CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2022
Cassazione n. 10867/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.23922/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma alla via Crescenzio n.2 – ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n.1483/16, pronunciata il 26/5/2016, depositata in data 14/6/2016 e non notificata; F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23922/2016 Numero sezionale 1092/2022 Numero di raccolta generale 10867/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre con quattro motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.1483/16, pronunciata il 26/5/2016, depositata in data 14/6/2016 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato l’appello della contribuente contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, che aveva rigettato il ricorso della banca avverso la cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis d.P.R. n.600/1973, relativa alla dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2008 ed alla dichiarazione Modello 770/2008, anno di imposta 2007, per omesso versamento Irap, recupero del credito di imposta indebitamente compensato e omesse ritenute alla fonte. 2. Per quanto ancora di interesse, con la sentenza impugnata, la C.t.r. preliminarmente dichiarava inammissibili il primo motivo del ricorso introduttivo e di quello in appello, riguardanti la carenza motivazionale della cartella impugnata, in quanto, secondo il giudice di appello, tali motivi avrebbero denunziato un vizio proprio della cartella, imputabile all’agente della riscossione, che non era stato evocato in giudizio. Il giudice di appello, infatti, riteneva che la notificazione del ricorso all'agente della riscossione era obbligatoria ed andava rilevata direttamente dal giudice di primo grado, essendo stata impugnata una cartella esattoriale emessa da Equitalia per vizi propri della stessa, e che, pertanto, ciò comportava l’inammissibilità del primo motivo di appello. Con riguardo al secondo e terzo motivo di appello, la C.t.r. rilevava che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva censurato la sentenza appellata, laddove essa avrebbe aderito alla prospettazione dell'Agenzia delle r.g. n.23922/2016 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23922/2016 Numero sezionale 1092/2022 Numero di raccolta generale 10867/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 entrate, per la quale il contribuente doveva esporre nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2007 l'ammontare del credito spettante, riferito all'investimento in aree svantaggiate avviato e concluso nel corso del 2001, senza considerare che si sarebbe trattata di una mera omissione formale, priva di conseguenze giuridiche quanto al diritto a far valere il credito di imposta. La C.t.r. rigettava tali motivi, ritenendo che la questione riguardasse essenzialmente la mancata compilazione del quadro RU da parte dell'appellante, sulla quale la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 21588/2015) aveva già affermato che, mentre l'osservanza del termine prescritto dall'art. 62, comma 1, lett a), legge 27 dicembre 2002, n.289, entro cui il contribuente deve comunicare i dati è condizione per far valere il credito d'imposta in dichiarazione, la compilazione del quadro RU prevista dall'art. 8, comma 5, dalla legge 23 dicembre 2000, n.388, è invece «condizione necessaria per acquisire il diritto al credito d'imposta» (Cass. n. 19627/2009). La C.t.r., nel dar seguito al principio richiamato, affermava che, non essendo in contestazione la mancata compilazione del quadro da parte dell'appellante, esso non ha acquisito il diritto al credito di imposta che gli è stato negato. 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia un error in procedendo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., per violazione degli artt. 112, cod.proc.civ., 1, co. 2 e 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto il giudice d'appello avrebbe errato nell'individuazione del motivo di impugnazione con cui è stato eccepito r.g. n.23922/2016 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23922/2016 Numero sezionale 1092/2022 Numero di raccolta generale 10867/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 il vizio di motivazione dell'atto impugnato e, in stretta connessione, ha errato nell'individuazione delle parti del presente processo. Secondo la ricorrente, l'eccepito vizio di motivazione dell'atto impugnato non costituisce affatto (come, invece, erroneamente ritenuto dal giudice d'appello) un "vizio proprio" della cartella di pagamento, ma costituisce un "vizio proprio" delle pretese impositive e sanzionatorie (per la prima volta) formulate dall'Agenzia delle entrate mediante il provvedimento di iscrizione a ruolo oggetto di impugnazione. Si tratterebbe, dunque, di un vizio da far valere, in via esclusiva, nei confronti dell'Agenzia delle entrate a cui è "imputabile" tale carenza motivazionale, sebbene quest'ultima sia poi destinata a "riflettersi" anche sulla legittimità della cartella di pagamento, quale "veicolo di conoscenza" (riproduttivo) del provvedimento di iscrizione a ruolo (viziato da carenza di motivazione). Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt.7, co. 3, l. 27 luglio 2000, n. 212, 12, co. 3, e 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. Secondo la ricorrente, il mancato rilievo da parte del giudice di appello dell'eccepita carenza di motivazione della pretesa impositiva e sanzionatoria oggetto del provvedimento di iscrizione a ruolo (riprodotto nella cartella di pagamento notificata al contribuente), comporterebbe la violazione delle norme summenzionate. 1.2. I motivi sono inammissibili ed infondati e vanno rigettati, dovendosi correggere la motivazione del giudice di appello sul punto. In particolare, è evidente che la cartella riproduca nel proprio contenuto il ruolo, formato dall’ente impositore e relativo alla pretesa tributaria fatta valere; pertanto non è revocabile in dubbio che l’ente titolare del credito tributario abbia legittimazione processuale passiva, r.g. n.23922/2016 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23922/2016 Numero sezionale 1092/2022 Numero di raccolta generale 10867/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 in caso di impugnazione della cartella di pagamento per la carenza di motivazione: Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui <<in caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo.>> (Cass. n. 8329/2020). Nel caso di specie, il giudice di appello ha ritenuto che non fosse ammissibile la doglianza relativa alla carenza di motivazione della cartella emessa ex art.36 bis d.P.R. n.600/1973 sull’erroneo presupposto che la contribuente non avesse evocato in giudizio l’agente della riscossione, ritenuto l’unico legittimato passivo per l’impugnazione della cartella per vizi suoi propri. Tuttavia, deve rilevarsi che <<in tema di riscossione delle imposte, sebbene in via generale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa>> (Cass. n. 21804/2017). Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che la cartella di pagamento riportava gli esiti di un controllo automatizzato, riguardante r.g. n.23922/2016 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23922/2016 Numero sezionale 1092/2022 Numero di raccolta generale 10867/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 il recupero delle somme dovute sulla base della dichiarazione presentata dalla contribuente, mediante il riscontro dei versamenti effettuati e di quanto dovuto in base alle indicazioni nei quadri interessati della dichiarazione presentata (in particolare, il recupero a tassazione del credito di imposta per gli investimenti in aree svantaggiate , che non era stato indicato nel quadro RU della dichiarazione per l’anno di imposta in contestazione). Dunque, la doglianza relativa alla violazione di legge, in cui sarebbe incorsa la pronuncia di appello, che non aveva accertato la carenza motivazionale della cartella di pagamento, è infondata e va rigettata. Pertanto, per palesi ragioni di economia e ragionevole durata del processo, la fondatezza di motivi preliminari (nella specie, di rito), da cui deriverebbe la necessità di una pronuncia, precedentemente mancata, su profili consequenziali (di merito), non può portare all'accoglimento del ricorso, poiché la questione riguardante questi ultimi è giuridicamente infondata; in tale evenienza il giudizio di legittimità va comunque definito, previa correzione, ex art. 384 cod. proc. civ., della motivazione assunta nella sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso interessato da tale dinamica processuale (cfr. Cass. n. 29880/2019): 2.1. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, l. 23 dicembre 2000, n. 388, e 62, l. 27 dicembre 2002, n.289, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ. La ricorrente chiede, in ogni caso, la cassazione della sentenza d'appello, poiché, nel ritenere che l'esposizione del credito d'imposta in esame nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al 2007 (anno in contestazione) costituisse "condizione necessaria per acquisire il diritto al credito d'imposta", il giudice d'appello sarebbe r.g. n.23922/2016 6 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23922/2016 Numero sezionale 1092/2022 Numero di raccolta generale 10867/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 incorso in una evidente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, l. n. 388 del 2000 e 62, l. n. 289 del 2002. Infatti, entrambe le citate disposizioni normative sarebbero univocamente formulate nel senso di stabilire che l'onere dichiarativo in contestazione —contrariamente a quanto ritenuto dall'Agenzia delle entrate prima e dal giudice d'appello poi — sussisterebbe soltanto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta (nella specie il 2001) in cui sono stati effettuati e conclusi gli investimenti in aree svantaggiate e da cui sono scaturiti i benefici in esame. Secondo la ricorrente, la disciplina normativa in esame non prevede affatto un ulteriore onere di indicazione del credito d'imposta de quo anche nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta successivi a quello di effettuazione dell'investimento in oggetto, ossia in quelle relative agli anni successivi in cui il credito d'imposta viene utilizzato in compensazione (come è accaduto nel caso di specie). Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, l. 23 dicembre 2000, n. 388, e 62, l. 27 dicembre 2002, n.289, unitamente all'art. 8, co. 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n.417, in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ. In via subordinata, la ricorrente chiede la cassazione della sentenza d'appello, in quanto il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere che l'inadempimento dell'onere dichiarativo in contestazione non configuri una mera violazione formale, bensì configuri una violazione sostanziale, che renderebbe legittimo il recupero del credito d'imposta utilizzato in compensazione nel 2007. Infatti, la natura di mera violazione formale sarebbe confermata dai seguenti elementi: a) dalla "sostanziale spettanza" del credito d'imposta, non essendo mai stati oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio, sia l’adempimento dichiarativo nella dichiarazione dei r.g. n.23922/2016 7 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23922/2016 Numero sezionale 1092/2022 Numero di raccolta generale 10867/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 redditi relativa al periodo di imposta in cui l'investimento in oggetto è stato eseguito (ex art. 8, co. 5, 1. n. 388 del 2000), sia l'adempimento comunicativo al Centro operativo di Pescara (ex art. 62, co. 1, lett. a, 1. n. 289 del 2002)]; b) dalla constatazione che nel caso di specie il mancato adempimento dell'onere dichiarativo in contestazione non ha in alcun modo pregiudicato l'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate in punto di effettiva spettanza del credito d'imposta in oggetto, visto che nell'anno 2001, in cui è stato completato l'investimento nelle aree svantaggiate (ed è, quindi, sorto il credito d'imposta de quo), la contribuente ha provveduto ad effettuare la relativa indicazione in dichiarazione dei redditi (compilando il Quadro RU del [OSCURATO:PERSONA] SC 2002) e che nel 2007 l'utilizzo di parte di tale credito è stato effettuato a mezzo di F24. 2.2. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati. Questa Corte, con una recente ordinanza, in fattispecie analoga, in cui si trattava di recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate non indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, ha chiarito che <<in tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell'anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto>> (Cass. n. 24747/2020). Pertanto è legittima la cartella di pagamento emessa sulla base del mero controllo cartolare scaturente dall’omessa indicazione del credito di imposta nel quadro RU della dichiarazione relativa all’anno di imposta in contestazione; né la contribuente, nella specie, può invocare r.g. n.23922/2016 8 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23922/2016 Numero sezionale 1092/2022 Numero di raccolta generale 10867/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, che opera in caso di mera esternazione di scienza (cfr. Cass. S.U. n. 13378/2016). Invero, in tema di credito d'imposta correlato a forme di incentivazione, la mancata compilazione del quadro RU non costituisce dichiarazione di scienza emendabile, trattandosi di dichiarazione negoziale ritrattabile solo per vizi di volontà riconoscibili (cfr. Cass. n. 711/2019). Ciò in quanto l'indicazione che si richiede al contribuente ai fini della concessione del credito d'imposta non ̀ strutturalmente parificabile ad una dichiarazione di scienza, attraverso cui far valere un credito scaturente dal fisiologico susseguirsi delle ordinarie poste fiscali riportate nelle dichiarazioni, ma integra un atto negoziale, diretto a manifestare la volont̀ d̀ avvalersi del beneficio fiscale in ragione dell'affermazione (che in ś sottende anche un impegno) della rispondenza dell'attivit̀ svolta alle finalit̀ perseguite dal legislatore (vedi, in motivazione, Cass. n.711/2019 citata). La mancata indicazione nel quadro RU non costituisce, dunque, una mera decadenza formale, in quanto tale indicazione non ha valore di atto di scienza: il contribuente al quale ̀ stato concesso il beneficio può (e non deve) usufruirne, ma per farlo deve manifestare la propria volont̀ mediante la compilazione dell'apposito quadro in dichiarazione, come espressamente previsto, per la fattispecie in esame,dall’art. 8, l. 23 dicembre 2000, n. 388. Il che è in linea coi precedenti, citati dalla C.t.r. nella sentenza impugnata, che hanno ritenuto come la compilazione del quadro RU prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 5, sia condizione necessaria per acquisire il diritto al credito d'imposta (Cass.n. 21588/2015, n. 19627/2009). r.g. n.23922/2016 9 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23922/2016 Numero sezionale 1092/2022 Numero di raccolta generale 10867/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 Nel caso di specie, la società ha omesso la compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, sostenendo che il credito maturato per investimenti in data antecedente all'8 luglio 2002 doveva essere indicato nella sola dichiarazione dei redditi dell'anno della sua genesi. Le norme citate, tuttavia, fanno riferimento a tutti gli investimenti avviati prima della data dell'8 luglio 2002, tra i quali devono ritenersi compresi anche gli investimenti avviati e conclusi nel 2001. Come evidenziato dalla difesa erariale, la compilazione del quadro RU nella dichiarazione dei redditi degli anni successivi al 2001, in occasione delle compensazioni effettuate, non assolve ad una funzione meramente dichiarativa, ma piuttosto esso consente di poter stabilire il corretto utilizzo del credito residuo di anno in anno. Nelle istruzioni al modello UNICO/2008 si parla infatti propriamente di crediti residui scaturenti da investimenti in aree svantaggiate avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, i quali devono essere indicati con il codice credito VS da utilizzare nella sezione X del quadro RU. Con riferimento al "regime originario", nel quale ricadono tutti gli investimenti avviati prima dell'8 luglio 2002, l'art.62, comma 1, lettera a) della legge n.289/02 ha previsto che <<i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003... in misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e 1 'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati>>, risultante dalle comunicazioni dei dati r.g. n.23922/2016 10 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 23922/2016 Numero sezionale 1092/2022 Numero di raccolta generale 10867/2022 Data pubblicazione 04/04/2022 inviate dai contribuenti mediante l'utilizzo del Modello CVS, approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 gennaio 2003. Le misure di utilizzo del credito sono state determinate con i decreti del Ministero dell'Economia e Finanze del 2 aprile 2003 e 6 agosto 2003 e dalle delibere del CIPE n. 19 del 2004 e 34 del 2005 che hanno incrementato la percentuale di utilizzo del credito e hanno stabilito la misura dell'utilizzo annuo. Contrariamente a quanto asserito dalla società contribuente, l'indicazione del credito di imposta derivante dagli investimenti in aree svantaggiate non si esaurisce, quindi, con la compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi dell'anno di avvio dell'investimento, ma richiede anche la compilazione di detto quadro nelle dichiarazioni degli anni successivi, al fine di assicurare la corrispondenza tra l'ammontare del credito spettante e le compensazioni effettuate nel corso dell'anno nei versamenti d'imposta. Per quanto fin qui detto, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle entrate. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13,