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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13977/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 primo comma, n. 2 cod. pen (capo A) e per il reato di cui all'art.385 cod. pen. (capo B); Rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamene vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-5 che peraltro fanno leva su uno specifico elemento di identificazione costituito dal tatuaggio sulla mano sinistra; pag. 6 su esclusione art. 131-bis cod. pen.; pagg. 6-8 su diniego art. 62 bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 primo comma, n. 2 cod. pen (capo A) e per il reato di cui all'art.385 cod. pen. (capo B); Rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamene vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 2-5 che peraltro fanno leva su uno specifico elemento di identificazione costituito dal tatuaggio sulla mano sinistra; pag. 6 su esclusione art. 131-bis cod. pen.; pagg. 6-8 su diniego art. 62 bis cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/
Sentenza Cassazione n. 13977/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris