CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2025
Cassazione n. 35923/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO uditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il T ribunale di Taranto , con l'ordinanza indicata nel preambolo , h a rigettato l'istanzadi riesame - avanzata ex art . 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] - avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicatonei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravementeindiziato del delitto di tentato omicidio , aggravato ex art . 577 , primo comman. 3 ) , cod. pen. , e di quello strumentale di porto illegale in luogo pubblico dell’armacomune da sparo utilizzata per commettere l ’ azione omicidiaria . Per quanto d ’ interesse in questa sede , il T ribunale ( pagg. 3 e seg. ) , nel ritenereinfondata la questione preliminare posta da lla difesa circa l' in utilizzabilità della«conversazione a cornetta aperta di cui al RIT 376 / 2024 progr . 9 del 23 luglio 2024»,ha osservato che , pur costituendo quest ’ ultima il « fulcro investigativo in punto di individuazione dell'odierno indagato quale responsabile dei fatti addebitatigli», il suo mancat o ascolto diretto , nonostante la richiesta tempestiva especifica avanzata al pubblico minist e ro , non integra una lesione d el diritto difesa dell'indagatotale da comportar e l'inutilizzabilità della conversazione nel giudizio cautelare. IlPubblico ministero procedente , infatti, non ha opposto un diniego , ma , al contrario,ha autorizzato l’ ascolto diretto della conversazione , che tuttavia non ha potutoavere luogo , negli stringenti termini dettati dall'attivazione della procedura diimpugnazione cautelare di riesame , a causa di una situazione di impossibilità oggettiva, costituita dal fermo applicativo dell'archivio digitale p er la manutenzionestraordinaria del software con previsione di test di verifica finale fissatoper il 2 maggio 2025 , quindi in data successiva all'udienza di riesame fissata peril 30 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA] del riesame l'illegittima compressione del diritto di difesa , derivante dal rifiuto o dall’in giustificato ritardo del pubblico ministero per consentireal difensore , prima d el loro deposit o ai sensi dell'art . 268 cod. proc. pen.,l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei brogliacci di ascolto utilizzat i ai fini dell'adozionedell'ordinanza di custodia cautelare , non dà luogo a nullità di ordine generalea regime intermedio ai sensi dell'articolo 178 . Lett. c), cod. proc. pen. qualorail ritardo del pubblico ministero sia giustificato da regioni di im possibilità oggettiva.In tale peculiare situazione la lesione del diritto di difesa trova rimedio attraversol'eventuale proposizione della richiesta di revoca della misura cautelare ai sensi dell'art . 299 cod. proc. pen., successivamente all'ascolto diretto delle conversazioni intercettate di interesse , e l’ eventuale impugnazione del provvedimentodi rigetto ai sensi dell'art . 310 cod. proc. pen. 2.Avverso l ’illustrata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] , per il tramite del difensore avv. S alvatore Maggio , ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanzadi norme processuali stabilite appena ripulita e d i inutilizzabilità in relazionedell'art. 268 cod. proc. pen. , con conseguente nullità ex art . 178 cod. proc.pen. e d inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione di cui al RIT 376/2024 progr.9 del 23 luglio 2024 e violazione del diritto di difesa . Lamenta che l 'ordinanza impugnata , nel ritenere infondata l'eccezione difensiva di « inutilizzabilità endoprocedimentale » dei risultati dell a menzionata intercettazione,ha il legittimamente operato una distinzione in tema di richiesta difensivadi accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate , tra l’ipotesi del rifiuto o ingiustificato ritardo da parte del pubblico ministero n el consentire l’ascolto, che dà luogo ad una causa di nullità di ordine generale a regime intermedio,e l'ipotesi in cui il ritardo del pubblico ministero sia giustificato da ragioni di im possibilità oggettiva , che invece sarebbe priva di conseguenze nell’incidentecautelare promosso dalla difesa . Cosìoperando il Tribunale si è discostato dalla più recente giurisprudenza di legittimità- in particol are dalla sentenza della sezione sesta di questa Corte di cassazione,la n. 3371 del 2024 , ampi stralci della quale sono stati riportat i nel ricorso- secondo cui la nullità per mancato ascolto diretto delle conversazioni intercettate,specificamente e tempestivamente richiesto dalla difesa, ha luogo in ognicaso ed a prescindere dalla causa che lo ha determinato . Inragionedell’esigenza imprescindibile di consentire all ’ indagato la possibilità diesaminare tutti gli atti e le fonti di prova che sono state utilizzate dal pubblico ministeroper la r ichiesta della misura cautelare in tempo utile per il riesame , le eventualidifficoltà organizzative non possono ricadere sulla difesa , gravata dal rispetto dei termini ristretti per procedere all'impugnazione cautelare . In tale contesto è oner e dell'accusa predisporre quanto necessario per conse ntire l’accesso alle tracce audio una volta che la difesa ha inoltrato la richiesta tempestivae specifica . CONSIDERATOIN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] le gio che la decisione T ribunale di respingere la rich iesta d e lla difesa dell ’indagato d i dichiarare l ’inutilizzabilità nella fase cautelare dell a conversazionea cornetta aperta di cui al RIT 376/2024 progr. 9 del 23 luglio 2024 sia giuridicamente ineccepibile e che, pertanto, l ’unico motivo di ricorso sia infondato. 1.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 336 del 2008, ha dichiarato l'illegittimitàcostituzionaledell'art. 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare,anche se non depositate. Lasentenza de qua ha affermato che «l'ascolto diretto delle conversazioni o comunicazioniintercettate non può essere surrogato dalle trascrizioni effettuate, senzacontraddittorio,dalla polizia giudiziaria, le quali possono essere, per esplicito dettatolegislativo (art. 268, comma 2, cod. proc. pen,), anche sommarie », e che «lapossibilità per il pubblico ministero di depositare solo i 'brogliacci' a supporto diuna richiesta di custodia cautelare dell'indagato, se giustificata dall'esigenza di procederesenza indugio alla salvaguardia delle finalità che il codice di rito assegna atale misura, non può limitare il diritto della difesa di accedere alla prova diretta, alloscopo di verificare la valenza probatoria degli elementi che hanno indotto il pubblico ministero a richiedere ed il giudice ad emanare un provvedimento restrittivodella libertà personale » . LaConsulta h a aggiunto che « in caso di richiesta ed applicazione di misura cautelarepersonale, le esigenze di segretezza per il proseguimento delle indagini ele eventuali ragioni di riservatezza sono del t utto venute meno in riferimento alle comunicazioniposte a base del provvedimento restrittivo, il cui contenuto è stato rivelatoa seguito della presentazione da parte del pubblico ministero, a corredo dellarichiesta, delle trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria » : e dunque, « la lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., si presenta quindi nella sua interezza, giacché la limitazione all'accesso alle registrazioninon è bilanciata da alcun altro interesse processuale riconosciuto dallalegge". Ha, quindi, sottolineato che « l'interesse costituzionalmente protetto delladifesaè quello di conoscere le registrazioni poste alla base del provvedimento eseguito,allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali"; ne consegue, conclusivamente, che « i difensori devono avere il dirittoincondizionato ad accedere, su loro istanza, alle registrazioni poste a base dellarichiesta del pubblico ministero e non presentate a corredo di quest'ultima, in quanto sostituite dalle trascrizioni, anche sommarie, effettuate dalla polizia giudiziaria";ed « il diritto all'accesso implica, come naturale conseguenza, quello diottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni medesime » . L’«incondizionato diritto ad ottenere copia della traccia fonica » è preordinato «allo scopo di esperire efficacemente tutti i rimedi previsti dalle norme processuali»,a cominciare da l più rilevante, perché direttamente incidente sulla libertàpersonale, ovv e ro il procedimento incidentale de libertate . Recependo l ’ impostazione della Corte costituzionale il legislatore , modificando,conl'art. 3, comma 1, lett. g), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 , l 'art. 293,comma 3, cod. proc. pen , ha sancito che « i l difensore ha diritto di esaminare edi estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cuiall'articolo 291, comma 1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneoalla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni». 2. La giurisprudenza di legittimità, in applicazione di questi principi, ha statuitoche, a seguito dell'adozione della misura cautelare, il difensore ha diritto diottenere l'accesso ai supporti magnetici o informatici contenenti la registrazione delleconversazioni captate, anche mediante l'ascolto delle tracce foniche, in vista delgiudizio di riesame e senza che l'istanza debba essere ulteriormente circoscritta mediante l'indicazione dei RIT di riferimento ( ex multis Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689 - 01 e - 02; Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Spada,Rv. 275868 - 02). Con riferimento all ’ ipotesi in cui la richiesta della copia è finalizzata ad esercitareil diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate , si è , invece , precisato che il pubblico ministero , in siffatta eventualità , ha l ’ obbligo di provvederein tempo utile rispetto alla decisione del tribunale del riesame, il quale devedecidere, senza dilazioni, incompatibili con i termini fissati dalla procedura . D’altra parte, i terminiproceduraliin questione sono ben noti al pubblico ministero, perchénormativamente scaturiscono dal disposto dell'art. 309, comma 1 , cod. proc.pen., che indica in dieci giorni il termine per proporre la richiesta di riesame, edalle prescrizioni dei com mi quinto e nono della stessa disposizione normativa, cheregolano le susseguenti cadenze temporali . Sotto il profilo organizzativo, vi è, quindi, la necessità che il pubblico ministero,al momento di formulare la richiesta del provvedimento cautelare, si attrezzi,anche preventivamente e per tempo , per essere in grado di ottemperare cosìda garantendo il diritto di difesa in favore di tutti i coindagati istanti ( in tal sensoSez. U, n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, in motivazione e più di recente Sez. 6, n. 3371 del 22/12/2023 dep 2024 , Policaro, Rv. 286079 – 01 , citata dal ricorrente,secondo cui « alla luce della velocizzazione delle procedure di estrazione di copia consentita dai progressi della tecnologia, non può essere valutata intempestivala richiesta di accesso sulla base di una indicazione del tutto generica di prossimità all'udienza detta, anche laddove fossero pervenute plurime concomitantirichieste relative ad una corposa mole di materiale intercettativo » ). Per converso, a l fine di porre il pubblico ministero nella possibilità di adempiereil proprio obbligo, è del pari necessario che la richiesta venga proposta intempo utile rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali, segnatamente,per quanto nella specie rileva, dall'art. 309, nono comma, cod. proc.pen. ( da ultimo Sez. 2 , n. 51935 del 28/09/2018 , Pannofino , Rv. 275065 – 01). 3. L'illegittima compressione del diritto di difesa, derivante dal rifiuto o dall'ingiustificata omissione o ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore detto ascolto, dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio,ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pe n . in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova che, pur non inficiando il risultatoprobatorio, ne impedisce l'utilizzo in fase cautelare ( ex multis Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, Rv. 246907; Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia,Rv. 281689 - 01). Alrifiutoo all'ingiustificata omissione o all ’ ingiustificato ritardo non può essere equiparata, per l ’ evidente eterogeneità di situazioni , l ’ oggettiva o materiale impossibilitàper i l pubblico ministero di soddisfare la richiesta difensiva in te mp i compatibilicon i termini indilazionabili della procedura incidenta l e de libertate. In tale peculiare ipotesi , il pubblico ministero ha l ’onere di motivare congruamente le ragioni che hanno det e rminato l ’ impossibilità del rilascio tempestivo delle copie audio richieste in mo do da consentire l ’ ese rc izio del controllo del giudice della cautela , cui spetta di sindacare la persuasività delle prospettazioniposte a sost egno della decisione limitativa del diritto di difesa che possono, a soli fini esemplificativi, essere fondat e sulla complessità delle operazioni di duplicazione delle intercettazioni o sulle le sopravvenute problematichedi carattere tecnico o su altri similari cause . L’adempimentodi tale onere rende eccezionalmente utilizzabil i nell ’ incidente cautelarele conversazioni intercettate anche in difetto d el loro preventivo ascolto diretto da parte d ella di fesa e della loro trasposizione su nastro magnetico , nonostante il tempestivo deposito al pubblico ministero di specifica richiesta , anche se finalizzata all ’ esercizio dei rimedi impugnatori previsti dagli artt . 309 e 310 cod. proc. pen. Come efficacem en te osserva t o da questa Corte nella sua più autorevole composizione, nella sentenza a Sezion i Unite n. 20300 del 22/4/2010, Lasala , qualora non sia possibile ragionevolmente osservare la cadenza temporale previstadalle disposizioni in materia di applicazione e impugnazion e delle misure cautelari « per essere stata la richiesta proposta in tempo non utile ad essere assolta,o a motivatamente giustificare la impossibilità di adempiere alla stessa, primadella relativa udienza camerale, anche alla stregua delle ragioni prospettate dal pubblico ministero, il tribunale del riesame deve comunque decidere alla streguadegli atti trasmessigli nel termine impostogli dalla legge: nella precitata sentenzadella Corte Costituzionale n. 192/1997, in riferimento ai "termini rapidi evincolanti previsti per l'interrogatorio", si è osservato che "né il difensore potrà pretendere,né l'autorità giudiziaria potrà concedere dilazioni di tali termini ove risultimaterialmente impossibile procedere alla copia di tutti gli atti richiesti entro le rigide cadenze previste per l'interrogatorio e per l'udienza del riesame" D'altronde,il diritto a far valere eventuali rilievi e ragioni difensive, in termini di rilevanza probatoria o indiziaria, scaturenti dall'ascolto delle registrazioni, non rimane,intal caso, affatto precluso all'indagato, giacché quei rilievi e quelle ragioni possono comunque essere dallo stesso fatti valere successivamente, una volta ottenutala copia della traccia fonica richiesta » . Nellastessa prospettiva è stat o condivisibilmente affermato che « i n tema di riesame, laddove risulti materialmente impossibile soddisfare entro i termini dettatidall'art. 309 cod. proc. pen., la richiesta difensiva di acquisire copia della tracciafonica delle intercettazioni poste a fondamento della misura cautelare, i terminiin parola non possono essere dilazionati, ma il difensore può far valere le sue ragioni proponendo, all'esito del successivo ascolto, istanza di revoca della misuraai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. ed eventuale appello ai sensi dell'art.310cod. proc. pen. » ( Sez. 6 , n. 41362 del 11/07/2013 , Drago, Rv. 257804 - 01 ) . In senso contrario non depon gono le argomentazioni sviluppate nella sentenzaSez. 6, n. 3371 del 22/12/2023 dep 2024, Policaro , citata dal ricorrente ed in altre pronu nce che, esaminando censure dal contenuto similare , si sono determinate a d annullare senza rinvio le ordinanze del Tribunale del riesa me , rilevandola violazione d el “ diritto incondizionato ” del difensor e ad accedere alle registrazionipostea base della richiesta del pubblico ministero ottenendone copia , perchétutte re lative a fattispecie in cui il pubblico ministero o non avev a dato riscontroalla rich iesta o non aveva addotto alcuna giustificazione a sostento della mancata evasione della richiestao aveva addotto gius tificazioni sull ’ omissione o sul ritardo valutate inadeguate , illogiche, contradditto rie o non esaustive ( ex multis Sez. 6 , n. 27865 del 25/06/2025 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288427 - 01 , in una fattispeciein cui il difensore aveva allegato di essersi recato più volte presso gli uffici della polizia giudiziaria delegata a dare esecuzione al provvedimento autorizzativo,senza rinvenire i supporti, rimanendo, infine, inevasa la richiesta di attestare l'omessa consegna, avanzata con pec alla segreteria del pubblico ministeroed all'archivio intercettazioni ; S ez. 3 , n. 10951 del 17/01/2019 , Spada, Rv. 275868 – 02 ; Sez. 6 , n. 13886 del 20/12/2013 , dep. 2014 , Tassone , Rv. 259499– 01 ; Sez. 2 , n. 32490 del 07/07/2010 , [OSCURATO:PERSONA]. 248187 – 01 ; Sez. 6 , n.45984 del 10/10/2011 , Cosentino, Rv. 251273 – 01 ; S ez. 6 , n. 45880 del 10/10/2011,[OSCURATO:PERSONA]. 251182 – 01 ). 4.L’ordinanza impugnata non si è discostata dagli illustrati principi . Presoatto che l ’ ist anza con cui il dife nsore aveva ch ie sto al pubblico ministero l'ascoltodiretto della conversazione di cui al RIT 376/2024 progr. 9 del 23 luglio 2024, pacificamente ritenuta decisiva ai fini della decisione , era specifica e tempestivaper essere stata deposita ta in data 23 a prile 2025 , con l ’ espressa indicazionedella necessità di urgente evasione entro il termine del 29 a prile 2025 alfine di consentire una compiuta partecipazione del la difesa all'udienza camerale già fissata ex art . 309 cod. proc. pen. per il giorno 30 a prile 2025 e che ciononostante non era stata evasa , il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenzadella ecc epita « inutilizzabilità endoprocedimentale » o comunque di nullità della prova,rilevando che il di fensore non aveva potuto esercitare il suo dirittoincondizionato all’accesso alle tracce foniche« n egli stringenti termini dettati dall'attivazionedella procedura di impugnazione cautelare di riesame » non a causa delrifiuto o del ritardo o dell ’omissione ingiustificat a del pubblico ministero - il quale, al contrario aveva espressamente autorizzato l ’ ascolto diretto della conversazioneindicata - , ma per una sopravvenuta impossibilità materiale , non altrimenti superabile , la cui esistenza non è stata nemmeno contestata dal ricorrente,ovvero il « f ermo applicativo dell'archivio digitale per manutenzione straordinariadel so ftware, con previsione di t est di verifica finale fissato per il 2 maggio2025». 5. Il ricorso va