Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05302/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOdato-av~-atte-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso personale [OSCURATO:PERSONA], parte offesa nell'ambito del procedimento 12241/2022 a carico di ignoti, impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Torino, in sede di reclamo del 26 luglio 2022 in ordine all'archiviazione del Giudice delle indagini preliminari di Torino per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. 2.

Il ricorrente censura il contenuto della motivazione della impugnata ordinanza.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano sia perché proposta personalmente sia perché proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione.

4. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. 5.

L'art. 410-bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 1, comma 33,

I. 103 del 2017, applicabile in forza del principio tempus regit actum — prevede, inoltre, che contro l'ordinanza di archiviazione si possa proporre esclusivamente reclamo al Tribunale in composizione monocratica.

Nessuna diretta impugnazione per cassazione è prevista in ordine al provvedimento emesso in sede di reclamo, se del caso revocabile, su istanza dalla stessa parte offesa rivolta allo stesso Tribunale.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TORINOdato-av~-atte-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso personale [OSCURATO:PERSONA], parte offesa nell'ambito del procedimento 12241/2022 a carico di ignoti, impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Torino, in sede di reclamo del 26 luglio 2022 in ordine all'archiviazione del Giudice delle indagini preliminari di Torino per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. 2. Il ricorrente censura il contenuto della motivazione della impugnata ordinanza. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano sia perché proposta personalmente sia perché proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione. 4. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. 5. L'art. 410-bis cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 1, comma 33, I. 103 del 2017, applicabile in forza del principio tempus regit actum — prevede, inoltre, che contro l'ordinanza di archiviazione si possa proporre esclusivamente reclamo al Tribunale in composizione monocratica. Nessuna diretta impugnazione per cassazione è prevista in ordine al provvedimento emesso in sede di reclamo, se del caso revocabile, su istanza dalla stessa parte offesa rivolta allo stesso Tribunale. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 05302/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris