CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/5/2021 della Corte d'assise d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al profilo della continuazione, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso; annullarsi con rinvio la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso; annullarsi con rinvio la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al profilo della continuazione, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso; dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile Associazione FAI - [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso depositando conclusioni scritte e nota spese, chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; Udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nonché in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'assise di appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede - emessa in sede di giudizio di rinvio per effetto dell'annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 2 ottobre 2019 n. 5224 - ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli del 3 febbraio 2016, rideterminando le pene per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiamati a rispondere del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. (concesse a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva contestate), riconoscendo la continuazione tra i fatti oggetto delle imputazioni e quelli concernenti altre decisioni già irrevocabili per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anch'egli imputato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., e rideterminando la pena inflitta all'[OSCURATO:PERSONA], cui era contestata la partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di contrabbando, reato aggravato ai sensi dell'art. 7 I. 203/91. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. e omessa motivazione, in relazione alla commisurazione della pena per le condotte di reato contestate con rilevante discostamento dal minimo edittale (poiché fissata in anni 7 di reclusione) senza alcuna motivazione sul punto. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 7 I. 203/91 e vizio della motivazione; la Corte territoriale, cui era affidato il compito di verificare la sussistenza della circostanza aggravante contestata, nella modalità dell'agevolazione del sodalizio mafioso, con riferimento alla posizione della ricorrente, estranea al sodalizio mafioso, aveva fatto leva unicamente sul dato della consapevolezza dell'inserimento del concorrente [OSCURATO:PERSONA] (cui era 2 )91 sentimentalmente legata) nel sodalizio mafioso, giungendo per tale via ad equiparare il dolo eventuale al necessario dolo specifico, che doveva essere ravvisato in capo alla ricorrente per riconoscere anche nei suoi confronti la contestata aggravante. 4. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 605 cod. proc. pen., 99 cod. pen., e vizio della motivazione (mancante e/o illogica) relativamente al riconoscimento della contestata recidiva. La Corte territoriale si era limitata ad una sterile elencazione delle condanne già riportate senza indicare i dati obiettivi indicativi della maggiore attitudine a delinquere desumibile dal nuovo reato commesso. 4.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 192, 546 e 605 cod. proc. pen.; 3, 27 e 111 Cost., e vizio della motivazione (mancante e/o illogica) con riguardo alla misura dell'aumento di pena, operato a titolo di continuazione con i fatti già giudicati dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza del 31 ottobre 2019. La sentenza impugnata aveva fissato l'aumento nella misura di sei anni di reclusione, omettendo di fornire alcuna giustificazione a sostegno della determinazione così operata. 4.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in riferimento agli artt. 133 e 416 bis, comma 2, cod. pen., 192 e 605 cod. proc. pen., e vizio della motivazione (mancante e/o illogica) con riguardo alla commisurazione in concreto della pena. 5. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo, violazione di legge, in riferimento agli artt. 81 cod. pen., 192, 546 e 605 cod. proc. pen.; 3, 27 e 111 Cost., e vizio della motivazione (mancante e/o illogica) con riguardo alla misura dell'aumento di pena, operato a titolo di continuazione con i fatti già giudicati dalla Corte d'appello di Napoli con la sentenza del 27 marzo 2015. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale abbia mantenuto ferma la misura dell'aumento di pena già individuato con la sentenza annullata, in assenza di qualsivoglia motivazione e senza considerare il diverso atteggiarsi della continuazione, ravvisata in relazione ad un reato prima non considerato (appunto, quello per il quale era stata emessa la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27 marzo 2015) e rispetto al quale doveva essere nuovamente modulato l'aumento di pena, anche la fine di assicurare proporzionalità tra i diversi reati avvinti dal vincolo della continuazione.6. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo con il primo motivo, violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 605 cod. proc. pen., 59, comma 2, cod. pen., in relazione all'art. 416 bis, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione (mancante e/o illogica), con riguardo alla ritenuta sussistenza del carattere armato dell'associazione mafiosa. 6.1. Con il secondo motivo si deduce, violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 605 cod. proc. pen., 99 cod. pen., e vizio della motivazione (mancante e/o illogica) relativamente al riconoscimento della contestata recidiva. La Corte territoriale si era limitata ad una sterile elencazione delle condanne già riportate senza indicare i dati obiettivi indicativi della maggiore attitudine a delinquere desumibile dal nuovo reato commesso. 6.2. Con il terzo motivo si deduce, violazione di legge, in riferimento agli artt.192 e 605 cod. proc. pen., 62 bis e 69 cod. pen., e vizio della motivazione (mancante e/o illogica) relativamente al mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha determinato la pena facendo rinvio ai criteri dell'art.133 cod. pen. e stimando la sanzione così commisurata come "congru[a] e adeguat[a] alla gravità del fatto" (pag. 14), facendo rinvio logico alle considerazioni sviluppate nel corpo della motivazione sulle caratteristiche dell'associazione mafiosa ("detentrice di un potere criminale assoluto e pervasivo nei settori delle attività lecite": pag. 15). Risulta, così, rispettato lo standard motivazionale richiesto quando la pena sia fissata entro il limite della media edittale tra il minimo ed il massimo della pena prevista, ove sia assicurato l'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni sintetiche («pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento»), come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.La ricorrente lamenta l'errata metodologia seguita dalla sentenza impugnata nel verificare il dato soggettivo richiesto dalla fattispecie circostanziale dell'agevolazione mafiosa, avendo finito per ammettere la sufficienza del dolo diretto, comprensivo del dolo eventuale, rispetto al dolo specifico che pacificamente deve assistere la condotta dell'agente cui sia contestato di aver agito con la finalità di agevolare il sodalizio mafioso. In altri termini, ritiene la ricorrente che il dato della "mera conoscenza dell'altrui finalità agevolatrice", nella specie del compartecipe Esposito, non soddisfa il requisito soggettivo che deve essere accertato in relazione alla posizione dell'agente apprezzando "la sua volontà direttamente ed unidirezionalmente orientata ad arrecare un vantaggio specifico alla struttura organizzativa". La censura, che sovrappone e confonde la qualificazione della circostanza aggravante in esame con il regime della comunicabilità delle circostanze soggettive nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, è destituita di fondamento. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento delle Sezioni unite (sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01) le quali, dopo aver statuito che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, hanno altresì fissato il principio di diritto secondo il quale tale circostanza «si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe». In particolare, la decisione richiamata (v. i §§ 11.2. e 12.) ha messo in rilievo come il tenore dell'art. 118 cod. pen. (nel cui ambito va di certo ricompresa la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 I. 203/91, nella forma dell'agevolazione dell'attività delle associazioni mafiose) non sia di ostacolo all'estensione della circostanza aggravante al compartecipe, ove risulti «la possibilità di estrinsecazione della circostanza all'esterno», come quando «si rinvengano elementi di fatto suscettibili di dimostrare che l'intento dell'agente sia stato riconosciuto dal concorrente, e tale consapevolezza non lo abbia dissuaso dalla collaborazione», poiché per effetto di tale effetto rappresentativo «lo specifico motivo a delinquere viene in tal modo reso oggettivo, sulla base degli specifici elementi rivelatori che, per quanto detto, devono accompagnarne la configurazione, per assicurare il rispetto del principio di offensività». Nella sentenza impugnata, sono stati individuati gli elementi fattuali e gli argomenti logici (il legame personale tra l'imputata e l'Esposito; le vicende riguardanti le determinazioni assunte per gestire il traffico di contrabbando) in grado di fornire la dimostrazione della diretta conoscenza, da parte della ricorrente, della finalità agevolatrice che animava la condotta del correo [OSCURATO:PERSONA] (elementi di cui la ricorrente intende proporre in questa sede un'inammissibile rilettura in termini di efficacia dimostrativa). 3. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei termini di seguito precisati. 3.1. Il primo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato. La Corte territoriale ha dato conto degli elementi di valutazione considerati (pagg. 10-11) e ne ha tratto, con argomenti privi di vizi logici, la dimostrazione della più accentuata pericolosità del ricorrente, già emersa dal contenuto e dal numero delle precedenti condanne, una di esse per delitto aggravato ai sensi dell'art. 7 I. 203/91, rispetto alla quale il reato associativo per cui è intervenuta condanna segnala una "qualificata attitudine alla reiterazione di delitti della stessa specie", dimostrando altresì la maggiore pericolosità del ricorrente non avendo sortito alcun effetto deterrente l'intermedia esecuzione di pene definitive. La sentenza impugnata ha assolto all'onere motivazionale richiesto per fondare il riconoscimento della contestata recidiva, onere che si sostanzia nel dare conto della capacità della condotta oggetto di addebito di rappresentare la significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, alla luce della riprovevolezza della condotta e della pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782 - 01; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464 - 01; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713 - 0), richiamando fatti concreti quali la negativa personalità dell'imputato, evincibile dall'altissima pericolosità sociale della condotta posta in essere (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01) - attestata ad esempio dalla gravità dei fatti e dall'inserimento dell'imputato in un contesto di criminalità organizzata (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Fatale, Rv. 254341 - 01) - ovvero dalla gravità dei precedenti penali (Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264533 - 01). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata, nel determinare la pena da irrogare all'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha individuato l'aumento di pena per il reato già giudicato con la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 31 ottobre 2019 nella misura di anni 6 di reclusione, non distante da quella calcolata con la sentenza irrevocabile, omettendo qualsivoglia argomentazione a fondamento di tale decisione. Come statuito dalle Sezioni unite, in ipotesi di riconoscimento del vincolo della continuazione grava sul giudice, nel determinare la pena complessiva, l'obbligo non solo di individuare il reato più grave e stabilire la pena base, ma anche di calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con la precisazione che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi (n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Evidente, pertanto, la violazione di legge che impone l'annullamento sul punto della sentenza. 3.3. Anche il terzo motivo di ricorso è fondato. La sentenza impugnata ha fissato la pena base per il più grave delitto di cui all'art. 416 bis, comma 2, cod. pen., all'esito del giudizio di bilanciamento operato che ha neutralizzato ogni effetto alle originarie circostanze aggravanti, nella misura di anni 14 di reclusione, corrispondente al massimo della pena edittale prevista all'epoca del fatto (considerata l'epoca di consumazione del reato, contestato sino al marzo 2015). Anche in relazione a tale profilo del trattamento sanzionatorio la motivazione è totalmente carente, in evidente contrasto con l'insegnamento di legittimità che impone l'obbligo di motivare specificamente le ragioni, desumibili dalle valutazioni condotte alla luce dei criteri contenuti nell'art. 133 cod. pen., che conducono a determinare la pena in misura superiore alla media edittale e, ancor più, ove la pena venga fissata nella misura massima prevista dalla norma incriminatrice (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, cit.; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, cit.) 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Nella parte della motivazione della sentenza impugnata, riguardante la determinazione della misura dell'aumento di pena correlato al reato oggetto della pronuncia di condanna per il contestato reato ex art. 416 bis cod. pen., manca ogni riferimento concreto e specifico ai criteri seguiti dai giudici d'appello per individuare la misura corretta e adeguata rispetto alla portata del fatto di reato. A ciò si aggiunga, come dedotto dal ricorrente, la circostanza del preesistente riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva tra la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27/3/2015 - rispetto alla quale il ricorrente ha chiesto di riconoscere il vincolo della continuazione - e la sentenza della stessa Corte del 18/12/2012; in quella sede, fu riconosciuto come più grave l'episodio estorsivo oggetto della sentenza del 27/3/2015, per cui era stata inflitta la pena di anni 7 e mesi 4 di reclusione, con determinazione dell'aumento di pena per l'ulteriore condanna del 2012, per un diverso reato di estorsione, pari ad anni 2 di reclusione. Tale assetto sanzionatorio, recepito dalla sentenza impugnata, è stato completato determinando per il reato ex art. 416 bis cod. pen., quale pena in aumento, quella di anni 3 di reclusione; si è così apportato un aumento superiore a quello fissato per il delitto di estorsione, oggetto della condanna della Corte d'appello di Napoli del 18/12/2012, che nel giudizio di primo grado era stato ritenuto dal G.i.p. reato più grave rispetto al delitto di partecipazione all'associazione mafiosa. La motivazione sul punto, dunque, è carente, oltre che manifestamente illogica; il che impone l'annullamento della sentenza impugnata nella parte riguardante il censurato profilo del trattamento sanzionatorio. 5. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 5.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha affrontato la questione sollevata con l'atto di appello, che censurava la dimostrata consapevolezza del ricorrente circa il possesso di armi da parte dell'associazione cui aveva preso parte, confermando il giudizio sulla sussistenza della circostanza aggravante, con motivazione corretta dal punto di vista logico e adeguata rispetto agli elementi probatori acquisiti al processo (pag. 10), mettendo in rilievo i plurimi agguati a mano armata posti in essere dai sodali del ricorrente, il ruolo di rilievo attribuito al Busiello nel sodalizio che, per tale posizione, condivideva con i vertici dell'associazione e conosceva le strategie criminali di contrasto agli attacchi armati che provenivano da clan rivali. 5.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La sentenza ha motivato in modo puntuale (pag. 11) le ragioni che hanno indotto a riconoscere la contestata recidiva, considerando la personalità dell'imputato, la sua biografia criminale e la specifica gravità delle condotte di reato espressive della partecipazione al sodalizio, non mancando di evidenziare l'infruttuosa concessione, per due volte, del beneficio ex art. 163 cod. pen., indice univoco di una propensione a delinquere che si è rafforzata nel tempo e che per effetto della commissione del nuovo gravissimo reato denuncia una pericolosità sempre più accentuata. 5.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La censura formulata finisce per sollecitare una rivalutazione di merito quanto al valore da assegnare ai contrapposti dati delle circostanze aggravanti contestate e delle attenuanti riconosciute, a fronte di un giudizio di bilanciamento formulato che non può essere definito arbitrario o manifestamente illogico, poiché condotto ponderando complessivamente gli elementi considerati (il che rende inammissibile ogni censura al riguardo in sede di legittimità: Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 0; Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 0; Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415 - 0). 6. All' accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli per nuovo giudizio in ordine ai profili del trattamento sanzionatorio oggetto di ricorso. 7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. 8. Infine, quanto alla richiesta di liquidazione avanzata dalla parte civile, va osservato che in ragione dell'ambito delle censure svolte con i ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti è stata proposta l'azione civile in questa sede, tutte riguardanti esclusivamente questioni inerenti al trattamento sanzionatorio, era da escludersi ogni pregiudizio alle ragioni della parte civile conseguente all'eventuale accoglimento delle impugnazioni proposte, così derivandone la carenza di interesse della parte civile nel formulare le proprie conclusioni in sede di legittimità; l'aver esercitato il diritto a partecipare al giudizio non comporta, pertanto, titolo alla rifusione delle relative spese processuali (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514 - 01, riguardante analoga fattispecie di ricorso dell'imputato proposto esclusivamente in relazione a profili inerenti il trattamento sanzionatorio). P.Q.M. Annulla nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise d'appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento dell