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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 10071/2026

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o la seguente SENTENZA sul ricorso diFrateschi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 24/10/2025 delTribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con allegato certificato di morte del suo assistito [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 24 ottobre 2025 il Giudice del Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti per due episodi di cessione di stupefacenti, pari a 369,22 grammi lordi di cocaina, crack e shaboo (capo A) e 558,50 grammi lordi di hashish e marijuana (capo B).

2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione per mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (primo motivo) e in merito alla confisca dei cellulari (secondo motivo).

Il difensore ha comunicato l’avvenuto decesso del suo assistito il 6 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per il decesso dell’imputato in data 6 febbraio 2026 come da certificato anagrafico depositato dal difensore.

Se tale evento preclude qualsiasi esame del primo motivo di ricorso, non preclude, in accoglimento del secondo motivo, la restituzione dei cellulari all’avente diritto, in quanto beni illegittimamente confiscati, siccome nella sentenza non vi è alcuna evidenza del fatto che costituiscano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato ovvero che siano stati utilizzati per la commissione dello stesso.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato.

Dispone la restituzione dei telefoni cellulari in sequestro all'avente diritto.

Così deciso,il 25febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso diFrateschi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 24/10/2025 delTribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] con allegato certificato di morte del suo assistito [OSCURATO:PERSONA] 1.Consentenza in data 24 ottobre 2025 il Giudice del Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti per due episodi di cessione di stupefacenti, pari a 369,22 grammi lordi di cocaina, crack e shaboo (capo A) e 558,50 grammi lordi di hashish e marijuana (capo B). 2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione per mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (primo motivo) e in merito alla confisca dei cellulari (secondo motivo). Il difensore ha comunicato l’avvenuto decesso del suo assistito il 6 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per il decesso dell’imputato in data 6 febbraio 2026 come da certificato anagrafico depositato dal difensore. Se tale evento preclude qualsiasi esame del primo motivo di ricorso, non preclude, in accoglimento del secondo motivo, la restituzione dei cellulari all’avente diritto, in quanto beni illegittimamente confiscati, siccome nella sentenza non vi è alcuna evidenza del fatto che costituiscano il prezzo, il prodotto o il profitto del reato ovvero che siano stati utilizzati per la commissione dello stesso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Dispone la restituzione dei telefoni cellulari in sequestro all'avente diritto. Così deciso,il 25febb
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