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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06190/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria della difesa con cui si insiste sui motivi di ricorso OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la non scarsa offensività dell'evasione in ragione consistente durata dell'allontanamento dall'abitazione idonea a dimostrare una assoluta insofferenza al regime detentivo; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo attraverso cui si rivolgono critiche alla mancata concessione delle attenuanti generiche giustificata dal pertinente riferimento alla gravità della condotta ed alla personalità del ricorrente alla luce dei gravi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria della difesa con cui si insiste sui motivi di ricorso OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la non scarsa offensività dell'evasione in ragione consistente durata dell'allontanamento dall'abitazione idonea a dimostrare una assoluta insofferenza al regime detentivo; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo attraverso cui si rivolgono critiche alla mancata concessione delle attenuanti generiche giustificata dal pertinente riferimento alla gravità della condotta ed alla personalità del ricorrente alla luce dei gravi precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/
Sentenza Cassazione n. 06190/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris