Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 08938/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 28505-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente/controricorrente al ricorso incidentale - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale in atti; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021 n. 28505 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -2- avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIAn. cron. 230/2021, depositatoil 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001, depositato presso la Corte di Appello di Perugia nel dicembre 2019,[OSCURATO:PERSONA] chiedeva di ingiungersi al M inistero della G iustizia il pagamento di un’equa riparazione a ristoro del danno non patrimoniale che egli assumeva di avere subito in relazione alla durata di un procedimento, in materia parimenti di equa riparazione, instaurato dinanzi alla Corte d i appello di Perugia nel giugno 2007 e protrattosi eccessivamente.

2. Con decreto n.89/2020 il consigliere designato della Corte d'appello di Perugia,in accoglimento della domanda, ingiungeva al Ministero della Giustizia di pagare al ricorrente la somma di euro 3.240,00 per danno non patrimoniale,oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre alle spese di lite determinate in euro 27,00 per esborsi e 450 ,00 per compensi e relativi accessori , postea carico dell'amministrazione soccombente e distratte ex art.93 c.p.c .

3. Contro questo provvedimento monitorio il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ex art. 5 ter L . n. 89/2001 , all'esito della quale , costituitasi la parte privat a opposta , con il decreto n. 466/2020, la Corte di appello umbra,in accoglimento parziale dell'opposizione, rideterminava il danno non patrimoniale in euro 2.800,00e condanna va [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al Ministero della Giustizia le spese di lite, Ric. 2021 n. 28505 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -3- parzialmente compensate e liquidate in euro 407,50 , oltre a quelle eventualmente prenotate a debito.

4. Avverso quest’ultimo decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria.

5. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorsoincidentale.

6. Giovanni L eboroni P ierozzi ha proposto controricorso avverso il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e rozzi deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 ter L. n. 89/2001 e degli artt.91 e 645 c.p.c.

Il ricorrente contesta al decreto impugnato di averlo condannato al pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell'Amministrazione della Giustizia, nonostante quest'ultima sia risultata soccombente all'esito del giudizio, avendo la Corte umbra accolto solo parzialmente l'opposizione proposta dalMinistero della Giustizia, riducendo a euro 2.800,00l’indennizzo già riconosciuto in favore della parte privata in euro 3.200 ,00, come liquidati originariamente dal decreto opposto: da qui l'illegittimità del decreto impugnato per violazione anche del principio generale posto dall'art.91 c.p.c., secondo il quale la parte vincitrice non può mai essere condannata neppure parzialmente al pagamento delle spese di lite. 2.-Il M inistero della G iustizia ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso principale e ha articolato due motivi di ricorso incidentale.

Ric. 2021 n. 28505 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -4- 2.1.-Con il primo mezzo si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 L. n.89 / 2001 in relazione all'art . 360 comma 1, n. 4 c.p.c.

A suo dire, il notevole lasso di tempo intercorso tra la data di deposito della decisione della Corte di appello di Perugia del 1/10/13( cui faceva seguito nel dicembre 2014 la procedura esecutiva definita con ordinanza di assegnazione in data 14/10/15) e la data successiva del 22/11/2017 di incardinamento del giudizio di ottemperanza genera una cesura tra i diversi procedimenti, con autonomo rilievo del giudizio di ottemperanza.

D iscende da questo la tardività ex art. 4 L. 89/2001 di ogni richiesta afferen te alla durata del giudizio ex L. 89/2001 presupposto, oltre che della successiva procedura esecutiva, considerato altresì che la proposizione del ricorso per equa riparazione è intervenuta nel dicembre 2019, a distanza di sei anni dalla definizione del giudizio ex L. n. 89/01 e di quattro anni dalla definizione della successiva procedura esecutiva.

Consegue ancora da ciò che, essendo da ritenere tempestiva la richiesta indennitaria di controparte solo con riferimento al giudizio di ottemperanza svoltosi dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e proseguito avantial Consiglio di Stato, difetta la legittimazione passiva dell'Amministrazione della Giustizia, posto che la stessa è da porsi in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 2.2.-Con il secondo motivo - proposto in via alternativa e subordinata al primo - il Ministero della Giustizia deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 L. 89/01 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c . p . c ., contestando l’esattezza del calcolo del termine di durata ragionevole del processo.

Ric. 2021 n. 28505 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -5- 3.- Con contror icorso al ricorso incidentale il ricorrente chiede la dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di ricorso incidentale. 4.- Ritiene il Collegio che l’ordine logico delle questioni imponga la previa disamina dei motivi di ricorso incidentale che pongono in discussione la stessa ammissibilità della domanda indennitaria e l’individuazione del soggetto obbligato, questioni che assumono carattere di priorità rispetto al ricorso principale che pone invece in discussione solo il quantum delle spese di lite liquidate, ma sul presupposto della sussistenza dell’obbligazione indennitaria nei termini accertati nel decreto impugnato.

5. –La prima parte del primo motivo di ricorso incidentale è destituitadi fondamento quanto a lle censure relative a gli effetti –sul piano della tardività della domanda - che si intendono fare discendere dal divario temporale tra la definizione del giudizio ex l. n. 89/01 e la definizione della successiva procedura esecutiva.

Il decreto impugnato ha ritenuto correttamente di dare continuità ai principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite (n. 19883/2019)secondo i quali il “processo di equa riparazione il cui giudizio presupposto veda lo Stato -o altro Ente pubblico- in veste di debitore,va considerato come un unicum composto da cognizione ed esecuzione (concetto, questo, già affermato da Cass. Sez.

U, Sentenza n.6312 del 19/03/2014), la cui massima durata ragionevole è pari a due anni, sei mesi e 5 giorni.

Ai fini di talecalcolo vanno considerati solo i tempi effettivamente "del processo" e quindi soltanto quelli in cui si è svolta attività giurisdizionale, e non anche, quindi, il periodo corrente tra la sentenza conclusiva del giudizio di cognizione e l'inizio Ric. 2021 n. 28505 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -6- dell'esecuzione, ovvero tra la notificazione dell'atto di precetto ed il pignoramento”.

È stato in tal modo superato il principio secondo cui la considerazione unitaria del giudizio postulache la parte privata si sia tempestivamente attivata dopo la conclusione del giudizio di cognizione, entro il termine di sei mesi dalla sua conclusione (in precedenza affermato da Cass. Sez.

U, Sentenza n.9142 del 06/05/2016), al quale è stato sostituita la diversa decorrenza del termine di sei mesi dalla definitività della fase esecutiva.

Tale mutamento giurisprudenziale si salda alla decisioni della CEDU che hanno considerato l'esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l'abbia pronunciata, come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6, rimanendo altrimenti illusorio il diritto a un tribunale se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti (sentenza Bozza c.

Italia del 14.09.2017 e anche Bourdov c.

Russia (n. 2), ric. n. 33509/04, CEDU 2009).

Di conseguenza, il periodo indennizzabile ex lege n.89/2001 rimane soltanto quello eccedente la ragionevole durata del processo di cognizione e di esecuzione, considerati unitariamente, mentre l'eventuale ulteriore ritardo può semmai costituire oggetto di indennizzo da parte della Corte europeadei diritti dell'uomo, in assenza di specifico rimedio nel diritto nazionale.

Nella medesima occasione, la citata pronuncia S.U. n. 19883/2019 ha affermato che il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 deve Ric. 2021 n. 28505 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -7- considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo.

Da qui, l’inconferenza dei rilievi del Ministero in ordine alla tardività della proposizione dell’azione– contestati anche, sulla scorta di richiami ad altri precedenti di questo Giudice, nel controricorso al ricorso incidentale - e al divario temporale che genererebbe un diaframma tra la presentazione del ricorso ex l. 89/2001 e la fase di esecuzione per assicurare, dinanzi all’inerzia del creditore, l’effettivo equo ristoro.

Come correttamente rilevato dalla Corte di A ppello di Perugia, non sussiste tardività perché il termine semestrale per la domanda riparatoria decorre dalla irrevocabilità del provvedimento emesso nella esecuzione civile o nel giudizio di ottemperanza.

Di conseguenza, assumendo come termine di decorrenza la data di deposito della pronuncia del Consiglio di Stato in sede di ottemperanza, la domanda riparatoria risulta proposta entro i termini. 5.1.- Con la seconda parte del primo motivo di ricorso incidentale il controricorrente prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per avere la Corte distrettuale negato la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze in luogo del Ministero della Giustizia La censura mira a sostenere – sulla scorta delle argomentazioni avanzate anche nella prima parte del motivo - che, essendo da ritenere tempestiva la richiesta indennitaria di controparte solo con esclusivo riferimento al giudizio di ottemperanza svoltosi avanti il [OSCURATO:PERSONA] e poi proseguito avanti Ric. 2021 n. 28505 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -8- al Consiglio di Stato –legittimato passivo avrebbe dovuto essere il Ministero dell’Economia e delle Finanze e non il Minitero controricorrente.

La doglianza è parzialmente fondata, non nel senso che il Ministero dell’Economia e delle Finanze debba intendersi quale legittimato passivo in sostituzione del Ministero della Giustizia nel giudizio a quo, come sostenuto dal controricorrente, ma nel senso che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non poteva non essere coinvolto nello stessogiudizio.

Si può sul punto dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte in ragione della quale, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi, deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia sia la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto ad un altro.

Sul punto, nè il controricorso depositato nell’interesse del ricorrente per resistere al ricorso incidentale nè la memoria illustrativa si confronta no con la specifica questione della carenza di legittimazione passiva, all’esito dell’apertura di un giudizio amministrativo, qual è il giudizio di ottemperanza.

In tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l’importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l’eccessiva durata di Ric. 2021 n. 28505 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -9- procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (tra I precedenti più recenti: Cass. Sez. 2, Ordinanze n. 1201/2023; n. 1532/2023; n. 33764/2022).

Nella specie, peraltro, la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitariaaveva costituito specifico motivo dell’opposizione ex art . 5 - ter avanzata ad istanza del Ministero della Giustizia, come si legge nel controricorso, rigettato dalla Corte distrettuale impugnato sul presupposto che, dall’affermata unicità della fase di cognizione e di quella esecutiva, dovrebbe discendere quale naturale corollario che la pubblica amministrazione passivamente legittimata alla domanda riparatoria relativa a un giudizio di equa riparazione seguito dopo la condanna dalla fase di esecuzione, deve individuarsi in base al giudice che accertato nella fase di merito il diritto all'equa riparazione, che nel caso di specie è il giudice ordinario, con conseguente legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.

Per l’effetto, in tale fattispecie, può farsi applicazione della regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale “l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto doveva essere notificato.

Tale indicazione non è più eccepibile.

Il giudice prescrive un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato.

L’eccezione rimette in termini la parte”.

Pertanto, l’erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro comporta che il giudice – a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione dellacausa Ric. 2021 n. 28505 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -10- al primo giudice –fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 260/1958, purché l’Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l’atto avrebbe dovuto essere notificato”(Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15219 del 12/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021).

Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8049 del 21/03/2019) che l’art. 4 della l. n. 260/1958 deve ritenersi applicabile anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Nondimeno, in forza del principio dell’effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di un atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza disporre la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio).

Detti principi sono stati este si anche all’ipote si in cui l’eccezione sia volta a contestare non integralmente la titolarità dell’obbligazione dedotta in giudizio, ma solo il parziale difetto di titolarità, imponendosi anche in tal caso l’estensione del contraddittorio, a fronte della tempestiva deduzione con l’indicazione del soggetto ritenuto, invece, passivamente Ric. 2021 n. 28505 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -11- legittimatoe possono essere applicati al caso di specie, in cui la sollevata eccezione pure mira a sostituire la legittimazione di un Ministero all’altro.

Sicché anche in detta evenienza deve pervenirsi alla cassazione del decreto gravat o , per non avere provveduto la Corte di merito a disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento ( Cass. n. 1201/ 20 23 ; Cass . n. 1532/2023, cit.).

6. -L’accoglimento della seconda parte del primo motivo di ricorso incidentale, con la conseguente cassazione del decreto impugnato, comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale, volto alla rideterminazione del termine di durata irragionevole del processo.

Il ricalcolo della durata irragionevole spetterà algiudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione e a contradditorio integrato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tale accoglimento comporta anche l’assorbimento del ricorso principale, con il quale il ricorrente si duole della erronea compensazione parziale delle spese di liteoperata dal giudice di seconde cure, essendo riservata al giudice di rinvio la liquidazione delle spese oltre che del giudizio di rinvio, di quelle di legittimità e della precedente fase di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione e in parte qua , i l primo motivo di ricorso incidentale, dichiara assorbitiil secondo Ric. 2021 n. 28505 sez.

S2 -ud. 16-03-2023 -12-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 28505-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , n. 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente/controricorrente al ricorso incidentale - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale in atti; -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2021 n. 28505 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -2- avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIAn. cron. 230/2021, depositatoil 27/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001, depositato presso la Corte di Appello di Perugia nel dicembre 2019,[OSCURATO:PERSONA] chiedeva di ingiungersi al M inistero della G iustizia il pagamento di un’equa riparazione a ristoro del danno non patrimoniale che egli assumeva di avere subito in relazione alla durata di un procedimento, in materia parimenti di equa riparazione, instaurato dinanzi alla Corte d i appello di Perugia nel giugno 2007 e protrattosi eccessivamente. 2. Con decreto n.89/2020 il consigliere designato della Corte d'appello di Perugia,in accoglimento della domanda, ingiungeva al Ministero della Giustizia di pagare al ricorrente la somma di euro 3.240,00 per danno non patrimoniale,oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre alle spese di lite determinate in euro 27,00 per esborsi e 450 ,00 per compensi e relativi accessori , postea carico dell'amministrazione soccombente e distratte ex art.93 c.p.c . 3. Contro questo provvedimento monitorio il Ministero della Giustizia proponeva opposizione ex art. 5 ter L . n. 89/2001 , all'esito della quale , costituitasi la parte privat a opposta , con il decreto n. 466/2020, la Corte di appello umbra,in accoglimento parziale dell'opposizione, rideterminava il danno non patrimoniale in euro 2.800,00e condanna va [OSCURATO:PERSONA] a rifondere al Ministero della Giustizia le spese di lite, Ric. 2021 n. 28505 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -3- parzialmente compensate e liquidate in euro 407,50 , oltre a quelle eventualmente prenotate a debito. 4. Avverso quest’ultimo decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria. 5. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso e ha proposto ricorsoincidentale. 6. Giovanni L eboroni P ierozzi ha proposto controricorso avverso il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e rozzi deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 5 ter L. n. 89/2001 e degli artt.91 e 645 c.p.c. Il ricorrente contesta al decreto impugnato di averlo condannato al pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell'Amministrazione della Giustizia, nonostante quest'ultima sia risultata soccombente all'esito del giudizio, avendo la Corte umbra accolto solo parzialmente l'opposizione proposta dalMinistero della Giustizia, riducendo a euro 2.800,00l’indennizzo già riconosciuto in favore della parte privata in euro 3.200 ,00, come liquidati originariamente dal decreto opposto: da qui l'illegittimità del decreto impugnato per violazione anche del principio generale posto dall'art.91 c.p.c., secondo il quale la parte vincitrice non può mai essere condannata neppure parzialmente al pagamento delle spese di lite. 2.-Il M inistero della G iustizia ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso principale e ha articolato due motivi di ricorso incidentale. Ric. 2021 n. 28505 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -4- 2.1.-Con il primo mezzo si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 L. n.89 / 2001 in relazione all'art . 360 comma 1, n. 4 c.p.c. A suo dire, il notevole lasso di tempo intercorso tra la data di deposito della decisione della Corte di appello di Perugia del 1/10/13( cui faceva seguito nel dicembre 2014 la procedura esecutiva definita con ordinanza di assegnazione in data 14/10/15) e la data successiva del 22/11/2017 di incardinamento del giudizio di ottemperanza genera una cesura tra i diversi procedimenti, con autonomo rilievo del giudizio di ottemperanza. D iscende da questo la tardività ex art. 4 L. 89/2001 di ogni richiesta afferen te alla durata del giudizio ex L. 89/2001 presupposto, oltre che della successiva procedura esecutiva, considerato altresì che la proposizione del ricorso per equa riparazione è intervenuta nel dicembre 2019, a distanza di sei anni dalla definizione del giudizio ex L. n. 89/01 e di quattro anni dalla definizione della successiva procedura esecutiva. Consegue ancora da ciò che, essendo da ritenere tempestiva la richiesta indennitaria di controparte solo con riferimento al giudizio di ottemperanza svoltosi dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e proseguito avantial Consiglio di Stato, difetta la legittimazione passiva dell'Amministrazione della Giustizia, posto che la stessa è da porsi in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 2.2.-Con il secondo motivo - proposto in via alternativa e subordinata al primo - il Ministero della Giustizia deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 L. 89/01 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c . p . c ., contestando l’esattezza del calcolo del termine di durata ragionevole del processo. Ric. 2021 n. 28505 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -5- 3.- Con contror icorso al ricorso incidentale il ricorrente chiede la dichiarazione di inammissibilità e/o infondatezza dei motivi di ricorso incidentale. 4.- Ritiene il Collegio che l’ordine logico delle questioni imponga la previa disamina dei motivi di ricorso incidentale che pongono in discussione la stessa ammissibilità della domanda indennitaria e l’individuazione del soggetto obbligato, questioni che assumono carattere di priorità rispetto al ricorso principale che pone invece in discussione solo il quantum delle spese di lite liquidate, ma sul presupposto della sussistenza dell’obbligazione indennitaria nei termini accertati nel decreto impugnato. 5. –La prima parte del primo motivo di ricorso incidentale è destituitadi fondamento quanto a lle censure relative a gli effetti –sul piano della tardività della domanda - che si intendono fare discendere dal divario temporale tra la definizione del giudizio ex l. n. 89/01 e la definizione della successiva procedura esecutiva. Il decreto impugnato ha ritenuto correttamente di dare continuità ai principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite (n. 19883/2019)secondo i quali il “processo di equa riparazione il cui giudizio presupposto veda lo Stato -o altro Ente pubblico- in veste di debitore,va considerato come un unicum composto da cognizione ed esecuzione (concetto, questo, già affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n.6312 del 19/03/2014), la cui massima durata ragionevole è pari a due anni, sei mesi e 5 giorni. Ai fini di talecalcolo vanno considerati solo i tempi effettivamente "del processo" e quindi soltanto quelli in cui si è svolta attività giurisdizionale, e non anche, quindi, il periodo corrente tra la sentenza conclusiva del giudizio di cognizione e l'inizio Ric. 2021 n. 28505 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -6- dell'esecuzione, ovvero tra la notificazione dell'atto di precetto ed il pignoramento”. È stato in tal modo superato il principio secondo cui la considerazione unitaria del giudizio postulache la parte privata si sia tempestivamente attivata dopo la conclusione del giudizio di cognizione, entro il termine di sei mesi dalla sua conclusione (in precedenza affermato da Cass. Sez. U, Sentenza n.9142 del 06/05/2016), al quale è stato sostituita la diversa decorrenza del termine di sei mesi dalla definitività della fase esecutiva. Tale mutamento giurisprudenziale si salda alla decisioni della CEDU che hanno considerato l'esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l'abbia pronunciata, come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6, rimanendo altrimenti illusorio il diritto a un tribunale se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti (sentenza Bozza c. Italia del 14.09.2017 e anche Bourdov c. Russia (n. 2), ric. n. 33509/04, CEDU 2009). Di conseguenza, il periodo indennizzabile ex lege n.89/2001 rimane soltanto quello eccedente la ragionevole durata del processo di cognizione e di esecuzione, considerati unitariamente, mentre l'eventuale ulteriore ritardo può semmai costituire oggetto di indennizzo da parte della Corte europeadei diritti dell'uomo, in assenza di specifico rimedio nel diritto nazionale. Nella medesima occasione, la citata pronuncia S.U. n. 19883/2019 ha affermato che il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo di cui alla l. n. 89 del 2001 deve Ric. 2021 n. 28505 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -7- considerarsi sul piano funzionale e strutturale pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. Da qui, l’inconferenza dei rilievi del Ministero in ordine alla tardività della proposizione dell’azione– contestati anche, sulla scorta di richiami ad altri precedenti di questo Giudice, nel controricorso al ricorso incidentale - e al divario temporale che genererebbe un diaframma tra la presentazione del ricorso ex l. 89/2001 e la fase di esecuzione per assicurare, dinanzi all’inerzia del creditore, l’effettivo equo ristoro. Come correttamente rilevato dalla Corte di A ppello di Perugia, non sussiste tardività perché il termine semestrale per la domanda riparatoria decorre dalla irrevocabilità del provvedimento emesso nella esecuzione civile o nel giudizio di ottemperanza. Di conseguenza, assumendo come termine di decorrenza la data di deposito della pronuncia del Consiglio di Stato in sede di ottemperanza, la domanda riparatoria risulta proposta entro i termini. 5.1.- Con la seconda parte del primo motivo di ricorso incidentale il controricorrente prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, per avere la Corte distrettuale negato la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze in luogo del Ministero della Giustizia La censura mira a sostenere – sulla scorta delle argomentazioni avanzate anche nella prima parte del motivo - che, essendo da ritenere tempestiva la richiesta indennitaria di controparte solo con esclusivo riferimento al giudizio di ottemperanza svoltosi avanti il [OSCURATO:PERSONA] e poi proseguito avanti Ric. 2021 n. 28505 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -8- al Consiglio di Stato –legittimato passivo avrebbe dovuto essere il Ministero dell’Economia e delle Finanze e non il Minitero controricorrente. La doglianza è parzialmente fondata, non nel senso che il Ministero dell’Economia e delle Finanze debba intendersi quale legittimato passivo in sostituzione del Ministero della Giustizia nel giudizio a quo, come sostenuto dal controricorrente, ma nel senso che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non poteva non essere coinvolto nello stessogiudizio. Si può sul punto dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte in ragione della quale, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi, deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia sia la Presidenza del Consiglio (oggi il MEF), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto ad un altro. Sul punto, nè il controricorso depositato nell’interesse del ricorrente per resistere al ricorso incidentale nè la memoria illustrativa si confronta no con la specifica questione della carenza di legittimazione passiva, all’esito dell’apertura di un giudizio amministrativo, qual è il giudizio di ottemperanza. In tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l’importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l’eccessiva durata di Ric. 2021 n. 28505 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -9- procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (tra I precedenti più recenti: Cass. Sez. 2, Ordinanze n. 1201/2023; n. 1532/2023; n. 33764/2022). Nella specie, peraltro, la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitariaaveva costituito specifico motivo dell’opposizione ex art . 5 - ter avanzata ad istanza del Ministero della Giustizia, come si legge nel controricorso, rigettato dalla Corte distrettuale impugnato sul presupposto che, dall’affermata unicità della fase di cognizione e di quella esecutiva, dovrebbe discendere quale naturale corollario che la pubblica amministrazione passivamente legittimata alla domanda riparatoria relativa a un giudizio di equa riparazione seguito dopo la condanna dalla fase di esecuzione, deve individuarsi in base al giudice che accertato nella fase di merito il diritto all'equa riparazione, che nel caso di specie è il giudice ordinario, con conseguente legittimazione passiva del Ministero della Giustizia. Per l’effetto, in tale fattispecie, può farsi applicazione della regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale “l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato. L’eccezione rimette in termini la parte”. Pertanto, l’erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro comporta che il giudice – a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione dellacausa Ric. 2021 n. 28505 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -10- al primo giudice –fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 260/1958, purché l’Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l’atto avrebbe dovuto essere notificato”(Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15219 del 12/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021). Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8049 del 21/03/2019) che l’art. 4 della l. n. 260/1958 deve ritenersi applicabile anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Nondimeno, in forza del principio dell’effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di un atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza disporre la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio). Detti principi sono stati este si anche all’ipote si in cui l’eccezione sia volta a contestare non integralmente la titolarità dell’obbligazione dedotta in giudizio, ma solo il parziale difetto di titolarità, imponendosi anche in tal caso l’estensione del contraddittorio, a fronte della tempestiva deduzione con l’indicazione del soggetto ritenuto, invece, passivamente Ric. 2021 n. 28505 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -11- legittimatoe possono essere applicati al caso di specie, in cui la sollevata eccezione pure mira a sostituire la legittimazione di un Ministero all’altro. Sicché anche in detta evenienza deve pervenirsi alla cassazione del decreto gravat o , per non avere provveduto la Corte di merito a disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento ( Cass. n. 1201/ 20 23 ; Cass . n. 1532/2023, cit.). 6. -L’accoglimento della seconda parte del primo motivo di ricorso incidentale, con la conseguente cassazione del decreto impugnato, comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso incidentale, volto alla rideterminazione del termine di durata irragionevole del processo. Il ricalcolo della durata irragionevole spetterà algiudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione e a contradditorio integrato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale accoglimento comporta anche l’assorbimento del ricorso principale, con il quale il ricorrente si duole della erronea compensazione parziale delle spese di liteoperata dal giudice di seconde cure, essendo riservata al giudice di rinvio la liquidazione delle spese oltre che del giudizio di rinvio, di quelle di legittimità e della precedente fase di merito. P.Q.M. La Corte accoglie, per quanto di ragione e in parte qua , i l primo motivo di ricorso incidentale, dichiara assorbitiil secondo Ric. 2021 n. 28505 sez. S2 -ud. 16-03-2023 -12-
Decreto Cassazione n. 08938/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris