CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25653/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 18/03/2021 della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria presentata nell'interesse della ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha formulato motivi aggiunti [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18 marzo 2021 la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza in data 14 maggio 2020 della Corte di appello di Catanzaro ché aveva rigettato la domanda di riparazione dell'errore giudiziario proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], già sottoposta a procedimento penale in relazione ai reati di cui agli art. 110 cod. pen., 216, terzo comma, 219 e 223 I. fall. (capo C), 110, 81 cpv, 216, primo comma, n. 1, 219, primo e secondo comma, n. 1, 223, I. fall., 61 n. 11 cod. pen. (capo C- bis), 110, 81 cpv, cod. pen., 216, primo comma, n. 1, 219, primo e secondo comma, n. 1, I. fall., 61 n. 11 cod. pen. (capo C-ter), 110 e 640-bis cod. pen. (capo D). 2. La ricorrente espone che con sentenza in data 8 marzo 2004 il GUP del Tribunale di Potenza l'aveva condannata per i reati dei capi C), C-bis) e C-ter) e aveva dichiarato di non doversi procedere per il reato del capo D), estinto per prescrizione; con sentenza in data 18 maggio 2006 la Corte di appello di Potenza l'aveva assolta per il reato del capo C) e aveva ridotto la pena per i reati dei capi C-bis) e C-ter); con sentenza in data 4 marzo 2008 la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dalla professione di avvocato; con sentenza in data 19 luglio 2017 la Corte di appello di Catanzaro aveva revocato la sentenza in data 18 maggio 2006 della Corte di appello di Potenza e l'aveva assolta dai reati residui dei capi C-bis) e C-ter), perché il fatto non sussiste. Di qui la domanda di riparazione dell'errore giudiziario che la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato e contro la quale la Sassano presenta ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e/o 391-bis e 395 n. 4 cod. proc. civ. 2.1. Preliminarmente, la ricorrente sostiene di essere legittimata ad agire perché "condannata", ai sensi e per gli effetti dell'art. 625-bis cod. proc. pen., sia per essere titolata a chiedere la revisione della condanna (prerogativa già esercitata) sia per essere stata ritenuta "responsabile" del reato di truffa aggravata, nonostante la dichiarazione di prescrizione. In ogni caso, recando la sentenza della Corte di cassazione la condanna alle spese, sostiene che la denuncia dell'errore materiale o di fatto debba pur sempre essere veicolata attraverso il ricorso straordinario per cassazione, laddove non vi siano i presupposti della correzione. Afferma che i procedimenti di riparazione dell'errore giudiziario, al pari di quelli per l'ingiusta detenzione, hanno natura civilistica, per cui la limitazione lessicale dell'art. 625-bis cod. proc. pen. al -condannato" è il frutto di un errore di coordinamento delle norme. Dopo aver analizzato la disciplina processual- civilistica, insiste nella legittimazione a impugnare, eventualmente ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ. 2.2. Aggiunge che l'interpretazione della parola "condannato" come soggetto che abbia esaurito tutti i gradi delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si sia formato un giudicato di condanna su un'imputazione penale è illegittima costituzionalmente. Ricorda che la Corte costituzionale con la sentenza n. 395 del 2000, emessa in epoca anteriore all'introduzione dell'art. 625-bis cod. proc. pen., a fronte della richiesta additiva degli art. 629 e 630 cod. proc. pen., in similitudine con il sistema del Codice di procedura civile, aveva affermato che spettava alla Corte di cassazione, in funzione interpretativa e nomofilattica, individuare il rimedio contro gli errori percettivi del giudice di legittimità. Precisa che l'art. 625-bis cod. proc. pen., introdotto per rispondere alla sollecitazione della Corte costituzionale, ha disciplinato la materia attribuendo però al solo condannato la legittimazione alla proposizione dell'istanza. La Corte di cassazione ha applicato rigorosamente il precetto, trattandosi di un rimedio straordinario. Tuttavia, le Sezioni Unite Marani, n. 28719 del 21/06/2012, Rv. 252695-01 hanno ritenuto legittimato a proporre il ricorso straordinario anche il condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativamente a tale capo. 2.3. La ricorrente richiama, inoltre, a sostegno del suo ragionamento, la sentenza a Sezioni Unite Nunziata, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Rv. 269788 - 01, secondo cui il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rigetta il ricorso contro la decisione della Corte d'appello che, a sua volta, abbia dichiarato inammissibile ovvero rigettato la richiesta di revisione dello stesso condannato. Come precisato in motivazione, la nozione di "condannato", di cui all'art. 625-bis, ricomprende, dunque, anche il soggetto titolare della facoltà di chiedere la revisione della condanna, in quanto il rigetto o la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contribuisce alla "stabilizzazione" del giudicato. 2.4. Alla stregua delle esposte considerazioni, conclude che l'eventuale diniego del mezzo esperito avverso la sentenza della Corte di cassazione che abbia commesso l'errore percettivo, sia nel controllo degli atti del processo che nella lettura di atti interni al suo giudizio, violerebbe gli art. 3 e 24 Cost. In particolare, con riferimento al parametro dell'art. 3 Cost., segnala l'incongruenza rispetto al regime dell'art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Ai fini della rilevanza della questione sollevata, enuncia i seguenti errori di fatto della sentenza della Quarta Sezione: a) l'assenza dell'interlocuzione sul reato di truffa aggravata, quando invece il tema era stato devoluto con l'istanza di revisione; b) l'assenza delle sentenze di primo e secondo grado che erano invece agli atti del fascicolo per essere state allegate alla domanda di riparazione; c) l'omessa motivazione in merito alla circostanza devoluta con il secondo motivo di ricorso, secondo cui era irrilevante la prescrizione del reato rispetto alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario a differenza del giudizio d'indennizzo per ingiusta detenzione. 2.5. Considerata la speciale importanza delle questioni sollevate, chiede, ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.3. Dopo aver argomentato in merito alla legittimazione, la ricorrente presenta due doglianze. Con la prima deduce la nullità della sentenza impugnata per errore di fatto determinato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali in merito alla valutazione complessiva, in sede di giudizio di revisione, della vicenda relativa al reato di truffa aggravata e all'assenza, rispetto a tale reato, dichiarato prescritto, della condanna al risarcimento del danno. Espone che la Corte di appello di Catanzaro aveva respinto la domanda di riparazione, ritenendo la grave ed esclusiva colpa di essa ricorrente nel determinare la condanna subìta e perché la prescrizione del reato di truffa aggravata sottendeva un giudizio di responsabilità di cui vi era ampia evidenza in sentenza. Lamenta che la Corte di cassazione aveva esaminato solo la seconda ratio decidendi, giungendo alla conclusione che, anche se le era inibita l'istanza di revisione in presenza di una pronuncia di prescrizione, tuttavia non era esonerata dallo svolgimento di una valutazione complessiva della vicenda, al fine di dimostrare l'assenza di profili di dolo o colpa grave in relazione a tale imputazione. Ricorda che aveva espressamente devoluto il tema relativo al reato prescritto, allegando l'istanza di revisione e sollecitando il giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale per la preclusione normativa a chiedere la revisione del reato prescritto. Contesta poi l'affermazione secondo cui aveva omesso di allegare le sentenze di primo e secondo grado, poiché dalla descrizione degli atti indicizzati e inoltrati dalla Corte di appello di Catanzaro alla Corte di cassazione risultavano trasmessi due faldoni blu contenenti l'istanza di riparazione con i relativi allegati, tra cui anche le richieste sentenze. Il giudizio di carenza documentale formulato dalla Corte di cassazione era quindi all'evidenza frutto di un errore di fatto. Segnala che, siccome il dubbio in merito alla condanna alle statuizioni civili era stato sollevato d'ufficio dal Giudice di legittimità, a maggior ragione, avrebbe dovuto consultare gli atti processuali. Evidenzia ulteriormente, rispetto all'assenza di condanna alle statuizioni civili, che, al momento della presentazione dell'istanza di revisione, in data 8 giugno 2014, la giurisprudenza di legittimità era univoca nel ritenere preclusa la possibilità di chiedere la revisione dei reati prescritti. Solo con la sentenza della Sez. 5, n. 46707 del 03/10/2016, Panizzi, era stato inaugurato l'indirizzo contrario, seguito poi dalle Sezioni Unite Milanesi con sentenza n. 61141 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 274727-01. Conclude quindi che la Corte di cassazione avrebbe dovuto considerare l'istanza di revisione nel momento in cui era stata proposta, secondo la cosiddetta "prospective overruling".Con la seconda denuncia la nullità della sentenza impugnata per errore di fatto determinato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, in merito alla mancanza della motivazione su una decisiva doglianza espressamente formulata con il secondo motivo di ricorso, ossia sull'irrilevanza della declaratoria di prescrizione per qualsiasi reato, in tema di riparazione dell'errore giudiziario, a differenza della possibile rilevanza della prescrizione del reato, a determinate condizioni, in ipotesi d'ingiusta detenzione. Peraltro, ricorda che aveva chiesto il danno solo per la condanna dei reati di bancarotta, non aveva documentato o rivendicato danni conseguenti al reato di truffa aggravata. Conclude chiedendo la revoca della sentenza della Quarta Sezione della Corte di cassazione e l'annullamento dell'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro. Nella memoria, la difesa ribadisce gli argomenti già svolti, chiede l'acquisizione del fascicolo esaminato dalla Corte di cassazione e ritornato alla Corte di appello di Catanzaro, la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza di legittimità, l'annullamento dell'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro con rinvio per nuovo giudizio sul quantum debeatur, in subordine chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto possa essere presentato anche nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione che decidono irrevocabilmente sulle ordinanze di rigetto della domanda di riparazione dell'errore giudiziario, in relazione agli art. 3 e 24 Cost. per le ragioni in precedenza rassegnate. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. Non dubita il Collegio che, in presenza di errori materiali o di fatto, la ricorrente sia legittimata a impugnare la sentenza della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che ha rigettato l'istanza di riparazione dell'errore giudiziario. L'art. 625-bis cod. proc. pen. è stato introdotto dal comma 6 dell'art. 6 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante "Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini" (cosiddetto [OSCURATO:PERSONA]), per rispondere alle indicazioni della Corte costituzionale che, adita per ottenere una pronuncia additiva degli art. 629 e 630 cod. proc. pen., con la sentenza n. 395 del 2000 aveva affermato che la lacuna del sistema processual-penalistico - non essendo l'art. 130 cod. proc. pen. idoneo a correggere gli errori percettivi - era colmabile in via interpretativa dalla Corte di cassazione. La Quarta Sezione con l'ordinanza 7 noVembre 2000, Cervati, non mass., si era subito adoperata, rimettendo gli atti alle Sezioni Unite che, però, con ordinanza n. 17 del 30 maggio 2001, avevano restituito il fascicolo, poiché, nelle more, era stato introdotto l'art. 625-bis cod. proc. pen. Come evidenziato dai primi commentatori, l'introduzione di questa norma non è stato il frutto di un intervento meditato in funzione della costruzione di un sistema organico della riparazione dell'errore giudiziario, tra civile e penale, ma la risposta veloce a un'aporia da più parti denunciata. E' interessante osservare che nel ventennio di applicazione, a un orientamento restrittivo si è contrapposto un orientamento via via più aperto anche per effetto delle suggestioni provenienti dalla Corte dei diritti umani. 4.1. Limitando l'analisi alle sole pronunce a Sezioni Unite, si segnala che la prima pronuncia ha puntato sull'eccezionalità del rimedio (Cass., Sez. U n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221281-01, secondo cui la richiesta è ammessa solo a favore del condannato, alla stregua della disciplina della revisione, ed esclusivamente avverso quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna, non anche quindi avverso le altre decisioni che intervengono in procedimenti incidentali; conf. Sez. U, n. 16104 del 27 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Successivamente, con la sentenza Sez. U, n. 28719 del 21/06/2012, Marani, Rv. 252695-01, la Corte ha riconosciuto la legittimazione ad agire anche al condannato al solo risarcimento del danno alla parte civile per l'ontologica identità di diritti processuali tra l'azione penale e l'azione civile. La sentenza Marani, ricostruito il complesso iter dei lavori parlamentari, ha focalizzato l'attenzione sulla sicura scelta de/legislatore tesa a circoscrivere la platea dei soggetti legittimati ad avvalersi de/ricorso straordinario, secondo una linea di inespressa - ma percepibile tendenza assimilativa all'istituto della revisione. Il testo unificato, assunto come testo base dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati (v. resoconto della seduta del 18 febbraio 2000, della II Commissione permanente - Giustizia - della Camera) e sul quale, poi, la Commissione stessa ebbe ad esprimere parere favorevole, prevedeva infatti nel primo comma del "nuovo" art. 625-bis del codice di procedura penale che «se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione contiene un errore materiale o un errore di fatto, la parte interessata può chiederne la correzione». Si trattava, dunque, di una previsione quanto mai ampia, che non solo estendeva la legittimazione del ricorso a qualsiasi soggetto interessato, a prescindere, quindi, dalla specifica qualità rivestita nel processo, ma che, facendo generico riferimento ad ogni sentenza pronunciata dalla Corte di cessazione, iscriveva nel perimetro applicativo del ricorso qualunque tipo di pronuncia, anche se relativa a procedimenti incidentali, di prevenzione o di qualsiasi altra natura. In sede di approvazione definitiva della norma, si è accordata, invece, preferenza a una versione significativamente ridimensionata, tanto sul versante dei soggetti legittimati al ricorso che sul piano dell'oggetto dei provvedimenti ricorribili, come d'altra parte è testimoniato dalle successive iniziative parlamentari, nelle quali si è al contrario auspicato un ampliamento delle possibilità di ricorso straordinario, anche ad opera delle altre parti processuali e dello stesso imputato assolto (v., ad es., la proposta di legge n. 5932 presentata il 21 giugno 2005 alla Camera dei deputati). Immutata è rimasta la ratio della norma che va letta alla luce della giurisprudenza costituzionale, non solo della citata sentenza n. 395 del 2000, ma anche della successiva n. 207 del 2009 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedeva la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, comma 1 comma, n. 4, del medesimo codice, per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione con il rito camerale a norma dell'art. 375, comma 1, n. 1, cod. proc. civ. In quest'occasione, la Corte costituzionale ha ribadito che il legislatore era stato indotto ad operare un "riallineamento" degli istituti processuali civili e penali in tema di errore di fatto della Corte di cassazione, proprio attraverso l'innesto, nel Codice di procedura penale, dell'art. 625-bis. Nella sentenza Marani, la Corte di cassazione ha sottolineato inoltre che la disciplina approntata dal legislatore attraverso il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., lungi dall'apparire come una soluzione semplicemente compatibile con il dettato costituzionale, finisce per rappresentare una scelta, per molti aspetti, costituzionalmente imposta, nel quadro di un fascio di diritti che coinvolge, ad un tempo, il principio di uguaglianza, quello di effettività della difesa in ogni stato e grado del processo, il diritto alla riparazione degli errori giudiziari, nonché quello al controllo effettivo in sede di legittimità di tutte le sentenze. Pertanto, la soluzione che tende a limitare il ricorso straordinario alla condanna solo per il capo penale, si rivela dunque palesemente eccentrica rispetto al diritto del condannato, anche soltanto per il capo civile, a fruire di un giudizio di legittimità non compromesso dall'errore di fatto. Per un verso, infatti, la locuzione "condannato" che delimita soggettivamente la sfera di applicabilità del rimedio straordinario che viene qui in discorso, non può arbitrariamente scandirsi in ragione del tipo di condanna in capo al soggetto che sia stato sottoposto, come imputato, al processo penale, giacché l'essere stato costui evocato in giudizio tanto sulla base della azione penale quanto in forza della azione civile esercitata nel processo penale, non può che comportare una ontologica identità di diritti processuali, a meno che la legge espressamente non distingua i due profili. Ma di tale distinzione non v'è traccia nel testo dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né può dirsi ricavabile una qualsiasi incompatibilità logica o strutturale della norma a emendare l'errore che coinvolga la posizione dell'imputato condannato solo per gli interessi civili. La Corte di cassazione ha proseguito la prudente espansione dell'art. 625-bis cod. proc. pen. con la sentenza a Sez. U n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 - 01, che ha riconosciuto la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione anche al condannato nei confronti del quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 4.2. Nella sentenza a Sezioni Unite Nunziata, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Rv. 269788-91, la Corte ha offerto una nozione di "condannato" decisamente più ampia, consentendo il rimedio anche contro la sentenza di legittimità emessa nel procedimento di revisione ai sensi dell'art. 640 cod. proc. pen. (ma non invece ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen.). Dopo aver ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale ed esaminato la casistica - tra cui le ipotesi di diniego della legittimazione al "condannato" (Cass., Sez. 3, n. 6835 del 28/01/2004, Mongiardo, Rv. 228495; Sez. 3, n. 1265 del 11/12/2008, Gullì, Rv. 242164 per l'indennizzo da ingiusta detenzione; Sez. 4, n. 42725 del 03/10/2007, Mediati, Rv. 238302, per la riabilitazione, e, soprattutto, Sez. 5, n. 48103 del 22/10/2010, Sarno, Rv. 245385 e Sez. 5, n. 2727 del 12/11/2009, Baiguini, Rv. 245923, nella materia dell'esecuzione, Sez. 5, n. 45937 del 08/11/2005, Ierinò, Rv. 233218, nei procedimenti in fase di esecuzione e di sorveglianza), per il semplice motivo che la decisione della Corte di cassazione non aveva perfezionato alcuna fattispecie di ' giudicato -, le Sezioni Unite hanno orientato la propria decisione sulla base dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 1969, secondo cui la revisione ha la funzione di rispondere «all'esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità». Così, senza prescindere dall'eccezionalità del rimedio, ma valorizzando la specificità della revisione, le Sezioni Unite hanno ritenuto prevalenti gli argomenti di sistema, e cioè la necessità della revisione in funzione della tutela dei diritti inviolabili della persona (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, Pisano, Rv. 220441-01), la crisi dell'intangibilità del giudicato anche con riferimento a situazioni diverse dalla revisione (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano, Rv. 258649-01 e ss; Sez. U, n. 32 del 22/11/2014, Gatto, Rv. 260695-01 e ss; Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857-01 e ss), l'incongruenza della possibilità di ricorrere per cassazione avverso la decisione di diniego della revisione senza avere la possibilità di chiedere la correzione dell'errore percettivo della Corte di cassazione, laddove la decisione di rigetto o di inammissibilità sulla revisione completa il giudicato di condanna, cioè partecipa al suo consolidamento, a differenza delle procedure incidentali o di quelle esecutive. Secondo le Sezioni Unite Nunziata, non appare rilevante a questi fini la circostanza che la richiesta di revisione sia riproponibile, in quanto la riproponibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 641 cod. proc. pen. è basata sulla condizione essenziale della "novità" degli elementi legittimanti la rinnovata richiesta di revisione, mentre il rimedio straordinario è attiva bile solo se la decisione sia irrimediabilmente viziata da uno "sviamento percettivo" del giudizio. Del resto, se la ratio del rimedio straordinario risiede nell'irrimediabilità del pregiudizio, che consegue al carattere irrevocabile della sentenza conclusiva del giudizio di cognizione, non vi è situazione più irrimediabile di quella che consegue alla decisione della Corte di cassazione che rigetti il ricorso avverso una pronuncia che abbia respinto una richiesta di revisione di un giudicato di condanna. 4.3. L'ordinamento conosce per vero anche altre forme di erosione del giudicato, come negli art. 671 e 673 cod. proc. pen., per non parlare di quelle derivanti dall'esecuzione delle pronunce della Corte Edu. Nei casi scrutinati da Sez. 6, n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, Rv. 241753 e da Sez. 5, n. 16507 del 11/02/2010, Scoppola, Rv. 247244, la Corte, in assenza di un istituto che consentisse di rimuovere il giudicato interno a fronte della dichiarazione di iniquità formulata dal giudice convenzionale dei diritti dell'uomo, ha ritenuto di poter utilizzare lo strumento previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., sebbene non si discutesse di un errore di fatto. Più in particolare, con la sentenza Drassich, la Corte ha statuito che può farsi ricorso alla procedura straordinaria di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per dare esecuzione ad una sentenza della Corte EDU che abbia rilevato una violazione del diritto di difesa occorsa nel giudizio di legittimità e che abbia resa iniqua la sentenza della Corte di cassazione, indicando nella riapertura del procedimento, su richiesta dell'interessato, la misura interna per porre rimedio alla violazione contestata; con la pronuncia Scoppola ha affermato che è ammissibile il ricorso straordinario preordinato ad ottenere, in esecuzione di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - che abbia accertato la non equità del trattamento sanzionatorio determinato, con sentenza definitiva, in violazione degli art. 6 e 7 CEDU - la sostituzione della pena inflitta con quella ritenuta equa dalla Corte europea. 5. Nel complesso si può dire che la giurisprudenza sta ricostruendo l'istituto del ricorso straordinario per cassazione come una valvola di sicurezza a chiusura del sistema, in funzione riparatoria degli errori non materiali, ivi compresi quelli derivanti dagli aggiornamenti della giurisprudenza sovranazionale. In quest'ottica, appare anacronistico arroccarsi su un'applicazione rigorosa e meccanica, secondo la lettera della norma, dell'art. 625-bis cod. proc. pen., essendo piuttosto necessario trovare di volta in volta un punto di equilibrio tra l'irrevocabilità del giudicato e la sua permeabilità alle sopravvenienze, secondo criteri di ragionevolezza. Non a caso, le Sezioni Unite Nunziata hanno ritenuto illogico il riconoscimento del diritto alla revisione, se poi si negava il ricorso straordinario L th avverso la relativa decisione del giudice di legittimità viziata dall'errore percettivo. Le stesse considerazioni valgono tal quali per la decisione errata sulla riparazione dell'errore giudiziario, che rischia di procurare un danno irrimediabile all'imputato, già condannato. Vero è che, allo stato, la giurisprudenza ha sempre negato il rimedio avverso la decisione sull'ingiusta detenzione perché relativa al sindacato di un provvedimento cautelare non suscettivo di passare in giudicato, oltre che avverso le decisioni rese nei procedimenti incidentali prese allo stato degli atti e suscettive di modificazione per la sopravvenienza di nuovi elementi, tuttavia, la riparazione dell'errore giudiziario è una procedura che si apre all'esito della revisione che ha a oggetto una sentenza divenuta irrevocabile, sicché gli stessi motivi che hanno indotto all'estensione dell'art. 625-bis cod. proc. pen. alla revisione valgono per la riparazione, che ne è sua diretta e inscindibile conseguenza. Ne deriva che il termine "condannato" ben può ricomprende anche chi "sia stato condannato" ancorché non lo sia più, per effetto della revisione. L'art.643 cod. proc. pen. attribuisce il diritto a chiedere la riparazione a chi sia stato prosciolto in sede di revisione, ma i soggetti legittimati a chiedere la revisione sono, ai sensi dell'art. 632 cod. proc. pen., il condannato o un suo prossimo congiunto ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria e addirittura, se il condannato è morto, l'erede o un prossimo congiunto, il procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna, mentre i soggetti abilitati a chiedere la riparazione sono, come detto, il condannato prosciolto, ma, in caso di morte, anche prima del procedimento di revisione, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. pen., il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, gli affini entro il primo grado e le persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta. A ben vedere, comunque, e al di là del caso in esame, è proprio il novero di tutti questi soggetti che mette in serio dubbio la correttezza della scelta legislativa della limitazione del rimedio al solo condannato piuttosto che all'interessato, come s'immaginava nelle prime proposte normative. Come acutamente osservato in dottrina, il ricorso straordinario si è progressivamente trasformato in un rimedio sempre meno eccezionale, perché è diventato lo strumento per porre rimedio a errores in procedendo o in iudicando verificatisi nel giudizio di legittimità, non altrimenti eliminabili. In questo contesto, non è difficile prevedere un'ulteriore evoluzione interpretativa nell'applicazione dell'art. 625-bis cod. proc. pen., se sol si consideri la linea di tendenza a includere nella riparazione dell'art. 643 cod. proc. pen. anche i danni da ingiusta detenzione (Cass., Sez. 4, n. 10236 del 03/03/2020, Kovacs, Rv. 278647-01). 6. Venendo al merito della questione, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha ottenuto la revisione del giudicato di condanna, ha inutilmente esperito la procedura di riparazione dell'errore giudiziario, perché la Corte di cassazione, che ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, è incorsa in gravi errori percettivi. Secondo la sentenza impugnata, la Sassano, sebbene non legittimata a proporre istanza di revisione per il reato prescritto della truffa aggravata di cui all'art. 640-bis cod. pen., non aveva dedotto alcun argomento al fine di dimostrare l'assenza di profili di dolo o colpa grave in relazione a tale imputazione, inoltre non aveva allegato le sentenze di merito, per cui non era possibile verificare se fosse stata condannata al risarcimento dei danni, nel qual caso avrebbe dovuto chiedere la revisione. A differenza di quanto argomentato, risulta agli atti che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva allegato al ricorso per cassazione anche l'istanza di revisione e l'istanza di riparazione contenenti entrambi numerosi allegati, tra cui le sentenze di merito del procedimento, sentenze che peraltro erano state anche sintetizzate nell'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che aveva rigettato la domanda di riparazione. Pertanto, non solo risultava che aveva ampiamente interloquito sul reato di truffa aggravata, ma era pacifico che non fosse stata condannata a restituzioni civili. La Corte di cassazione ha omesso poi di motivare su una specifica doglianza formulata con il secondo motivo di ricorso in merito alla pretesa di una qualche giustificazione sul reato prescritto ai fini della riparazione dell'errore giudiziario, a differenza che per la riparazione da ingiusta detenzione. Si tratta di errori percettivi, causati dalla svista o dall'equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotati dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, per cui la Corte di cassazione ha ignorato dei fatti che erano conoscibili in base agli atti a disposizione (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145-01 e Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01). Correttamente la ricorrente ha rilevato che, per giunta, siccome la decisione era stata basata su un tema introdotto d'ufficio dalla Corte di cassazione - l'obbligo di motivare l'assenza di profili di dolo o colpa grave in relazione all'imputazione di truffa aggravata -, del tutto disancorato dalla decisione della Corte di appello di Catanzaro, era onere dello stesso Giudice di legittimità consultare gli atti del fascicolo processuale, al di là dell'allegazione. La Corte di cassazione ha commesso quindi errori percettivi così radicali da imporre la revoca della sentenza. 7. S'impone, a questo punto, l'esame dell'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che ha rigettato la domanda di riparazione. 7.1. Ai fini della comprensione della vicenda, va ricordato in fatto che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata sottoposta al procedimento penale RGNR 1028/1997 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per i reati di cui agli art.110 cod. pen., 216, terzo comma, 219 e 223 I. fall. (capo C), 110, 81 cpv, 216, primo comma, n. 1, 219, primo e secondo comma, n. 1, 223, I. fall., 61 n. 11 cod. pen. (capo C-bis), 110, 81 cpv, cod. pen., 216, primo comma, n. 1, 219, primo e secondo comma, n. 1, I. fall., 61 n. 11 cod. pen. (capo C-ter), 110 e 640-bis cod. pen. (capo D). Con sentenza in data 8 marzo 2004 il GUP del Tribunale di Potenza, all'esito del procedimento celebrato con il rito abbreviato, l'aveva condannata alle pene di legge per i reati dei capi C), C-bis) e C-ter), previa riqualificazione del primo fatto in bancarotta fraudolenta e unificazione dei reati ai sensi dell'art. 219 I. fall., e aveva dichiarato di non doversi procedere per essere la truffa aggravata dell'art. 640-bis cod. pen. estinta per prescrizione. Con sentenza in data 18 maggio 2006 la Corte di appello di Potenza aveva pronunciato l'assoluzione per il reato del capo C) e aveva ridotto la pena per i reati C-bis) e C-ter). Con sentenza in data 4 marzo 2008 la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Potenza senza rinvio limitatamente alla durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dalla professione di avvocato, rigettando nel resto il ricorso. Con sentenza in data 19 luglio 2017, irrevocabile il 19 febbraio 2018, la Corte di appello di Catanzaro aveva revocato la sentenza in data 16 maggio 2006 della Corte di appello di Potenza e aveva pronunciato l'assoluzione dai residui reati perché il fatto non sussiste. 7.2. Con ordinanza in data 14 maggio 2020 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riparazione dell'errore giudiziario, perché i Giudici di merito non erano incorsi in errore di fatto e anzi era emersa la grave ed esclusiva colpa della ricorrente nella determinazione della condanna subìta. 7.3. Con riferimento alla bancarotta fraudolenta per distrazione era emerso che il Giudice delegato al fallimento Memofil aveva disposto con ordinanza del 2 dicembre 2017 la restituzione all'[OSCURATO:SOCIETA]. della somma di lire 203.291.655 e che il Curatore aveva consegnato alla Sassano gli assegni circolari intestati alla società, che li aveva ritirati su delega all'incasso dell'amministratore della Orop, [OSCURATO:PERSONA], e versati su un conto personale. [OSCURATO:PERSONA] aveva documentato di aver consegnato circa la metà dell'importo al [OSCURATO:PERSONA] emettendo un assegno dal proprio conto corrente e negoziato presso la Banca di Credito cooperativo di Roma, dove il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie erano titolari di un proprio conto, e di aver consegnato il resto in contanti, mentre il [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di aver ricevuto l'intera somma e di averla versata in parte ai lavoratori e in parte al socio Fesco, che aveva fatto delle anticipazioni per la società. I Giudici di merito avevano sostenuto che le affermazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano false perché non riscontrate: non vi erano documenti contabili attestanti il trasferimento del denaro e la somma non era transitata per il conto della società. Pertanto, doveva ritenersi consumato un accordo spartitorio delle somme tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Sassano.Nel rigettare la domanda di riparazione, la Corte di appello di Catanzaro ha valorizzato la nota del 10 dicembre 1997 con cui il [OSCURATO:PERSONA], nel conferire alla Sassano l'incarico di riscuotere il denaro del fallimento Memofil, aveva precisato che la restituzione andava fatta in contanti per evitare sequestri, il che era stato considerato indicativo della consapevole collaborazione della Sassano alla bancarotta fraudolenta. Ha quindi focalizzato la sua attenzione sulla parte della sentenza della Corte di appello di Potenza che, nel confermare la condanna del primo grado, aveva accertato che la Sassano aveva restituito al [OSCURATO:PERSONA] i soldi in contanti perché era nella disponibilità personale di una corrispondente somma, per cui non aveva bisogno di effettuare prelievi dal suo conto corrente. Secondo la Corte di appello di Catanzaro, la Sassano non aveva chiarito in modo esaustivo il passaggio di denaro e perciò aveva colposamente indotto i Giudici in errore. Infatti, la dimostrazione che la Sassano avesse riversato il denaro al [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta dopo molto tempo, solo nel giudizio di revisione, quando aveva portato le dichiarazioni di pagamento degli amministratori cinesi della Fesco e gli esiti della consulenza nonché le dichiarazioni di pagamento che avevano reso i lavoratori nel separato processo di falso (concluso con l'assoluzione) iniziato a seguito della segnalazione del GUP di Potenza che aveva riscontrato l'incongruenza tra le firme di quietanza e le firme sulle domande d'insinuazione al passivo fallimentare. Inoltre, non aveva rinunciato alla prescrizione per il reato di truffa aggravata e i Giudici di merito avevano accertato la sua responsabilità. 7.4. Dunque, due sono i capisaldi della decisione di Catanzaro: la prova offerta solo nel giudizio di revisione dei pagamenti dei lavoratori e la responsabilità per la truffa aggravata. 7.5. Nel ricorso per cassazione avverso tale decisione, la Sassano con il primo motivo aveva ricordato che aveva chiesto che il giudizio fosse celebrato con il rito abbreviato condizionato all'audizione dei lavoratori e che, nella revoca della sentenza di condanna, la Corte di appello di Catanzaro aveva esaminato non solo le prove nuove, ma aveva anche correttamente verificato la compatibilità delle stesse con il materiale già in atti del giudizio, ai fini dell'assoluzione per insussistenza dei fatti; con il secondo motivo aveva precisato che non era ammessa dall'ordinamento l'istanza di riparazione per il reato prescritto e che in ogni caso aveva chiesto l'indennizzo solo rispetto all'ingiusta condanna per i reati di bancarotta. 8. Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che ha rigettato la domanda di riparazione dell'errore giudiziario è fondato. 8.1. Preliminarmente, va circoscritto il perimetro cognitivo ai soli fatti di bancarotta per cui v'è stata la revisione della condanna. La riparazione dell'errore giudiziario è rimedio che spetta a chi sia stato prosciolto in sede di revisione. Nulla ha a che vedere con altri fatti, ad esempio con la truffa aggravata per cui è stata dichiarata la prescrizione e non è stata richiesta la revisione, ostandovi il dato normativo. Non constano precedenti in termini, ma nella contigua area dell'indennizzo da ingiusta detenzione, questa Corte ha stabilito che la colpa grave, ostativa alla riparazione, non è integrata dalla disponibilità, manifestata dall'indagato, alla commissione di illeciti diversi da quelli per cui sia stata subita la detenzione, non sussistendo il nesso eziologico fra il comportamento dell'interessato e la sua privazione della libertà, conseguente a un provvedimento del giudice determinato da un errore cui quel comportamento abbia dato causa (Cass., Sez. 4, n. 10195 dei 16/01/2020, Cerutti, Rv. 278645- 01). 8.2. Quanto ai due episodi di bancarotta, la Sassano era stata condannata sul presupposto che aveva concorso nella distrazione del denaro da parte del [OSCURATO:PERSONA], il quale, nella prospettiva accusatoria, aveva ricevuto i soldi del [OSCURATO:PERSONA], ma era fallito per non aver pagato i suoi creditori. Più precisamente nel caso del reato C-bis) aveva trasferito i soldi sul conto personale del [OSCURATO:PERSONA], mentre nel caso del reato C-ter) aveva trattenuto la somma sul suo conto personale. Fin dal primo momento, la Sassano ha dichiarato di aver trasferito l'intera somma percepita dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] e di essere estranea alle condotte di questi. Ha richiamato in suo favore le scritture contabili della società in cui risultava la posta in entrata e uscita, ha richiamato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ha prodotto le quietanze dei lavoratori. Ha poi ottenuto ragione in sede di revisione, grazie alle dichiarazioni degli amministratori cinesi e dei lavoratori, di cui aveva chiesto fin dal primo momento l'escussione, ma che invece erano stati sentiti nel collegato processo di falso. 8.3. Ora, per negare la riparazione non basta che il soggetto sia in colpa grave o in dolo, ma è necessario che la sua condotta connotata dalla colpa grave o dal dolo abbia "causato", non semplicemente "concorso a darvi causa", come nella riparazione da ingiusta detenzione, la condanna (tra le più recenti, Cass., Sez.3, n. 48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv. 268494-01). A tal fine, quindi, non basta l'esame delle sentenze di condanna, come fatto dalla Corte di appello di Catanzaro, ma va verificata tutta l'istruttoria compiuta e in particolare va esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente, per chiarire se le "nuove" prove che hanno convinto i Giudici della revisione erano o meno relative a fatti di cui era già in astratto possibile la lettura in favore della prospettiva difensiva al momento delle pronunce di condanna. S'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata affinc