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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15539/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04HAK6V nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché generico e manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che il motivo censura la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui non ha applicato le circostanze attenuanti generiche e non ha disapplicato la recidiva senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni spese dala Corte di appello, il quale, in termini di puntuale linearità ha valorizzato la complessiva gravità del fatto e i precedenti a carico del ricorrente, così da rendere il relativo giudizio di merito, immune da censure prospettabili sul piano logico-giuridico, non sindacabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04HAK6V nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché generico e manifestamente infondato; Considerato, in particolare, che il motivo censura la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui non ha applicato le circostanze attenuanti generiche e non ha disapplicato la recidiva senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni spese dala Corte di appello, il quale, in termini di puntuale linearità ha valorizzato la complessiva gravità del fatto e i precedenti a carico del ricorrente, così da rendere il relativo giudizio di merito, immune da censure prospettabili sul piano logico-giuridico, non sindacabile in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/
Sentenza Cassazione n. 15539/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris