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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29209/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 832-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 80188230587, in k\ persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] - GENOVA 95004670105, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 345/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 04/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 345/01/2020 della CTR per la Liguria con cui è stata confermata la decisione di primo grado, resa dalla C IP di Genova, la quale aveva accolto il ricorso promosso dal contribuente: quest'ultimo era invero insorto avverso un diniego di autotutela di invito al pagamento di un contributo unificato ordinario di euro 650,00, opposto dal TAR per la Liguria.

Oggetto del contendere non era il mancato versamento, essendo il contributo già stato corrisposto, quanto le sue modalità di versamento (modalità Lottomatica anziché con F24 Elide).

Presentata istanza di autotutela in ragione del versamento effettuato, il contribuente insorgeva avverso il successivo diniego.

Costituitosi in giudizio, l'Ufficio eccepiva la tardività del gravame, che avrebbe dovuto essere promosso avverso l'originario invito al pagamento, con eccezione respinta in entrambi i giudizi di merito.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, cui replica il contribuente con tempestivo controricorso.

Ric. 2021 n. 00832 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -2- CONSIDERATO Con l'unico motivo, il patrono erariale prospetta censura ex art. 360, co 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 per non aver la CTR accolto l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado, promosso avverso il provvedimento di autotutela notificato in data 27.07.2018 anziché l'invito al pagamento originario notificato in data 27.06.2018, avendo il contribuente fatto valere esclusivamente vizi propri dell'invito originario e senza censurare eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione.

Segnatamente la CTR aveva disatteso l'eccezione dell'Ufficio perché impossibilitata, al pari della CTI', ad eseguire un raffronto tra le motivazioni dei due provvedimenti, tenuto conto che alcuna delle due parti aveva prodotto in atti l'invito al pagamento originario.

Va primieramente rilevata l'inammissibilità della produzione documentale offerta da parte ricorrente mediante trascrizione, all'interno del ricorso, dell'originario invito al pagamento.

Infatti, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., possono essere versati in atti, successivamente al deposito del ricorso, solo i documenti che attengono alla sua ammissibilità e non anche quelli concernenti l'allegata fondatezza del medesimo (cfr. Cass., Sez. 3, 26.5.2020, n. 9685, Rv. 657689-01).

Occorre inoltre premette che questa Corte ha accolto il principio di impugnabilità degli atti resi in materia di tributi di qualunque genere, ivi compresi gli atti di esercizio dell'autotutela tributaria (cfr. Cass., S.U, n. 7388/2007), ed ancorché l'originario provvedimento sia divenuto già definitivo, fermo restando che in tali casi il contribuente non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo essendo la loro deduzione definitivamente preclusa.

In siffatti casi egli dovrà Ric. 2021 n. 00832 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -3- prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, ovverossia un interesse generale, travalicante quello individuale della parte in causa, concreto e specifico (cfr. Cass., V, n. 24652/2021).

Nella fattispecie in esame risulta che il contribuente abbia fondato il ricorso introduttivo su due profili di interesse generale, ossia l'applicabilità in via transitoria delle modalità di pagamento del contributo unificato secondo il metodo Lottomatica, come previsto dall'art. 1, co. 2, del d.m. del 27.06.2017, e la mancata comunicazione da parte degli organi preposti della conclusione dell'adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi.

Un tanto in disparte la circostanza che il gravame erariale poggia sulla motivazione dell'invito al pagamento originario, la cui acquisizione e sindacato nel presente giudizio di legittimità sono preclusi.

Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.cinquecentodieci/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 832-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 80188230587, in k\ persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] - GENOVA 95004670105, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 345/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 04/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 345/01/2020 della CTR per la Liguria con cui è stata confermata la decisione di primo grado, resa dalla C IP di Genova, la quale aveva accolto il ricorso promosso dal contribuente: quest'ultimo era invero insorto avverso un diniego di autotutela di invito al pagamento di un contributo unificato ordinario di euro 650,00, opposto dal TAR per la Liguria. Oggetto del contendere non era il mancato versamento, essendo il contributo già stato corrisposto, quanto le sue modalità di versamento (modalità Lottomatica anziché con F24 Elide). Presentata istanza di autotutela in ragione del versamento effettuato, il contribuente insorgeva avverso il successivo diniego. Costituitosi in giudizio, l'Ufficio eccepiva la tardività del gravame, che avrebbe dovuto essere promosso avverso l'originario invito al pagamento, con eccezione respinta in entrambi i giudizi di merito. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, cui replica il contribuente con tempestivo controricorso. Ric. 2021 n. 00832 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- CONSIDERATO Con l'unico motivo, il patrono erariale prospetta censura ex art. 360, co 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546/1992 per non aver la CTR accolto l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado, promosso avverso il provvedimento di autotutela notificato in data 27.07.2018 anziché l'invito al pagamento originario notificato in data 27.06.2018, avendo il contribuente fatto valere esclusivamente vizi propri dell'invito originario e senza censurare eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione. Segnatamente la CTR aveva disatteso l'eccezione dell'Ufficio perché impossibilitata, al pari della CTI', ad eseguire un raffronto tra le motivazioni dei due provvedimenti, tenuto conto che alcuna delle due parti aveva prodotto in atti l'invito al pagamento originario. Va primieramente rilevata l'inammissibilità della produzione documentale offerta da parte ricorrente mediante trascrizione, all'interno del ricorso, dell'originario invito al pagamento. Infatti, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., possono essere versati in atti, successivamente al deposito del ricorso, solo i documenti che attengono alla sua ammissibilità e non anche quelli concernenti l'allegata fondatezza del medesimo (cfr. Cass., Sez. 3, 26.5.2020, n. 9685, Rv. 657689-01). Occorre inoltre premette che questa Corte ha accolto il principio di impugnabilità degli atti resi in materia di tributi di qualunque genere, ivi compresi gli atti di esercizio dell'autotutela tributaria (cfr. Cass., S.U, n. 7388/2007), ed ancorché l'originario provvedimento sia divenuto già definitivo, fermo restando che in tali casi il contribuente non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo essendo la loro deduzione definitivamente preclusa. In siffatti casi egli dovrà Ric. 2021 n. 00832 sez. MT - ud. 05-07-2022 -3- prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto, ovverossia un interesse generale, travalicante quello individuale della parte in causa, concreto e specifico (cfr. Cass., V, n. 24652/2021). Nella fattispecie in esame risulta che il contribuente abbia fondato il ricorso introduttivo su due profili di interesse generale, ossia l'applicabilità in via transitoria delle modalità di pagamento del contributo unificato secondo il metodo Lottomatica, come previsto dall'art. 1, co. 2, del d.m. del 27.06.2017, e la mancata comunicazione da parte degli organi preposti della conclusione dell'adeguamento infrastrutturale dei sistemi informativi. Un tanto in disparte la circostanza che il gravame erariale poggia sulla motivazione dell'invito al pagamento originario, la cui acquisizione e sindacato nel presente giudizio di legittimità sono preclusi. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.cinquecentodieci/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come
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