CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 25160/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] (indicato in ricorso quale l.r. della [OSCURATO:SOCIETA]), ZurichInsurance [OSCURATO:PERSONA] per l’Italia-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16894/2025, depositata il02/12/2025;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e il successiva atto depositato daicontroricorrenti, con cui dichiarano di rinunciare al controricorso echiedono l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c. eche la pure singolare dichiarazione dei controricorrenti può equivalere asua accettazione;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 1067/2026Numero sezionale 512/2026Numero di raccolta generale 25160/2026Data pubblicazione 09/09/2026che nulla va statuito sulle spese, stante la sostanziale accettazione dellarinuncia da parte dei controricorrenti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]