CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 agosto 2019
Cassazione n. 15521/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34686/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. BERTOLONI 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4235/2019 depositata il 28/08/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Gennaro e Raffaella convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli per sentir dichiarare la falsità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] – nel quale essi attori erano stati esclusi – e la indegnità a succedere della Casolino per aver falsificato la scheda testamentaria, con conseguente apertura della successione legittima e della divisione ai sensi degli artt. 713 e ss. c.c. e con condanna della convenuta alla restituzione dei cespiti ereditari e dei loro frutti. -nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Napoli accolse la domanda, dichiarò la nullità del testamento olografo e l’indegnità a succedere della Casolino; - la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4235/2019, rigettò il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]; - avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi; - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA]), hanno resistito con controricorso; -la ricorrente, in data 23/01/2025 ha depositato atto di rinuncia al ricorso, corredato dal verbale di conciliazione tra le parti dinanzi alla Corte d’appello di Napoli datato 26/02/2020, nel quale le parti si impegnavano a rinunziare al giudizio pendente avanti a questa Corte, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. Considerato che: - ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. -nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art.306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008). - gli adempimenti previsti dall’art.390 c.p.c. - la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti - sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016). - ai sensi dell’art.391, comma 4 c.p.c., infatti, la condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; -nel caso di specie, poiché la rinuncia è stata ritualmente notificata ai controricorrenti, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto; -le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate, alla luce della volontà espressa dalle parti nell’atto di transazione. P.Q.M dichiara estintoil giudizio e compensa le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 12 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA]