CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 10295/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso iscritto al n.17016/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale Stato che al rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Goiran, 23, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 333/2017 , depositata il24 febbraio 2017; REVOCAZIONEudita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’Agenza delle entratericorre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultimal a C.t.r. ha rigettato il ricorso con il quale l’Ufficio aveva chiesto la revocazione per errore di fatto della sentenza n. 140 del 2016, resadalla medesima C.t.r. in giudizio avente ad oggetto avviso di accertamento emesso per il recupero di Iva,Irap e Irpef per l’anno di imposta 2006. 2. In data 19 dicembre 2023la difesa erarialeha depositato istanza di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. In allegato all’istanza ha depositato nota dell’Agenzia delle entrate con la quale, quest’ultima,dopo aver dato atto della pendenza innanzi a questa Corte, oltre che del presente giudizio, anche di altro giudizio – incardinato al n. di Registro generale 13222 del 20 16 – avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza C.t.r. Piemonte n. 140 del 20 16 e c he il contribuente , in relazione a detto ultimo contenzioso,aveva aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l . n. 119 del 2018, dichiarava che, essendo stata estinta la pretesa erariale, era venuto meno il proprio interesse a proseguire anche il presente giudizio. Considerato che: 1. Deve prendersi atto della rinuncia al ricorso manifestata dall’Agenzia delle entrate per avere espressamente dichiarato di non avere più alcun interesse alla sua prosecuzione. Sussistendo le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l’estinzione secondo il disposto di cui all’art. 391 cod. proc. civ.Larinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione. (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10140). Vi sono giusti motivi di compensazione delle spese di lite risultando che il contribuente ha definito la pretesa tributaria di cui all’atto impositivo oggetto del giudizio per revocazione conclusosi con la sentenza qui impugnata. In ragione del tenore della pronunzia,ed essendo soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato,per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» exart. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e dichiara interamente compensate le spese di lite. Così