CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 44461/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 2756/2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro tremila di multa. Nel ricorso ricorso si chiede l'annullamento della sentenza: a) per violazione) é vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha congruamente motivato in considerazione sia dei precedenti penali che del contesto in cui il fatto si inserisce, trattandosi della detenzione di 40 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso di g. 3.981 pari all'equivalente di 39.074 dosi singole. Si tratta di una motivazione argomentata con riferimento a fatti specifici e non a dedotti pregiudizi basati su valutazioni soggettivistiche non verificabili. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] i ente Riccia 911 v oso Anna scuolo 7re1 cTUS I TATA tN CANCF