CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38934/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai reati per i quali costui era stato giudicato con le seguenti sentenze: a) sentenza emessa il 15 giugno 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza emessa il 24 ottobre 2018, divenuta irrevocabile il 22 marzo 2019, sentenze in forza delle quali il prevenuto risultava condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 32.000,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti commesso il 6 febbraio 2018; b) sentenza emessa il 20 novembre 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile il 10 maggio 2019, con la quale al prevenuto era stata applicata, su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e cinque mesi di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per reati in materia di stupefacenti commessi fra il 9 novembre e il 23 dicembre 2017 in continuazione. 2. Con ordinanza in data 11 settembre 2020, il giudice dell'esecuzione riconosceva la continuazione e rideterminava la pena complessiva per detti reati in quattro anni e due mesi di reclusione ed euro 33.500,00 di multa. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione ha correttamente individuato come pena base quella di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 32.000,00 di multa inflitta per il reato commesso il 6 febbraio 2018 e giudicato con la sentenza emessa il 15 giugno 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, ma ha determinato in modo sproporzionato e immotivato, in dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, l'aumento complessivo di pena per i reati giudicati con la sentenza emessa il 20 novembre 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile il 10 maggio 2019, con la quale al prevenuto era stata applicata, su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di un anno e cinque mesi di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per reati in materia di stupefacenti commessi fra il 9 novembre e il 23 dicembre 2017 in continuazione. In tale sentenza di applicazione di pena era stata individuata, conne pena base, quella di due anni di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, alla quale era stato aggiunto l'aumento di un mese e quindici giorni di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato ivi posto in continuazione, e pervenendo a seguito della diminuzione per la scelta del rito alla suddetta pena complessiva, di un anno e cinque mesi di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per i reati ivi giudicati. Il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare con l'ordinanza ora impugnata l'aumento di pena per ciascuno dei reati giudicati con la sentenza di applicazione di pena, ora divenuti entrambi reati satelliti, avrebbe dovuto fissarlo in misura prossima a un mese e quindici giorni di reclusione, misura stabilita in detta sentenza per il reato che era stato considerato come satellite nella stessa sentenza. Il giudice dell'esecuzione non ha fornito motivazione su tale aspetto, se non un generico riferimento, insufficiente ai fini di una effettiva valutazione sui criteri adottati, al quantitativo di sostanza contestato, alle modalità dell'azione, al giudizio sulla personalità del condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e ha reso motivazione sufficiente sulla quantificazione degli aumenti di pena. L'ordinanza impugnata spiega che l'aumento complessivo, di dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, per i reati che erano stati giudicati con la sentenza emessa il 20 novembre 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile il 10 maggio 2019, è stato determinato dal giudice dell'esecuzione, già tenendo conto della diminuente per il rito, anche in ragione del quantitativo di sostanza contestato e delle modalità dell'azione. Ciò rende evidente che, sebbene l'ordinanza non contenga una individuazione distinta di ciascuno degli aumenti di pena stabiliti per ciascuno dei due reati giudicati con detta sentenza, il giudice dell'esecuzione, tenuto conto della misura, che non poteva essere aggravata, dell'aumento che era stato applicato con la citata sentenza di cognizione per il reato ivi considerato satellite, abbia riconosciuto maggiore gravità a quello che già in fase di cognizione era stato ritenuto più grave fra i due, correlando ad esso un aumento di pena maggiore rispetto a quello fissato per l'altro reato, proprio in virtù dei parametri indicati relativi al quantitativo di sostanza stupefacente e alle modalità dell'azione, elementi sufficienti a giustificare la valutazione del giudice dell'esecuzione. Peraltro, neppure il ricorrente ha posto in dubbio che fossero ravvisabili distinzioni fra detti reati con riguardo a tali profili.2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processua li . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc