CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 27497/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31467-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 131/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza del 10 giugno 2021, la Corte d'Appello di Perugia ha respinto l'appello proposto dall'INPS avverso la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato l'illegittimità dell'iscrizione di [OSCURATO:PERSONA] alla gestione commercianti, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra lo stesso e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.1.; avverso tale pronunzia propone ricorso l'INPS affidandolo ad un motivo; ti-tatre [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati; CONSIDERATO che Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 e 156 cod. proc. civ. in relazione all'art.360, n. 4 cod. proc. civ.; deduce, in particolare, l'Istituto l'insanabile contrasto fra dispositivo e motivazione nonché l'infruttuoso ricorso alla procedura della correzione dell'errore materiale dinanzi alla Corte d'appello di Perugia; il motivo è infondato; giova evidenziare come nella motivazione della decisione della Corte si sottolinei che, a fronte dell'apparenza di un rapporto di lavoro subordinato, debba reputarsi non provata la sottoposizione del Napolitano al potere direttivo, gerarchico e disciplinare dell'imprenditore; vi si legge, pertanto, che "appare dunque corretta la determinazione assunta dall'INPS, in base all'accertamento degli ispettori verbalizzanti, Ric. 2021 n. 31467 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- di disconoscere il rapporto e, quindi, l'iscrizione del lavoratore alla gestione dell'FPLD..."; si afferma, ancora, che "l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] contro l'INPS deve essere respinta..."; il Collegio dà inoltre atto "dell'errore contenuto nel dispositivo depositato il giorno dell'udienza, qui testualmente trascritto, nel cui primo capo, anziché disporre la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda proposta dai ricorrenti contro l'INPS, è stato respinto l'appello, con la conferma della sentenza di primo grado"; va preliminarmente rilevato che la speciale disciplina, dettata dagli artt.287 e seguenti c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 13629 2021); non v'è d'altro canto dubbio che il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione Ric. 2021 n. 31467 sez. ML - ud. 21-06-2022 -3- degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. (Cass. 5939/2018); nondimeno, nel caso di specie, tale insanabile contrasto deve escludersi atteso che, pur se con modalità singolare, la Corte d'appello, nella redazione della motivazione, ha chiarito la prevalenza di quest'ultima sul dispositivo, correggendo, potremmo dire "ab origine" l'errore materiale verificatosi, nel dare atto dell'errore stesso come contenuto nel dispositivo, appunto, nel cui primo capo, anziché disporre la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda proposta dai ricorrenti contro l'INPS, è stato respinto l'appello, con conferma della sentenza di primo grado; ne consegue che, dalla piana lettura di dispositivo e motivazione, nella loro connessione reciproca, non emerge alcun insanabile contrasto fra le stesse essendo stato, piuttosto inequivocabilmente chiarito l'errore materiale in cui era si era incorsi nel dispositivo e dato atto, conseguentemente, della prevalenza della motivazione sul dispositivo medesimo; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, atteso che il dispositivo va letto in modo coordinato con la esplicazione dello stesso offerta nell'ultimo capoverso della motivazione e, pertanto, non può ritenersi configurabile una soccombenza dell'INPS; nulla per le spese relativamente al giudizio di legittimità attesa la mancata costituzione degli intimati; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. Ric. 2021 n. 31467 sez. ML - ud. 21-06-2022 -4- La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm