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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24385/2026

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ato a TARANTO il 05/05/2005 avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo ed il secondo motivo, con i quali si deduce il vizio di motivazione con riferimento al diniego della prevalenza delle 'già concesse circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti e al mancato contenimento della pena nel minimo edittale, sono manifestamente infondati; che il giudizio di bilanciamento tra circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si limiti- come ritenuto dalla Corte di appello ( pag. 4 della sentenza impugnata ove vi è anche il richiamo al "peso specifico" delle ritenute aggravanti)- a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, quanto alla dosimetria della pena, i giudici di secondo grado hanno compiutamente giustificato il modesto scostamento della sanzione base con il concreto disvalore del fatto e con la negativa personalità dell'imputato, attinto da precedenti penali, così applicando gli indici di commisurazione previsti dall'art. 133 cod. pen. ed esprimendo un motivato giudizio discrezionale, non censurabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a TARANTO il 05/05/2005 avverso la sentenza del 10/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo ed il secondo motivo, con i quali si deduce il vizio di motivazione con riferimento al diniego della prevalenza delle 'già concesse circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti e al mancato contenimento della pena nel minimo edittale, sono manifestamente infondati; che il giudizio di bilanciamento tra circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si limiti- come ritenuto dalla Corte di appello ( pag. 4 della sentenza impugnata ove vi è anche il richiamo al "peso specifico" delle ritenute aggravanti)- a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, quanto alla dosimetria della pena, i giudici di secondo grado hanno compiutamente giustificato il modesto scostamento della sanzione base con il concreto disvalore del fatto e con la negativa personalità dell'imputato, attinto da precedenti penali, così applicando gli indici di commisurazione previsti dall'art. 133 cod. pen. ed esprimendo un motivato giudizio discrezionale, non censurabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24385/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris