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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 1968

Cassazione n. 36102/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 22 gennaio 2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede loro in concorso ascritto e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive di ragioni di diritto a sostegno delle richieste; - che il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono generici in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati argomenti giuridici da parte del Giudice di appello — che ha evidenziato che il furto ha avuto ad oggetto beni voluttuari e che i beni sottratti erano esposti alla pubblica fede in quanto sottoposti ad una vigilanza solo saltuaria ed occasionale e che la condotta è abituale in virtù dei precedenti penali specifici — con i quali la ricorrente omette di confrontarsi; - che il quarto motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole della mancanza e dell'illogicità della motivazione, è inammissibile in quanto il trattamento sanzionatorio è sorretto da adeguata motivazione; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 22 gennaio 2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede loro in concorso ascritto e li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive di ragioni di diritto a sostegno delle richieste; - che il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono generici in quanto riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con adeguati argomenti giuridici da parte del Giudice di appello — che ha evidenziato che il furto ha avuto ad oggetto beni voluttuari e che i beni sottratti erano esposti alla pubblica fede in quanto sottoposti ad una vigilanza solo saltuaria ed occasionale e che la condotta è abituale in virtù dei precedenti penali specifici — con i quali la ricorrente omette di confrontarsi; - che il quarto motivo di ricorso, con cui la ricorrente si duole della mancanza e dell'illogicità della motivazione, è inammissibile in quanto il trattamento sanzionatorio è sorretto da adeguata motivazione; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 36102/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris