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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 42331/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 21/09/2021, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 11/12/2020 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato (così riqualificato il fatto imputato a titolo di ricettazione) e porto ingiustificato di un coltello.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 156 cod. proc. pen.

L'imputato era detenuto per altra causa al momento dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto che dispone il giudizio, ma non ha ricevuto i relativi avvisi, laddove il riferimento della Corte di appello alla mancata comunicazione dello stato di detenzione non è dirimente, posto che il difensore di fiducia è sempre stato sostituito nelle udienze in primo grado ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. perì. e che la circostanza che l'imputato fosse o meno detenuto doveva essere accertata dal giudice competente.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 646-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen.

La sentenza n. 131 del 2019 della Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui «non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis» cod. pen., affermando che il giudice può concedere il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova sia in sede di udienza preliminare, previa riqualificazione del fatto contestato, sia all'esito del giudizio una volta avvedutosi dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati all'imputato, revocare il proprio precedente provvedimento di diniego della sospensione del processo con messa alla prova, e ammettere conseguentemente al beneficio l'imputato, che ne aveva fatto rituale richiesta entro i termini di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., sicché la considerazione della Corte di appello secondo cui la richiesta non sarebbe stata comunque accoglibile non esclude il vulnus per le garanzie difensive.

2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge per insufficienza della prova del furto dell'autovettura, in quanto l'imputato è stato visto dal proprietario in un momento successivo al furto e in luogo diverso, mentre la mera disponibilità dell'auto è l'unico elemento sui cui si basa la condanna.

2.4. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione della legge per insussistenza del reato di porto ingiustificato di arma, in quanto i giudici di merito hanno operato un'analogia in malam partem della nozione di "abitazione", in quanto l'imputato risulta senza fissa dimora e non ha mai fatto riferimento a un'abitazione temporanea.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato, pur presentando vari profili di inammissibilità.

2. Il primo motivo non è fondato.

Come precisato dalle Sezioni unite di questa Corte, le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, fermo restando che «lo stato di detenzione, ove l'imputato sia detenuto per altra causa, può non risultare trattandosi di procedimenti diversi», sicché, in tale ipotesi, «poiché, per eseguire le notificazioni, l'autorità giudiziaria non ha alcun obbligo di effettuare ogni volta ricerche a tutto campo (come, invece, è previsto per l'emissione del decreto di irreperibilità), legittimamente esegue le notifiche con le modalità previste per l'imputato non detenuto» (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869).

Il ricorso deduce che in tutte le udienze del giudizio di primo grado il difensore di fiducia non è comparso ed è stato (doverosamente, è il caso di precisare) nominato un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ma le vicende o le opzioni che hanno condotto a tale situazione non possono certo comportare una deroga alla disciplina delle notificazioni, mentre proprio la presenza del sostituto — che ben poteva essere informato dal difensore di fiducia dello status detentionis dell'imputato - esclude in radice qualsiasi lesione ai diritti della difesa.

3. Anche il secondo motivo non merita accoglimento, per le plurime ragioni puntualmente messe in luce dalla sentenza impugnata.Con la sentenza interpretativa di rigetto n. 131 del 2019, la Corte costituzionale, investita delle questioni richiamate dal ricorrente, ha chiarito che il giudice ben potrebbe non solo concedere il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova direttamente in sede di udienza preliminare, previa riqualificazione del fatto contestato dal pubblico ministero sulla base degli elementi probatori disponibili, ma potrebbe anche, una volta avvedutosi dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati all'imputato, revocare il proprio precedente provvedimento di diniego della sospensione del processo con messa alla prova, e ammettere conseguentemente al beneficio l'imputato, che ne aveva fatto rituale richiesta entro i termini di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., senza necessità di sollevare questione di costituzionalità.

Dunque, anche nella ricostruzione operata dal giudice delle leggi, la tempestività della richiesta è conditio dell'ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova, il che certo non comporta alcuna compressione dei diritti difensivi.

A ciò si aggiunga che la sentenza impugnata ha individuato altre due cause di infondatezza della doglianza difensiva, entrambe del tutto in linea con l'assetto normativo.

Per un verso, infatti, ha preso atto della carenza, in capo al difensore, della procura speciale richiesta dal comma 3 dell'art. 464-bis cod. proc. pen.

Per altro verso, ha ritenuto l'insussistenza di una delle due condizioni cui è subordinata, insieme con l'idoneità del programma di trattamento, la sospensione del processo con messa alla prova, ossia la prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 266256), prognosi il cui esito negativo è congruamente motivato attraverso il riferimento ai molteplici precedenti dell'imputato.

Il ricorso non sottopone a puntuale disamina critica queste due ulteriori rationes decidendi della sentenza impugnata, risultando anche da questo punto di vista immeritevole di accoglimento.

4. Il terzo e il quarto motivo, afferenti ai due reati per i quali è intervenuta condanna nei gradi di merito, sono entrambi inammissibili.

4.1. Il terzo motivo è inammissibile.

Rileva il giudice di appello che l'imputato è stato visto da [OSCURATO:PERSONA] due volte, nelle prime ore della mattina successiva al furto (avvenuto nella notte o nelle prime ore della mattinata e denunciato in quella stessa mattina) e, sempre nella stessa mattina, in orario successivo, in entrambe le occasioni a bordo dell'auto rubata e seduto dal lato del conducente.

Osserva il giudice di appello che, considerando la distanza tra il luogo dell'avvistamento e quello del furto, nonché la circostanza che all'interno dell'auto furono rinvenute numerose bottiglie di birra vuote e che l'imputato era ubriaco, l'insieme delle circostanze conducevano a individuarlo come autore del furto.

Il ricorso non analizza compiutamente il complessivo compendio probatorio posto a fondamento del ragionamento del giudice di appello, risultando, da questo punto di vista, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

4.2. Prive di consistenza sono le doglianze articolate con il quarto motivo, poiché l'essere senza fissa dimora non rappresenta certo un fattore giustificativo del porto di un coltello della lama di nove centimetri, all'evidenza non inscindibilmente connesso con le esigenze della vita quotidiana (comunque non oggetto di specifica deduzione).

5. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 21/09/2021, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza in data 11/12/2020 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato (così riqualificato il fatto imputato a titolo di ricettazione) e porto ingiustificato di un coltello. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 156 cod. proc. pen. L'imputato era detenuto per altra causa al momento dell'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto che dispone il giudizio, ma non ha ricevuto i relativi avvisi, laddove il riferimento della Corte di appello alla mancata comunicazione dello stato di detenzione non è dirimente, posto che il difensore di fiducia è sempre stato sostituito nelle udienze in primo grado ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. perì. e che la circostanza che l'imputato fosse o meno detenuto doveva essere accertata dal giudice competente. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 646-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen. La sentenza n. 131 del 2019 della Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui «non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis» cod. pen., affermando che il giudice può concedere il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova sia in sede di udienza preliminare, previa riqualificazione del fatto contestato, sia all'esito del giudizio una volta avvedutosi dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati all'imputato, revocare il proprio precedente provvedimento di diniego della sospensione del processo con messa alla prova, e ammettere conseguentemente al beneficio l'imputato, che ne aveva fatto rituale richiesta entro i termini di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., sicché la considerazione della Corte di appello secondo cui la richiesta non sarebbe stata comunque accoglibile non esclude il vulnus per le garanzie difensive. 2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge per insufficienza della prova del furto dell'autovettura, in quanto l'imputato è stato visto dal proprietario in un momento successivo al furto e in luogo diverso, mentre la mera disponibilità dell'auto è l'unico elemento sui cui si basa la condanna. 2.4. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione della legge per insussistenza del reato di porto ingiustificato di arma, in quanto i giudici di merito hanno operato un'analogia in malam partem della nozione di "abitazione", in quanto l'imputato risulta senza fissa dimora e non ha mai fatto riferimento a un'abitazione temporanea. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, pur presentando vari profili di inammissibilità. 2. Il primo motivo non è fondato. Come precisato dalle Sezioni unite di questa Corte, le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, fermo restando che «lo stato di detenzione, ove l'imputato sia detenuto per altra causa, può non risultare trattandosi di procedimenti diversi», sicché, in tale ipotesi, «poiché, per eseguire le notificazioni, l'autorità giudiziaria non ha alcun obbligo di effettuare ogni volta ricerche a tutto campo (come, invece, è previsto per l'emissione del decreto di irreperibilità), legittimamente esegue le notifiche con le modalità previste per l'imputato non detenuto» (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869). Il ricorso deduce che in tutte le udienze del giudizio di primo grado il difensore di fiducia non è comparso ed è stato (doverosamente, è il caso di precisare) nominato un sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., ma le vicende o le opzioni che hanno condotto a tale situazione non possono certo comportare una deroga alla disciplina delle notificazioni, mentre proprio la presenza del sostituto — che ben poteva essere informato dal difensore di fiducia dello status detentionis dell'imputato - esclude in radice qualsiasi lesione ai diritti della difesa. 3. Anche il secondo motivo non merita accoglimento, per le plurime ragioni puntualmente messe in luce dalla sentenza impugnata.Con la sentenza interpretativa di rigetto n. 131 del 2019, la Corte costituzionale, investita delle questioni richiamate dal ricorrente, ha chiarito che il giudice ben potrebbe non solo concedere il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova direttamente in sede di udienza preliminare, previa riqualificazione del fatto contestato dal pubblico ministero sulla base degli elementi probatori disponibili, ma potrebbe anche, una volta avvedutosi dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati all'imputato, revocare il proprio precedente provvedimento di diniego della sospensione del processo con messa alla prova, e ammettere conseguentemente al beneficio l'imputato, che ne aveva fatto rituale richiesta entro i termini di cui all'art. 464-bis cod. proc. pen., senza necessità di sollevare questione di costituzionalità. Dunque, anche nella ricostruzione operata dal giudice delle leggi, la tempestività della richiesta è conditio dell'ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova, il che certo non comporta alcuna compressione dei diritti difensivi. A ciò si aggiunga che la sentenza impugnata ha individuato altre due cause di infondatezza della doglianza difensiva, entrambe del tutto in linea con l'assetto normativo. Per un verso, infatti, ha preso atto della carenza, in capo al difensore, della procura speciale richiesta dal comma 3 dell'art. 464-bis cod. proc. pen. Per altro verso, ha ritenuto l'insussistenza di una delle due condizioni cui è subordinata, insieme con l'idoneità del programma di trattamento, la sospensione del processo con messa alla prova, ossia la prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 266256), prognosi il cui esito negativo è congruamente motivato attraverso il riferimento ai molteplici precedenti dell'imputato. Il ricorso non sottopone a puntuale disamina critica queste due ulteriori rationes decidendi della sentenza impugnata, risultando anche da questo punto di vista immeritevole di accoglimento. 4. Il terzo e il quarto motivo, afferenti ai due reati per i quali è intervenuta condanna nei gradi di merito, sono entrambi inammissibili. 4.1. Il terzo motivo è inammissibile. Rileva il giudice di appello che l'imputato è stato visto da [OSCURATO:PERSONA] due volte, nelle prime ore della mattina successiva al furto (avvenuto nella notte o nelle prime ore della mattinata e denunciato in quella stessa mattina) e, sempre nella stessa mattina, in orario successivo, in entrambe le occasioni a bordo dell'auto rubata e seduto dal lato del conducente. Osserva il giudice di appello che, considerando la distanza tra il luogo dell'avvistamento e quello del furto, nonché la circostanza che all'interno dell'auto furono rinvenute numerose bottiglie di birra vuote e che l'imputato era ubriaco, l'insieme delle circostanze conducevano a individuarlo come autore del furto. Il ricorso non analizza compiutamente il complessivo compendio probatorio posto a fondamento del ragionamento del giudice di appello, risultando, da questo punto di vista, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4.2. Prive di consistenza sono le doglianze articolate con il quarto motivo, poiché l'essere senza fissa dimora non rappresenta certo un fattore giustificativo del porto di un coltello della lama di nove centimetri, all'evidenza non inscindibilmente connesso con le esigenze della vita quotidiana (comunque non oggetto di specifica deduzione). 5. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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