CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 02837/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza in data 01/02/2023 della Corte di appello di Roma, che ha ridotto la pena inflitta dalla sentenza in data 05/03/2020 del tribunale di Velletri per il reato di truffa; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui si censura la qualificazione giuridica della condotta a questi ascritta in termini di truffa e se ne invoca la derubricazione nel delitto di insolvenza fraudolenta, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagina 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dei prevenuti per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nei confronti della Bego non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pagina 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]