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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 49465/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 2011/2021 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito ilil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca; uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2011/2021, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale MARRONE Crescenzo era stato condannato alla pena di giustizia, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in relazione al delitto di omesso versamento dell'IVA dovuta da tale società per gli anni di imposta 2013 e 2014.

2. Ricorre per cassazione il MARRONE, a mezzo dei propri difensori.

2.1. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce:

2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2014 e 2015.

Si lamenta il mancato apprezzamento delle risultanze del certificato camerale storico, da cui emergeva l'incompatibilità della carica di amministratore unico, erroneamente attribuita al MARRONE, con l'assetto societario che a partire dal marzo 2013 prevedeva l'istituzione di un consiglio di amministrazione, all'epoca presieduto da PACE [OSCURATO:PERSONA], il quale si occupava di tutta la parte gestoria (mentre il ricorrente rivestiva il ruolo di semplice consigliere).

Si deduce altresì che non poteva valorizzarsi, in senso accusatorio, l'attribuzione al MARRONE dal maggio 2014 della qualifica di delegato ai rapporti con la Prefettura, che non aveva attribuito al ricorrente funzioni amministrative e di rappresentanza generale.

A sostegno dell'assunto, si richiama la nota dell'Agenzia delle Entrate, prodotta nel procedimento a carico del MARRONE per l'evasione dell'IVA 2015, in cui si rappresentava l'erronea individuazione di quest'ultimo quale rappresentante legale della società.

Si deduce inoltre che l'estraneità del ricorrente al reato contestato doveva comportare l'annullamento della sentenza impugnata anche quanto alla confisca.

2.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce:

2.2.1. Omessa motivazione sulle prove a discarico, in base alle quali era possibile ascrivere la carica rappresentativa (e i relativi oneri) al PACE, identificato dalla stessa amministrazione finanziaria come "rappresentante fiscale" della società (dalla documentazione prodotta, emergeva tra l'altro che il PACE aveva presentato la richiesta di rateizzare VIVA per gli anni 2013 e 2014, e presentato le dichiarazioni IVA e reddituali per il 2015).

2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del MARRONE a titolo di concorso.

Nel ribadire che tutta l'attività gestoria era stata svolta dal PACE anche dopo il maggio 2014, e che plurimi documenti dell'Amministrazione finanziaria avevano identificato in quest'ultimo il soggetto che operava fiscalmente per la società, si deduce l'insussistenza in capo al ricorrente di un obbligo di attivarsi per impedire l'evento, e comunque l'impossibilità di ritenere sussistente l'elemento psicologico. 2.2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta applicabilità dell'art. 13 d.l.gs. n. 74 del 2000.

Si censura la sentenza impugnata per aver ignorato sia i contributi del consulente della difesa, sia la documentazione di riferimento.

2.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca.

Si lamenta la mancata considerazione della documentazione prodotta ("consulenza giurata" relativa al valore dei beni in sequestro, ricevute dei pagamenti effettuati).2

2.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla misura del trattamento sanzionatorio e al diniego della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive.

3. Con motivi nuovi ritualmente trasmessi, i difensori insistono per l'accoglimento delle censure proposte, producendo documentazione tra cui la sentenza, divenuta irrevocabile, di assoluzione del MARRONE dal reato di omesso versamento dell'IVA per l'anno 2015, motivata sulla scorta della già prodotta comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa all'erronea individuazione del responsabile nell'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ordine di doglianze contenuto nei ricorsi è fondato, ed assume rilievo assorbente delle altre censure prospettate.

2. Deve invero osservarsi che la motivazione della sentenza impugnata non sembra aver tenuto adeguatamente conto delle risultanze del certificato storico della Camera di commercio in atti, in cui si attesta l'assunzione, a partire dal 2013, della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società da parte di PACE [OSCURATO:PERSONA] (con l'odierno ricorrente e MARRONE Domenica nella posizione di consiglieri), il quale aveva del resto intrattenuto i rapporti della società con l'Agenzia delle Entrate (anche quanto alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, nonché pagg. 3-4 del ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]).

La sentenza impugnata ha conferito rilievo dirimente al fatto che al MARRONE era stata comunque conferita la responsabilità relativa alle funzioni di titolare di licenza per la gestione dei rapporti del personale con la Prefettura (pag. 6).

La Corte territoriale, peraltro, non risulta aver adeguatamente confutato l'ulteriore elemento a discarico dedotto dalla difesa, costituito dal fatto che, nell'analogo procedimento a carico del MARRONE per omesso versamento dell'IVA concernente l'anno 2015, l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato una rettifica dell'originaria segnalazione, riconoscendo l'erroneità dell'individuazione del responsabile nell'odierno ricorrente.

Tale circostanza, devoluta con il primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata integrata dalla produzione documentale allegata ai motivi aggiunti, nei quali si è chiarito che, sulla base della predetta comunicazione in rettifica, era stata emessa una sentenza ampiamente liberatoria nei confronti del MARRONE, divenuta irrevocabile.

3. Anche alla luce di tale sopravvenienza, sul cui intrinseco rilievo appare superfluo soffermarsi, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame, anzitutto, della effettiva riferibilità all'odierno ricorrente delle condotte delittuose a lui ascritte nel presente giudizio (restando impregiudicata la valutazione delle ulteriori censure prospettate).3 P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 2011/2021 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito ilil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla confisca; uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2011/2021, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale MARRONE Crescenzo era stato condannato alla pena di giustizia, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in relazione al delitto di omesso versamento dell'IVA dovuta da tale società per gli anni di imposta 2013 e 2014. 2. Ricorre per cassazione il MARRONE, a mezzo dei propri difensori. 2.1. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce: 2.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2014 e 2015. Si lamenta il mancato apprezzamento delle risultanze del certificato camerale storico, da cui emergeva l'incompatibilità della carica di amministratore unico, erroneamente attribuita al MARRONE, con l'assetto societario che a partire dal marzo 2013 prevedeva l'istituzione di un consiglio di amministrazione, all'epoca presieduto da PACE [OSCURATO:PERSONA], il quale si occupava di tutta la parte gestoria (mentre il ricorrente rivestiva il ruolo di semplice consigliere). Si deduce altresì che non poteva valorizzarsi, in senso accusatorio, l'attribuzione al MARRONE dal maggio 2014 della qualifica di delegato ai rapporti con la Prefettura, che non aveva attribuito al ricorrente funzioni amministrative e di rappresentanza generale. A sostegno dell'assunto, si richiama la nota dell'Agenzia delle Entrate, prodotta nel procedimento a carico del MARRONE per l'evasione dell'IVA 2015, in cui si rappresentava l'erronea individuazione di quest'ultimo quale rappresentante legale della società. Si deduce inoltre che l'estraneità del ricorrente al reato contestato doveva comportare l'annullamento della sentenza impugnata anche quanto alla confisca. 2.2. Con il ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], si deduce: 2.2.1. Omessa motivazione sulle prove a discarico, in base alle quali era possibile ascrivere la carica rappresentativa (e i relativi oneri) al PACE, identificato dalla stessa amministrazione finanziaria come "rappresentante fiscale" della società (dalla documentazione prodotta, emergeva tra l'altro che il PACE aveva presentato la richiesta di rateizzare VIVA per gli anni 2013 e 2014, e presentato le dichiarazioni IVA e reddituali per il 2015). 2.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del MARRONE a titolo di concorso. Nel ribadire che tutta l'attività gestoria era stata svolta dal PACE anche dopo il maggio 2014, e che plurimi documenti dell'Amministrazione finanziaria avevano identificato in quest'ultimo il soggetto che operava fiscalmente per la società, si deduce l'insussistenza in capo al ricorrente di un obbligo di attivarsi per impedire l'evento, e comunque l'impossibilità di ritenere sussistente l'elemento psicologico. 2.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta applicabilità dell'art. 13 d.l.gs. n. 74 del 2000. Si censura la sentenza impugnata per aver ignorato sia i contributi del consulente della difesa, sia la documentazione di riferimento. 2.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca. Si lamenta la mancata considerazione della documentazione prodotta ("consulenza giurata" relativa al valore dei beni in sequestro, ricevute dei pagamenti effettuati).2 2.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla misura del trattamento sanzionatorio e al diniego della richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive. 3. Con motivi nuovi ritualmente trasmessi, i difensori insistono per l'accoglimento delle censure proposte, producendo documentazione tra cui la sentenza, divenuta irrevocabile, di assoluzione del MARRONE dal reato di omesso versamento dell'IVA per l'anno 2015, motivata sulla scorta della già prodotta comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa all'erronea individuazione del responsabile nell'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ordine di doglianze contenuto nei ricorsi è fondato, ed assume rilievo assorbente delle altre censure prospettate. 2. Deve invero osservarsi che la motivazione della sentenza impugnata non sembra aver tenuto adeguatamente conto delle risultanze del certificato storico della Camera di commercio in atti, in cui si attesta l'assunzione, a partire dal 2013, della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società da parte di PACE [OSCURATO:PERSONA] (con l'odierno ricorrente e MARRONE Domenica nella posizione di consiglieri), il quale aveva del resto intrattenuto i rapporti della società con l'Agenzia delle Entrate (anche quanto alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, nonché pagg. 3-4 del ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]). La sentenza impugnata ha conferito rilievo dirimente al fatto che al MARRONE era stata comunque conferita la responsabilità relativa alle funzioni di titolare di licenza per la gestione dei rapporti del personale con la Prefettura (pag. 6). La Corte territoriale, peraltro, non risulta aver adeguatamente confutato l'ulteriore elemento a discarico dedotto dalla difesa, costituito dal fatto che, nell'analogo procedimento a carico del MARRONE per omesso versamento dell'IVA concernente l'anno 2015, l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato una rettifica dell'originaria segnalazione, riconoscendo l'erroneità dell'individuazione del responsabile nell'odierno ricorrente. Tale circostanza, devoluta con il primo motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è stata integrata dalla produzione documentale allegata ai motivi aggiunti, nei quali si è chiarito che, sulla base della predetta comunicazione in rettifica, era stata emessa una sentenza ampiamente liberatoria nei confronti del MARRONE, divenuta irrevocabile. 3. Anche alla luce di tale sopravvenienza, sul cui intrinseco rilievo appare superfluo soffermarsi, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame, anzitutto, della effettiva riferibilità all'odierno ricorrente delle condotte delittuose a lui ascritte nel presente giudizio (restando impregiudicata la valutazione delle ulteriori censure prospettate).3 P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rin
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