Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21122/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rte di appello di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di annullare la sentenzaimpugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto della mancata conversionedella pena detentiva con quella pecuniaria, e dichiarare inammissibili nel resto iricorsi;lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 10/10/2025 la Corte di appello di Palermo, decidendosull'appello degli imputati, ha confermato la sentenza del 26/01/2024 con laquale il Tribunale di Agrigento, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 648, quartocomma, cod. pen, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allapena (condizionalmente sospesa) di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa.Secondo le conformi sentenze di merito i due imputati, in epoca antecedenteal 25/07/2017, avrebbero acquistato o ricevuto, consapevoli della provenienzadelittuosa, un telefono cellulare provento di furto denunciato il 02/05/2017.2.

Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite il loro difensore, deducendo i motivi che di seguito si enuncianonei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allaaffermazione di responsabilità degli imputati per il reato di ricettazione.

Ildifensore rileva, in primo luogo, che la Corte di appello, aderendo acriticamentealle conclusioni del primo giudice, aveva di fatto omesso di motivare in relazioneagli argomenti dedotti nei motivi di appello con i quali la difesa aveva contestatola configurabilità del reato.

In particolare, si evidenzia che la versione dei fattifornita dagli imputati (i quali avevano dichiarato di aver casualmente rinvenutoin strada il cellulare ritenendolo abbandonato) non era stata creduta dai Giudicidi merito solo in forza del travisamento delle risultanze istruttorie, ed inparticolare delle dichiarazioni del teste Porrello.

Quest’ultimo, infatti, da un lato,aveva confermato quanto dichiarato dagli imputati (in ordine al fatto che ilcellulare era stato a lui portato in riparazione in quanto era danneggiato) e,dall’altro, non aveva affatto escluso che il cellulare presentasse i danni al displaydi cui avevano riferito i ricorrenti.2.2.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dellarichiesta di proscioglimento degli imputati ai sensi dell’art. 131bis cod. pen.

Ladifesa evidenzia che la causa di non punibilità è stata esclusa solo in virtù delvalore del cellulare ricettato; valore che tuttavia non è stato neppure accertato.2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all’art. 712 cod.pen.2.4.

Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dellarichiesta di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva.

La difesa siduole del fatto che la Corte territoriale aveva disatteso l’istanza formulata neimotivi di appello solo perché il Giudice di primo grado aveva concesso lasospensione condizionale della pena, il che era incompatibile con la sostituzione.La difesa reputa tale conclusione erronea in quanto la Corte territoriale non hatenuto conto, da un lato, del fatto che la concessione della pena sospesa erastata una iniziativa officiosa del giudice, e, dall’altro, che nei motivi di gravamevi era stata rinuncia a tale beneficio.2.5 Con l’ultimo motivo si eccepisce l’intervenuta estinzione del reato perprescrizione.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza del difensore dei ricorrenti (poi non comparso).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è in parte fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.1.

Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dell'art. 648 cod.pen., è inammissibile.

Ed invero, il difensore, pur denunciando apparentementeviolazione di legge e vizio di motivazione, in realtà si limita ad articolare censurevolte a prefigurare una rivalutazione e/o una alternativa rilettura delle fontiprobatorie, estranea al sindacato di legittimità, nonché prive di pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudici di merito e aventi carattere di decisività.

Ed infatti, i Giudici di meritohanno puntualmente motivato in ordine alle ragioni per le quali risultavanoinattendibili e non credibili le giustificazioni fornite dagli imputati in ordine allemodalità con le quali erano entrati in possesso del cellulare risultato provento difurto; si è infatti rilevato che l'ipotesi del rinvenimento del cellulare abbandonatoin strada e con il dispaly rotto, non solo era intrinsecamente poco verosimile enon aveva trovato riscontri, ma era addirittura contraddetta dalle dichiarazionidel tecnico al quale il telefono era stato portato in riparazione, che non avevafatto cenno ai danni presenti al momento del rinvenimento cui gli imputatiavevano fatto riferimento.

Si tratta di una motivazione nella quale non è datoravvisare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e dunque noncensurabile in questa sede.Nella parte in cui deduce il travisamento della prova da parte dei Giudici dimerito, il motivo è poi inammissibile per le seguenti ragioni.

Questa Corte hachiarito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione pertravisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurrel'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nellamotivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente odadeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'attoprocessuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il datoprobatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con laricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elementofattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'attoprocessuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia ecompromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza dellamotivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'internodell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01).

Occorre poi considerare che in tema diricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bisdisp. att. cod. proc. pen., trova applicazione il principio di autosufficienza delricorso, in forza del quale, la parte ricorrente, pena l'inammissibilità del ricorso,ha l'onere di allegare gli atti processuali che si assumono travisati ovvero diindicare puntualmente nell'impugnazione gli atti dei quali si ritiene necessarial'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emessoil provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 58897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv.280419 – 01).

Ciò detto, il motivo di ricorso difetta completamente di tutti irequisiti sopra indicati, perché non indica in cosa sarebbe consistito iltravisamento, non allega né indica in maniera specifica gli atti travisati daacquisire, non spiega la decisività dell’atto asseritamente travisato.2.

Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.La Corte territoriale, nel rigettare il motivo di appello avente ad oggettol'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., si èlimitata ad affermare che l'operatività dell'esimente doveva essere esclusa, daun lato, “in quanto gli elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado, esegnatamente le modalità della condotta, non possono che condurre al rigettodella richiesta formulata dalla difesa” e, dall'altro, perché l'esiguità del valore delbene ricettato e del danno arrecato erano già state valutate ai fini delriconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen.

Sitratta di una motivazione che è, per un verso, meramente apparente in quanto silimita a fare un riferimento del tutto generico a modalità della condotta ostativeche però non indica, e, per altro verso, contraddittoria e illogica in quanto purdando atto della esiguità del danno ne esclude la rilevanza solo perché taleelemento sarebbe stato valutato ad altri fini.

Non è infatti dato comprendere perquale ragione il medesimo elemento non possa venire in rilievo ai fini dellaapplicazione di istituti aventi struttura e finalità completamente diverse.

Peraltro,sul punto, questa Corte ha più volte affermato che il giudice può tenere conto diuno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti dellavalutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sottodifferenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del"ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378 – 01;Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche, Rv. 258011 – 01); talecondivisibile principio, dettato in materia di determinazione della pena, vale amaggior ragione quando, come appunto nel caso in esame, vengono in rilievoistituti completamente diversi, quali il riconoscimento di una causa di nonpunibilità da un lato e l’applicazione di una circostanza del reato dall'altro.3.

Il terzo motivo è inammissibile in quanto, pur denunciandoapparentemente violazione di legge e vizio di motivazione, è interamente versatoin fatto.

Si pretende infatti di denunciare una errata applicazione della leggepenale sul presupposto di una ricostruzione dei fatti del tutto diversa da quellaoperata dalle conformi sentenze di merito.

E' quindi evidente, che le censuredella difesa – più che dedurre specifiche violazioni di legge o criticare la coerenzae la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare unalettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamentoda parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556 – 01).4.

Il quarto motivo, avente ad oggetto il rigetto della richiesta diapplicazione di pena sostitutiva, è meritevole di accoglimento.La Corte territoriale ha infatti rigettato l'istanza della difesa limitandosi arilevare che la sospensione condizionale (concessa dal primo giudice) era diostacolo all’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, in quanto secondol'art. 58 della legge 689 del 1981 il giudice può applicare le pene sostitutive solose non ordina la sospensione condizionale.Si tratta di conclusione non condivisibile.

Occorre infatti rilevare chel'articolo 58 della legge 689/81 nella formulazione di cui la Corte di appello hafatto applicazione – formulazione che contempla appunto la alternatività trasospensione condizionale e pene sostitutive – è stato introdotto solo dal D. Lgsn. 150 del 2022 (in vigore dal 30/12/2022); così come l'art. 61-bis (del pari invigore solo dal 30/12/2022), secondo il quale le disposizioni relative allasospensione condizionale della pena [,] non si applicano alle pene sostitutive.Questa Corte ha più volte affermato che in tema di pene sostitutive di penedetentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresìla sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata invigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la naturasostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2,comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo,prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato (Sez. 3, n. 33149del 07/06/2024, V., Rv. 286751 – 01); norma più favorevole che èrappresentata dalla previgente formulazione degli artt. 53 ss. della legge n. 689del 1981 che viceversa prevedevano la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ovele sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili (Sez. 4, n. 26557del 20/06/2024, Andreozzi, Rv. 286677 - 01).

Nel caso in esame, i Giudici dimerito hanno omesso di considerare che il fatto per cui si procede è statocommesso nel 2017 e dunque allo stesso è applicabile, in quanto più favorevole,il regime normativo, all'epoca vigente, che consentiva di cumulare la sostituzionedella pena con la sospensione condizionale.5.

Il quinto motivo di ricorso, avente ad oggetto la prescrizione del reato,oltre ad essere del tutto generico, è manifestamente infondato.

Il reato siassume infatti commesso il 25/07/2017; il termine di prescrizione massima per ildelitto di ricettazione è pari, ex artt. 157 e 161 cod. pen., a 10 anni e verràdunque a scadere solo il 25/07/2027.

Ad oggi il reato non è dunque prescritto.6.

Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va dunque annullatalimitatamente alla applicabilità della causa di punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. e delle pene sostitutive, con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Palermo, la quale si atterrà nella decisione ai principi didiritto sopra indicati.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. e allasostituzione della pena detentiva con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altrasezione della Corte di appello di Palermo.

Dichiara inammissibili i ricorsi nelresto.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di annullare la sentenzaimpugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto della mancata conversionedella pena detentiva con quella pecuniaria, e dichiarare inammissibili nel resto iricorsi;lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10/10/2025 la Corte di appello di Palermo, decidendosull'appello degli imputati, ha confermato la sentenza del 26/01/2024 con laquale il Tribunale di Agrigento, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 648, quartocomma, cod. pen, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allapena (condizionalmente sospesa) di mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa.Secondo le conformi sentenze di merito i due imputati, in epoca antecedenteal 25/07/2017, avrebbero acquistato o ricevuto, consapevoli della provenienzadelittuosa, un telefono cellulare provento di furto denunciato il 02/05/2017.2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite il loro difensore, deducendo i motivi che di seguito si enuncianonei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione allaaffermazione di responsabilità degli imputati per il reato di ricettazione. Ildifensore rileva, in primo luogo, che la Corte di appello, aderendo acriticamentealle conclusioni del primo giudice, aveva di fatto omesso di motivare in relazioneagli argomenti dedotti nei motivi di appello con i quali la difesa aveva contestatola configurabilità del reato. In particolare, si evidenzia che la versione dei fattifornita dagli imputati (i quali avevano dichiarato di aver casualmente rinvenutoin strada il cellulare ritenendolo abbandonato) non era stata creduta dai Giudicidi merito solo in forza del travisamento delle risultanze istruttorie, ed inparticolare delle dichiarazioni del teste Porrello. Quest’ultimo, infatti, da un lato,aveva confermato quanto dichiarato dagli imputati (in ordine al fatto che ilcellulare era stato a lui portato in riparazione in quanto era danneggiato) e,dall’altro, non aveva affatto escluso che il cellulare presentasse i danni al displaydi cui avevano riferito i ricorrenti.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dellarichiesta di proscioglimento degli imputati ai sensi dell’art. 131bis cod. pen. Ladifesa evidenzia che la causa di non punibilità è stata esclusa solo in virtù delvalore del cellulare ricettato; valore che tuttavia non è stato neppure accertato.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione alla mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all’art. 712 cod.pen.2.4. Con il quarto motivo si deduce, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dellarichiesta di sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva. La difesa siduole del fatto che la Corte territoriale aveva disatteso l’istanza formulata neimotivi di appello solo perché il Giudice di primo grado aveva concesso lasospensione condizionale della pena, il che era incompatibile con la sostituzione.La difesa reputa tale conclusione erronea in quanto la Corte territoriale non hatenuto conto, da un lato, del fatto che la concessione della pena sospesa erastata una iniziativa officiosa del giudice, e, dall’altro, che nei motivi di gravamevi era stata rinuncia a tale beneficio.2.5 Con l’ultimo motivo si eccepisce l’intervenuta estinzione del reato perprescrizione.3. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza contrattazione orale su istanza del difensore dei ricorrenti (poi non comparso).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è in parte fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dell'art. 648 cod.pen., è inammissibile. Ed invero, il difensore, pur denunciando apparentementeviolazione di legge e vizio di motivazione, in realtà si limita ad articolare censurevolte a prefigurare una rivalutazione e/o una alternativa rilettura delle fontiprobatorie, estranea al sindacato di legittimità, nonché prive di pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudici di merito e aventi carattere di decisività. Ed infatti, i Giudici di meritohanno puntualmente motivato in ordine alle ragioni per le quali risultavanoinattendibili e non credibili le giustificazioni fornite dagli imputati in ordine allemodalità con le quali erano entrati in possesso del cellulare risultato provento difurto; si è infatti rilevato che l'ipotesi del rinvenimento del cellulare abbandonatoin strada e con il dispaly rotto, non solo era intrinsecamente poco verosimile enon aveva trovato riscontri, ma era addirittura contraddetta dalle dichiarazionidel tecnico al quale il telefono era stato portato in riparazione, che non avevafatto cenno ai danni presenti al momento del rinvenimento cui gli imputatiavevano fatto riferimento. Si tratta di una motivazione nella quale non è datoravvisare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e dunque noncensurabile in questa sede.Nella parte in cui deduce il travisamento della prova da parte dei Giudici dimerito, il motivo è poi inammissibile per le seguenti ragioni. Questa Corte hachiarito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione pertravisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurrel'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nellamotivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente odadeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'attoprocessuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il datoprobatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con laricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elementofattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'attoprocessuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia ecompromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza dellamotivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'internodell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01). Occorre poi considerare che in tema diricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bisdisp. att. cod. proc. pen., trova applicazione il principio di autosufficienza delricorso, in forza del quale, la parte ricorrente, pena l'inammissibilità del ricorso,ha l'onere di allegare gli atti processuali che si assumono travisati ovvero diindicare puntualmente nell'impugnazione gli atti dei quali si ritiene necessarial'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emessoil provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 58897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv.280419 – 01). Ciò detto, il motivo di ricorso difetta completamente di tutti irequisiti sopra indicati, perché non indica in cosa sarebbe consistito iltravisamento, non allega né indica in maniera specifica gli atti travisati daacquisire, non spiega la decisività dell’atto asseritamente travisato.2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.La Corte territoriale, nel rigettare il motivo di appello avente ad oggettol'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., si èlimitata ad affermare che l'operatività dell'esimente doveva essere esclusa, daun lato, “in quanto gli elementi emersi nel corso del giudizio di primo grado, esegnatamente le modalità della condotta, non possono che condurre al rigettodella richiesta formulata dalla difesa” e, dall'altro, perché l'esiguità del valore delbene ricettato e del danno arrecato erano già state valutate ai fini delriconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. Sitratta di una motivazione che è, per un verso, meramente apparente in quanto silimita a fare un riferimento del tutto generico a modalità della condotta ostativeche però non indica, e, per altro verso, contraddittoria e illogica in quanto purdando atto della esiguità del danno ne esclude la rilevanza solo perché taleelemento sarebbe stato valutato ad altri fini. Non è infatti dato comprendere perquale ragione il medesimo elemento non possa venire in rilievo ai fini dellaapplicazione di istituti aventi struttura e finalità completamente diverse. Peraltro,sul punto, questa Corte ha più volte affermato che il giudice può tenere conto diuno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti dellavalutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sottodifferenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del"ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378 – 01;Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche, Rv. 258011 – 01); talecondivisibile principio, dettato in materia di determinazione della pena, vale amaggior ragione quando, come appunto nel caso in esame, vengono in rilievoistituti completamente diversi, quali il riconoscimento di una causa di nonpunibilità da un lato e l’applicazione di una circostanza del reato dall'altro.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto, pur denunciandoapparentemente violazione di legge e vizio di motivazione, è interamente versatoin fatto. Si pretende infatti di denunciare una errata applicazione della leggepenale sul presupposto di una ricostruzione dei fatti del tutto diversa da quellaoperata dalle conformi sentenze di merito. E' quindi evidente, che le censuredella difesa – più che dedurre specifiche violazioni di legge o criticare la coerenzae la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare unalettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamentoda parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556 – 01).4. Il quarto motivo, avente ad oggetto il rigetto della richiesta diapplicazione di pena sostitutiva, è meritevole di accoglimento.La Corte territoriale ha infatti rigettato l'istanza della difesa limitandosi arilevare che la sospensione condizionale (concessa dal primo giudice) era diostacolo all’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, in quanto secondol'art. 58 della legge 689 del 1981 il giudice può applicare le pene sostitutive solose non ordina la sospensione condizionale.Si tratta di conclusione non condivisibile. Occorre infatti rilevare chel'articolo 58 della legge 689/81 nella formulazione di cui la Corte di appello hafatto applicazione – formulazione che contempla appunto la alternatività trasospensione condizionale e pene sostitutive – è stato introdotto solo dal D. Lgsn. 150 del 2022 (in vigore dal 30/12/2022); così come l'art. 61-bis (del pari invigore solo dal 30/12/2022), secondo il quale le disposizioni relative allasospensione condizionale della pena [,] non si applicano alle pene sostitutive.Questa Corte ha più volte affermato che in tema di pene sostitutive di penedetentive brevi, il divieto di farne applicazione nei casi in cui sia disposta altresìla sospensione condizionale della pena, previsto dall'art. 61-bis, legge 24novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata invigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la naturasostanziale della previsione con essa introdotta, il disposto di cui all'art. 2,comma quarto, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo,prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato (Sez. 3, n. 33149del 07/06/2024, V., Rv. 286751 – 01); norma più favorevole che èrappresentata dalla previgente formulazione degli artt. 53 ss. della legge n. 689del 1981 che viceversa prevedevano la cumulabilità con l'anzidetto beneficio, ovele sanzioni alternative fossero state concretamente applicabili (Sez. 4, n. 26557del 20/06/2024, Andreozzi, Rv. 286677 - 01). Nel caso in esame, i Giudici dimerito hanno omesso di considerare che il fatto per cui si procede è statocommesso nel 2017 e dunque allo stesso è applicabile, in quanto più favorevole,il regime normativo, all'epoca vigente, che consentiva di cumulare la sostituzionedella pena con la sospensione condizionale.5. Il quinto motivo di ricorso, avente ad oggetto la prescrizione del reato,oltre ad essere del tutto generico, è manifestamente infondato. Il reato siassume infatti commesso il 25/07/2017; il termine di prescrizione massima per ildelitto di ricettazione è pari, ex artt. 157 e 161 cod. pen., a 10 anni e verràdunque a scadere solo il 25/07/2027. Ad oggi il reato non è dunque prescritto.6. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va dunque annullatalimitatamente alla applicabilità della causa di punibilità di cui all'art. 131bis cod.pen. e delle pene sostitutive, con rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Palermo, la quale si atterrà nella decisione ai principi didiritto sopra indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. e allasostituzione della pena detentiva con rinvio per nuovo giudizio sui punti ad altrasezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibili i ricorsi nelresto.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21122/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris