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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25464/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Sabato HalilovicY ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della ordinanza con la quale la Corte di Appello di Bologna il 27 ottobre 2021 ha dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi l'appello proposto nell'interesse dell'imputato nei confronti della sentenza con la quale il Tribunale di Bologna il 30 maggio 2018 lo ha ritenuto responsabile del reato contestato, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile l'appello siccome ritenuto generico, mentre l'impugnazione era in realtà specifica.

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto estremamente vago ed assertivo; inoltre trascura che l'impugnazione di merito in tema di trattamento sanzionatorio si limitava ad affermare che "la pena appare eccessivamente afflittiva e va rideterminata" (pagina 2).

Sicché corretta e conforme a diritto appare la decisione impugnata.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Sabato HalilovicY ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della ordinanza con la quale la Corte di Appello di Bologna il 27 ottobre 2021 ha dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi l'appello proposto nell'interesse dell'imputato nei confronti della sentenza con la quale il Tribunale di Bologna il 30 maggio 2018 lo ha ritenuto responsabile del reato contestato, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile l'appello siccome ritenuto generico, mentre l'impugnazione era in realtà specifica. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto estremamente vago ed assertivo; inoltre trascura che l'impugnazione di merito in tema di trattamento sanzionatorio si limitava ad affermare che "la pena appare eccessivamente afflittiva e va rideterminata" (pagina 2). Sicché corretta e conforme a diritto appare la decisione impugnata. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8
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