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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 10092/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito per l'indagata l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 13 aprile 2023 il Tribunale del riesame di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 29 agosto 2022 dal GIP del Tribunale di Milano e finalizzato alla confisca della somma di oltre 19 milioni di euro nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della somma di oltre 22 milioni di euro nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione ai reati dell'art. 5 e dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 commessi dalla Rizzi in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. int •

2. L'indagata eccepisce con due separati motivi, sotto il profilo della violazione di norme processuali e sotto il profilo del vizio di motivazione, che il Tribunale del riesame aveva indicato come titolo cautelare autonomo il provvedimento emesso il 5 settembre 2022, senza rilevare ex officio la nullità dello stesso per difetto di motivazione dei relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché, come correttamente spiegato dal Tribunale del riesame, l'indagata ha impugnato il decreto di sequestro preventivo del 29 agosto 2022 a carico delle società e non l'autonomo decreto di sequestro preventivo del 5 settembre 2022, emesso in accoglimento di una nuova e diversa istanza del PM, a carico delle persone fisiche, tra cui lei.

La ricorrente non si confronta con tale motivazione e insiste su una presunta nullità rilevabile d'ufficio che, all'evidenza, il Tribunale non ha potuto dichiarare, se pure ce ne fossero stati i presupposti, proprio perché non ritualmente investito del problema da soggetto non legittimato e non interessato a impugnare.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 19 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito per l'indagata l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 13 aprile 2023 il Tribunale del riesame di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 29 agosto 2022 dal GIP del Tribunale di Milano e finalizzato alla confisca della somma di oltre 19 milioni di euro nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della somma di oltre 22 milioni di euro nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione ai reati dell'art. 5 e dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 commessi dalla Rizzi in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. int • 2. L'indagata eccepisce con due separati motivi, sotto il profilo della violazione di norme processuali e sotto il profilo del vizio di motivazione, che il Tribunale del riesame aveva indicato come titolo cautelare autonomo il provvedimento emesso il 5 settembre 2022, senza rilevare ex officio la nullità dello stesso per difetto di motivazione dei relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché, come correttamente spiegato dal Tribunale del riesame, l'indagata ha impugnato il decreto di sequestro preventivo del 29 agosto 2022 a carico delle società e non l'autonomo decreto di sequestro preventivo del 5 settembre 2022, emesso in accoglimento di una nuova e diversa istanza del PM, a carico delle persone fisiche, tra cui lei. La ricorrente non si confronta con tale motivazione e insiste su una presunta nullità rilevabile d'ufficio che, all'evidenza, il Tribunale non ha potuto dichiarare, se pure ce ne fossero stati i presupposti, proprio perché non ritualmente investito del problema da soggetto non legittimato e non interessato a impugnare. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 19 ot
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