata 1'8 gennaio 2021 dalla prima sezione penale di questa Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per tardività, essendo stato depositato oltre i quindici giorni dalla lettura della motivazione contestuale della sentenza della Corte di appello di Salerno del 15 novembre 2019 che aveva parzialmente riformato la condanna del predetto per duplice tentato omicidio e porto ingiustificato di un coltello.

2. Il ricorso straordinario presentato fonda sulla circostanza che la tardività era stata erroneamente ritenuta, giacché l'imputato, che fin dal primo grado era stato assistito da un interprete, che era stato incaricato anche della traduzione della sentenza della Corte di appello, aveva ricevuto la notifica della sentenza tradotta solo il 26 novembre 2019, il che rendeva tempestivo il ricorso depositato 1'11 dicembre 2019.

3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha fatto pervenire telematicamente note di udienza con le quali ha chiesto la revoca della sentenza della prima sezione penale, insistendo, in prima istanza, per il successivo rinvio per discutere il processo; nel caso in cui la Corte intendesse trattare all'udienza odierna anche il ricorso contro la sentenza della Corte di appello, il difensore ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in quanto, effettivamente, dagli atti risulta che la copia della sentenza della Corte di appello tradotta in arabo su disposizione del Collegio decidente fu notificata all'imputato il 26 novembre 2019, sicché il ricorso per cassazione presentato 1'11 dicembre 2019 deve considerarsi tempestivo, siccome proposto nel termine di cui al combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett. a) e 544, comma 1, cod. proc. pen.

Militano nel senso della decorrenza del termine per impugnare dalla conoscenza, in capo all'imputato, della sentenza nella lingua a lui nota plurime e condivisibili decisioni di questa Corte, secondo cui, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero se questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile (Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277775), come è oggi previsto a seguito della novella dell'art. 143 cod. proc. pen. per effetto del d.lgs. n. 32 del 4 marzo 2014 (Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Zhou, Rv. 266444; Sez. 1, n. 23608 del 11/02/2014, Wang, Rv. 259732).

2. La sentenza della prima sezione penale va, pertanto revocata e gli atti vanno trasmessi al Presidente affinché fissi l'udienza per la decisione sul ricorso presentato dall'odierno ricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 15 novembre 2019.

P.Q.M. revoca la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente in sede per quanto di competenza.

Così deciso il 10/1/2022.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la revoca della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La decisione impugnata è stata pronunziata 1'8 gennaio 2021 dalla prima sezione penale di questa Corte, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per tardività, essendo stato depositato oltre i quindici giorni dalla lettura della motivazione contestuale della sentenza della Corte di appello di Salerno del 15 novembre 2019 che aveva parzialmente riformato la condanna del predetto per duplice tentato omicidio e porto ingiustificato di un coltello. 2. Il ricorso straordinario presentato fonda sulla circostanza che la tardività era stata erroneamente ritenuta, giacché l'imputato, che fin dal primo grado era stato assistito da un interprete, che era stato incaricato anche della traduzione della sentenza della Corte di appello, aveva ricevuto la notifica della sentenza tradotta solo il 26 novembre 2019, il che rendeva tempestivo il ricorso depositato 1'11 dicembre 2019. 3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha fatto pervenire telematicamente note di udienza con le quali ha chiesto la revoca della sentenza della prima sezione penale, insistendo, in prima istanza, per il successivo rinvio per discutere il processo; nel caso in cui la Corte intendesse trattare all'udienza odierna anche il ricorso contro la sentenza della Corte di appello, il difensore ha insistito per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in quanto, effettivamente, dagli atti risulta che la copia della sentenza della Corte di appello tradotta in arabo su disposizione del Collegio decidente fu notificata all'imputato il 26 novembre 2019, sicché il ricorso per cassazione presentato 1'11 dicembre 2019 deve considerarsi tempestivo, siccome proposto nel termine di cui al combinato disposto degli artt. 585, comma 1, lett. a) e 544, comma 1, cod. proc. pen. Militano nel senso della decorrenza del termine per impugnare dalla conoscenza, in capo all'imputato, della sentenza nella lingua a lui nota plurime e condivisibili decisioni di questa Corte, secondo cui, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero se questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile (Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277775), come è oggi previsto a seguito della novella dell'art. 143 cod. proc. pen. per effetto del d.lgs. n. 32 del 4 marzo 2014 (Sez. 2, n. 13697 del 11/03/2016, Zhou, Rv. 266444; Sez. 1, n. 23608 del 11/02/2014, Wang, Rv. 259732). 2. La sentenza della prima sezione penale va, pertanto revocata e gli atti vanno trasmessi al Presidente affinché fissi l'udienza per la decisione sul ricorso presentato dall'odierno ricorrente avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 15 novembre 2019. P.Q.M. revoca la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente in sede per quanto di competenza. Così deciso il 10/1/2022. Il Consigliere
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