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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 40702/2025

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 bis ord. pen., ed ha rigettato le istanze di liberazione condizionale, semilibertà e differimento della pena per grave infermità, anche nelle forme della detenzione domiciliare, formulate da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena espianda pari ad anni sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309 del 1990, commesso il 26/04/2022.

Il Tribunale ha in particolare rilevato: -l’inammissibilità della detenzione domiciliare c.d. generica, in ragione dell’ostatività del titolo in esecuzione e l’assenza dei presupposti previsti dalle lettere a) e c) dell’art. 47 ter ord. pen.; -l’insussistenza dei presupposti per la concessione del differimento della pena per ragioni di salute, in quanto le patologie psichiche da cui la detenuta è affetta non risultano di gravità tale da integrare un’effettiva incompatibilità con il regime carcerario, essendo in costante monitoraggio clinico e non necessitando di contatti costanti coi presidi sanitari esterni; -l’inaccoglibilità dell’istanza di semilibertà in considerazione non solo della mancanza di prospettazione di alcuna attività, lavorativa o formativa, ma anche della gravità dei fatti di cui alla condanna in esecuzione, della non lontana epoca di commissione degli stessi, della non breve entità della pena residua, della condotta carceraria non del tutto regolare e della appena accennata revisione critica; -l’inaccoglibilità dell’istanza di liberazione condizionale attesa l’assenza di alcuna prospettazione specifica sul puto, anche con riferimento al pagamento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, nonché per l’assenza di indici relativi alla sussistenza di alcun sicuro ravvedimento.

2. XXXXXX propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo, quale unico, articolato, motivo di ricorso, vizio motivazionale e violazione di legge del provvedimento impugnato.

Sotto un primo profilo, viene dedotta violazione e falsa applicazione di legge per avere il decidente ritenuto essenziale, ai fini del diniego della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’assenza di un’attività lavorativa, che non è requisito richiesto dalla legge, pur ricorrendo le condizioni per una prognosi favorevole di reinserimento sociale, costituiti dal limite di pena espianda, dalla non gravità dei reati per i quali v’è condanna, dall’assenza di procedimenti penali in corso, dall’assenza di elementi da cui desumere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, dal percorso di revisione critica concretamente avviato, oltre che dall’età avanzata e della patologia invalidante di cui la ricorrente è affetta.

Secondariamente, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 176 cod. pen., atteso che, laddove l’istante versi nell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili, al fine di stabilire se sussista il sicuro ravvedimento, occorre valutare la disponibilità, la sollecitudine e l’interesse mostrati verso le vittime del reato.

Ulteriormente, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della misura della semilibertà, in considerazione del fatto che l’avvenuta espiazione di oltre la metà della pena inflitta fa venir meno l’ostatività del titolo in esecuzione, risultando, ad ogni modo, contraddittorio consentire per l’accesso alla misura dell’affidamento in prova, che richiede un elevato grado di affidabilità del condannato, un accesso più agevole di quello consentito per la semilibertà, che implica pur sempre il rientro del condannato in istituto.

Infine, si deduce violazione degli artt. 3 CEDU, 27 Cost., 47 ter ord. pen. e vizio di motivazione in relazione al diniego del differimento facoltativo della pena per ragioni di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare.

Invero, il Tribunale ha trascurato la valutazione di incompatibilità delle condizioni di salute della condannata con il regime detentivo, in ragione del netto peggioramento delle sue condizioni psichiche.

Pertanto, l’esecuzione della pena doveva essere necessariamente sospesa o modificata in un regime di ricovero esterno.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, proponendo deduzioni generiche e manifestamente infondate, nonché prive di reale confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, la cui motivazione risulta esaustiva, logica e coerente con le risultanze procedimentali. 2.Sotto un primo aspetto, la ricorrente si duole della mancata concessione alla condannata dell’affidamento in prova al servizio sociale, che tuttavia è misura alternativa sulla quale il Tribunale non si è espresso, in assenza di specifica domanda: l’analisi dell’istanza originariamente formulata dalla condannata al Tribunale reggino ha infatti consentito di accertare che con essa la detenuta aveva formulato generici riferimenti alla misura in argomento, a tratti sovrapponendo l’istituto con quello della detenzione domiciliare, senza tuttavia giungere a formulare una specifica richiesta in tal senso.

Correttamente, quindi, il Tribunale nulla ha dedotto in merito, in assenza di domanda.

Il ricorso, sul punto, è quindi inammissibile perché devolve alla cognizione della Corte di legittimità una questione non analizzata dal Tribunale in sede di merito, perché ad esso non sottoposta.

Quanto al rigetto delle ulteriori misure, il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita, differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo.

In particolare, con riferimento alla liberazione condizionale ex art. 176 cod. pen., la motivazione del provvedimento reiettivo adottato dal Tribunale sottolineava come, oltre all’assenza di alcuna prospettazione specifica con riguardo al pagamento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, fosse mancante in capo alla istante un sicuro ravvedimento desumibile dalle risultanze trattamentali; oltre a dedurre considerazioni generiche, senza alcuna allegazione specifica relativa alla solo evocata impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili, la ricorrente contesta, in modo altrettanto generico ed aspecifico, la valutazione del Tribunale circa l’assenza del sicuro ravvedimento, ponendosi sostanzialmente in termini meramente confutativi.

In tema di semilibertà, il ricorso contiene censure non conferenti rispetto al contenuto del provvedimento impugnato, che nega il beneficio in ragione della mancata prospettazione di attività lavorativa, della gravità dei reati, della non lontana epoca di commissione dei reati, della non breve entità della pena residua e della appena accennata revisione critica, ritenendo conseguentemente necessario, come da indicazione dell’equipe, approfondire l’osservazione in ambito inframurario della detenuta, con prosecuzione al beneficio del lavoro esterno, cui ella è già stata ammessa.

Del pari inammissibili risultano essere le doglianze mosse dalla ricorrente avverso il provvedimento impugnato nella parte in cui ha respinto la richiesta di differimento della pena per grave infermità, anche nelle forme della detenzione domiciliare, atteso che, in modo conforme alle risultanze procedimentali e con discorso logicamente motivato ed articolato, il Tribunale ha respinto le citate misure osservando come dalle relazioni sanitarie non si evincesse una incompatibilità delle condizioni di salute della detenuta con il regime carcerario; il ricorso, sul punto, tende a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti per la concessione delle misure invocate, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.

4. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 bis ord. pen., ed ha rigettato le istanze di liberazione condizionale, semilibertà e differimento della pena per grave infermità, anche nelle forme della detenzione domiciliare, formulate da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena espianda pari ad anni sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 309 del 1990, commesso il 26/04/2022. Il Tribunale ha in particolare rilevato: -l’inammissibilità della detenzione domiciliare c.d. generica, in ragione dell’ostatività del titolo in esecuzione e l’assenza dei presupposti previsti dalle lettere a) e c) dell’art. 47 ter ord. pen.; -l’insussistenza dei presupposti per la concessione del differimento della pena per ragioni di salute, in quanto le patologie psichiche da cui la detenuta è affetta non risultano di gravità tale da integrare un’effettiva incompatibilità con il regime carcerario, essendo in costante monitoraggio clinico e non necessitando di contatti costanti coi presidi sanitari esterni; -l’inaccoglibilità dell’istanza di semilibertà in considerazione non solo della mancanza di prospettazione di alcuna attività, lavorativa o formativa, ma anche della gravità dei fatti di cui alla condanna in esecuzione, della non lontana epoca di commissione degli stessi, della non breve entità della pena residua, della condotta carceraria non del tutto regolare e della appena accennata revisione critica; -l’inaccoglibilità dell’istanza di liberazione condizionale attesa l’assenza di alcuna prospettazione specifica sul puto, anche con riferimento al pagamento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, nonché per l’assenza di indici relativi alla sussistenza di alcun sicuro ravvedimento. 2. XXXXXX propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo, quale unico, articolato, motivo di ricorso, vizio motivazionale e violazione di legge del provvedimento impugnato. Sotto un primo profilo, viene dedotta violazione e falsa applicazione di legge per avere il decidente ritenuto essenziale, ai fini del diniego della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’assenza di un’attività lavorativa, che non è requisito richiesto dalla legge, pur ricorrendo le condizioni per una prognosi favorevole di reinserimento sociale, costituiti dal limite di pena espianda, dalla non gravità dei reati per i quali v’è condanna, dall’assenza di procedimenti penali in corso, dall’assenza di elementi da cui desumere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, dal percorso di revisione critica concretamente avviato, oltre che dall’età avanzata e della patologia invalidante di cui la ricorrente è affetta. Secondariamente, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 176 cod. pen., atteso che, laddove l’istante versi nell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili, al fine di stabilire se sussista il sicuro ravvedimento, occorre valutare la disponibilità, la sollecitudine e l’interesse mostrati verso le vittime del reato. Ulteriormente, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della misura della semilibertà, in considerazione del fatto che l’avvenuta espiazione di oltre la metà della pena inflitta fa venir meno l’ostatività del titolo in esecuzione, risultando, ad ogni modo, contraddittorio consentire per l’accesso alla misura dell’affidamento in prova, che richiede un elevato grado di affidabilità del condannato, un accesso più agevole di quello consentito per la semilibertà, che implica pur sempre il rientro del condannato in istituto. Infine, si deduce violazione degli artt. 3 CEDU, 27 Cost., 47 ter ord. pen. e vizio di motivazione in relazione al diniego del differimento facoltativo della pena per ragioni di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare. Invero, il Tribunale ha trascurato la valutazione di incompatibilità delle condizioni di salute della condannata con il regime detentivo, in ragione del netto peggioramento delle sue condizioni psichiche. Pertanto, l’esecuzione della pena doveva essere necessariamente sospesa o modificata in un regime di ricovero esterno. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, proponendo deduzioni generiche e manifestamente infondate, nonché prive di reale confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, la cui motivazione risulta esaustiva, logica e coerente con le risultanze procedimentali. 2.Sotto un primo aspetto, la ricorrente si duole della mancata concessione alla condannata dell’affidamento in prova al servizio sociale, che tuttavia è misura alternativa sulla quale il Tribunale non si è espresso, in assenza di specifica domanda: l’analisi dell’istanza originariamente formulata dalla condannata al Tribunale reggino ha infatti consentito di accertare che con essa la detenuta aveva formulato generici riferimenti alla misura in argomento, a tratti sovrapponendo l’istituto con quello della detenzione domiciliare, senza tuttavia giungere a formulare una specifica richiesta in tal senso. Correttamente, quindi, il Tribunale nulla ha dedotto in merito, in assenza di domanda. Il ricorso, sul punto, è quindi inammissibile perché devolve alla cognizione della Corte di legittimità una questione non analizzata dal Tribunale in sede di merito, perché ad esso non sottoposta. Quanto al rigetto delle ulteriori misure, il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita, differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo. In particolare, con riferimento alla liberazione condizionale ex art. 176 cod. pen., la motivazione del provvedimento reiettivo adottato dal Tribunale sottolineava come, oltre all’assenza di alcuna prospettazione specifica con riguardo al pagamento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, fosse mancante in capo alla istante un sicuro ravvedimento desumibile dalle risultanze trattamentali; oltre a dedurre considerazioni generiche, senza alcuna allegazione specifica relativa alla solo evocata impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili, la ricorrente contesta, in modo altrettanto generico ed aspecifico, la valutazione del Tribunale circa l’assenza del sicuro ravvedimento, ponendosi sostanzialmente in termini meramente confutativi. In tema di semilibertà, il ricorso contiene censure non conferenti rispetto al contenuto del provvedimento impugnato, che nega il beneficio in ragione della mancata prospettazione di attività lavorativa, della gravità dei reati, della non lontana epoca di commissione dei reati, della non breve entità della pena residua e della appena accennata revisione critica, ritenendo conseguentemente necessario, come da indicazione dell’equipe, approfondire l’osservazione in ambito inframurario della detenuta, con prosecuzione al beneficio del lavoro esterno, cui ella è già stata ammessa. Del pari inammissibili risultano essere le doglianze mosse dalla ricorrente avverso il provvedimento impugnato nella parte in cui ha respinto la richiesta di differimento della pena per grave infermità, anche nelle forme della detenzione domiciliare, atteso che, in modo conforme alle risultanze procedimentali e con discorso logicamente motivato ed articolato, il Tribunale ha respinto le citate misure osservando come dalle relazioni sanitarie non si evincesse una incompatibilità delle condizioni di salute della detenuta con il regime carcerario; il ricorso, sul punto, tende a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito dei presupposti per la concessione delle misure invocate, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso; tale decisione postula la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila. 4. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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