CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14916/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DITRENTOLUCIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mattioni;-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 859/2024 depositatail 29/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11299/2025Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14916/2026Data pubblicazione 19/05/20261. Con sentenza n. 859/2024, pubblicata il 29 novembre 2024, la Corted’appello di Milano ha respinto l’appello proposto dalla ASSTMilano, che, in accoglimento della domanda degli odierni controricorrenti,ne aveva accertato il diritto a percepire, per ogni giorno di ferie goduto neiperiodi per ciascuno indicati, l’indennità di turno, l’indennità terapieintensive e operatorie e l’indennità malattie infettive.La sentenza ha inoltre accolto l’appello incidentale presentato dailavoratori (fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]),riconoscendo in loro favore l’incidenza sulla retribuzione feriale anchedell’indennità di lavoro notturno, l’indennità di lavoro festivo e l’indennitàdi pronta disponibilità e reperibilità.2. L’ASST ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado,con ricorso affidato a cinque motivi.3. I lavoratori resistono con controricorso.4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 7 della direttiva 2003/88/CE, 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, 36Cost., 2109 c.c., 44, commi 3 e 6 CCNL 1° settembre 1995, 86, commi 3e 6 del CCNL 2018.Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115, 116 c.p.c., 44, commi 3 e 6, CCNL 1° settembre 1995, 86,commi 3 e 6 del CCNL 2018.Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132, comma secondo, c.p.c., e 7 della direttiva 2003/88/CE.Numero registro generale 11299/2025Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14916/2026Data pubblicazione 19/05/2026Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE.Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 1375 c.c.2. I motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro strettaconnessione, sono infondati.3. La Corte d’appello di Milano ha fatto corretta applicazione dei principi,più volte affermati da questa Corte, secondo cui la nozione di retribuzioneda corrispondere durante il periodo di ferie del lavoratore comprendequalsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamentoall’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale eprofessionale del lavoratore (v. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 25528 del17/09/2025, Sez. L, Sentenza n. 25120 del 12/09/2025, Sez. L,Ordinanza n. 21589 del 27/07/2025, Sez. L, Sentenza n. 13932 del20/05/2024, Sez. L, Ordinanza n. 2674 del 29/01/2024, Sez. L, Sentenzan. 13425 del 17/05/2019).I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso diassicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmenteequiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sulrilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea adissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto conle prescrizioni del diritto dell'Unione europea (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams; CGUE 3.12.2018, C-385/17, [OSCURATO:PERSONA]). Qualsiasiincentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti arinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeoche si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo,anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questosenso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).Numero registro generale 11299/2025Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14916/2026Data pubblicazione 19/05/2026Nella specie, la sentenza impugnata ha esaminato le voci retributive di cuigli odierni controricorrenti avevano chiesto la corresponsione, ne haverificato il collegamento con le mansioni svolte e lo status professionalerivestito e ha riscontrato la potenzialità dissuasiva della loro mancatacorresponsione, attraverso un pertinente richiamo tanto allagiurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea quanto al suorecepimento in sede di legittimità.4. In senso contrario, non possono dirsi centrate le obiezioni di partericorrente.4.1. Anzitutto, va disatteso il rilievo, posto a base del primo e del secondomotivo, secondo cui la valutazione del collegamento tra la voce retributivae le mansioni svolte spetta in via esclusiva e insindacabile allacontrattazione collettiva, la quale, nel caso oggi in esame, avrebbe conchiarezza collegato l’erogazione delle indennità all’effettivo servizioprestato e dunque escluso la sua corresponsione durante le ferie.Si tratta di un argomento viziato da una chiara fallacia logica, posto che ilprimato del diritto dell’Unione europea, anche come interpretato dallagiurisprudenza della Corte di giustizia, impone, ricorrendone le condizioni,di disapplicare le norme interne, statali, regionali o pattizie che si ponganoin contrasto con esso o di interpretare tali norme alla luce del diritto Ue.Non basta che la contrattazione collettiva escluda una determinataindennità dalla retribuzione feriale per rendere legittima tale esclusione,dovendosi piuttosto prima stabilire se l’esclusione sia conforme al dirittodell’Unione europea.Non è pertanto riscontrabile alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.o delle singole norme dei contratti collettivi, avendo la Corte territorialeadottato la sua decisione sulla base delle prove raccolte, inclusi i contratticollettivi, debitamente riletti alla luce della giurisprudenza eurounitaria.4.2. Neppure si profila corretto affermare – come fa l’Azienda ricorrente– che la potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie derivante dallaNumero registro generale 11299/2025Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14916/2026Data pubblicazione 19/05/2026mancata percezione delle indennità oggetto del giudizio sia stata dedottain via apodittica e automatica dalla Corte territoriale.Al contrario, la Corte d’appello di Milano ha calcolato l’incidenza delleindennità sulla retribuzione complessiva dei due lavoratori, ne ha stimatola non irrisorietà e, richiamando altri propri precedenti, ne ha dedotto cheesse sono in grado di incidere sulla decisione se fruire o meno delle ferie,così ravvisando la dissuasività della mancata inclusione.Una volta esclusa l’apoditticità e dunque l’apparenza della motivazione, sitratta di un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.4.3. Vi è poi l’argomento secondo il quale la giurisprudenza della Corte digiustizia si sarebbe formata in ambiti ordinamentali nei quali le ferie sonorinunciabili e non sarebbe dunque applicabile nel sistema italiano, dovevige il principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (art. 36, terzocomma, Cost.).A tale argomento deve replicarsi che l’eventuale decurtazione, durante ilperiodo feriale, della retribuzione normalmente percepita può incideresulle scelte del lavoratore anche in termini diversi dalla totale rinuncia alleferie, che nell’ordinamento italiano costituiscono effettivamente un dirittoindisponibile e irrinunciabile, inducendolo a differire il momento digodimento delle ferie per non perdere in quel momento le voci retributiveritenute non comprese e così, anche in assenza della possibilità dimonetizzare le ferie, vedere condizionato e forzato il momento di fruizionedel riposo, a discapito della sua salute e della sicurezza sul lavoro.Come ha chiarito la Corte di giustizia Ue in più occasioni, «il diritto alleferie annuali, sancito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplicefinalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispettoall’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e,dall’altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione(sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven kasatsionen sad na RepublikaBulgaria e [OSCURATO:PERSONA] SpA, C‑762/18 e C‑37/19, EU:C:2020:504, puntoNumero registro generale 11299/2025Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14916/2026Data pubblicazione 19/05/202657 e la giurisprudenza ivi citata) ... Per questo motivo, è stato ritenutoche l’ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferieannuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendereeffettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando laretribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previstoall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore allaretribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoroeffettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferieannuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poichéciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della suaretribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C‑385/17,EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata)» (sentenza del13 gennaio 2022, C-514/20, DS c. Koch, § 30-34).4.4. Infine, l’ASST [OSCURATO:PERSONA] richiama, con il quinto motivo,un principio elaborato dalla Corte di giustizia anche nella suagiurisprudenza sulla retribuzione feriale, secondo il quale essa può essereindotta a limitare la possibilità per gli interessati di invocare unadisposizione dell’Unione europea, per come interpretata, al fine dirimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Il ricorsoa tale soluzione sarebbe possibile quando vi sia un rischio di graviripercussioni economiche dovute all’elevato numero di rapporti costituiti inbuona fede in base alla normativa ritenuta validamente vigente.Nel caso dell’ASST, che occupa centinaia di lavoratori in forza di contrattiindividuali stipulati in buona fede, la giurisprudenza della Corte di giustizianon potrebbe essere applicata, in quanto tali contratti si basano a lorovolta sulla base di disposizioni collettive, che distinguono esattamentequali voci retributive devono essere computate ai fini della retribuzioneferiale, nonché, almeno con riferimento ad alcune delle indennità oggettodel presente giudizio, su orientamenti applicativi conformi resi dall’Aran.Numero registro generale 11299/2025Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14916/2026Data pubblicazione 19/05/2026La mancata considerazione, da parte della sentenza impugnata, dellaintangibilità di previsioni contrattuali rispetto alle quali la parte datoriale sisia impegnata in buona fede determinerebbe, secondo la ricorrente, unaviolazione del principio di buona fede sancito dall’art. 1375 c.c.4.4.1. L’argomento non può essere condiviso.In termini generali, occorre ricordare che ogni pronuncia resa dalla Cortedi giustizia dell’Unione europea in sede di rinvio pregiudiziale «ha valorenon costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che isuoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigoredella norma interpretata» (ex multis, Corte di giustizia dell’Unione europea12 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA], in causa C‑514/24, 10 marzo 2022,in causa C-177/20, Grossmania, punto 41; 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, [OSCURATO:PERSONA] eGen).La giurisprudenza della Corte di giustizia sulla retribuzione ferialeinterpreta dunque l’art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE nel significato cheesso ha fin dalla data di sua approvazione.In questo senso deve essere dunque letto, e condiviso, il passaggio dellasentenza impugnata (pagg. 11-12) in cui la Corte territoriale ha affermatoche i principi affermati dalla Corte di giustizia risalgono a un periodoampiamente antecedente l’instaurazione del giudizio e ben possono essereopposti all’odierna ricorrente.4.4.2. Quanto al principio richiamato dalla ricorrente, secondo il qualeesisterebbe la possibilità di limitare gli effetti temporali di una sentenzadella Corte di giustizia quando essa abbia l’effetto di rimettere discussionerapporti giuridici costituiti in buona fede e possa determinare graviripercussioni economiche, si tratta di un principio indubbiamente esistentenella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, la cui applicazione ètuttavia subordinata a precise condizioni, che nella specie non ricorrono.Anzitutto, la Corte di giustizia afferma che la graduazione temporale deglieffetti delle proprie pronunce riveste carattere eccezionale e può essereNumero registro generale 11299/2025Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14916/2026Data pubblicazione 19/05/2026disposta solo previa rigorosa verifica dell’esistenza delle due condizionisopra richiamate, ossia vi deve essere costituzione dei rapporti in buonafede e gravi ripercussioni economiche vi devono essere rapporti costituitia buona fede (oltre a Corte di giustizia dell’Unione europea 13 dicembre2018, C-385/17, [OSCURATO:PERSONA], citata dalla ricorrente, si vedano lesentenze 20 dicembre 2017, in causa C-516/16, ETG, punto 89, 27febbraio 2014, in causa C-82/12, [OSCURATO:PERSONA] SL, punto 41).Inoltre, la stessa giurisprudenza di Lussemburgo precisa che «spetta soloalla Corte, alla luce dell’esigenza fondamentale dell’applicazione uniformee generale del diritto dell’Unione, decidere sulle limitazioni nel tempo daapportare all’interpretazione che essa fornisce» (Corte di giustiziadell’Unione europea, sentenza 21 dicembre 2016, in cause riuniteC-154/15, C-307/15 e C-308/15, [OSCURATO:PERSONA] e altri, punto 70; nellostesso senso, sentenze 6 marzo 2007, in causa C-292/04, Meilicke e altri,punto 37; 28 settembre 1994, in causa C-57/93, Vroege, punto 31; 2febbraio 1988, in causa 309/85, Barra e altri, punto 13; 27 marzo 1980,in causa 61/79, Amministrazione delle finanze dello Stato, punto 18). E laCorte di giustizia può farlo esclusivamente «nella sentenza stessa chestatuisce sull’interpretazione richiesta», a garanzia della «parità ditrattamento degli Stati membri e degli altri soggetti dell’ordinamento neiconfronti di tale diritto», nonché nel rispetto degli «obblighi derivanti dalprincipio della certezza del diritto» (Corte di giustizia dell’Unione europea,sentenza 6 marzo 2007, in causa C-292/04, Meilicke e altri, punto 37).4.4.3. Tali corollari del principio richiamato dalla ricorrente, che a livellointerno sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 263del 2022, impediscono di giungere alle conclusioni suggerite nel quintomotivo di ricorso, posto che nessuna delle sentenze della Corte di giustiziasulla retribuzione feriale, tantomeno la sentenza Hein citata dallaricorrente, ha mai accolto l’istanza di graduare gli effetti temporali dellapronuncia stessa.Numero registro generale 11299/2025Numero sezionale 2207/2026Numero di raccolta generale 14916/2026Data pubblicazione 19/05/2026È impossibile per il giudice comune – e a ben vedere lo sarebbe anche peril legislatore nazionale – procedere in via autonoma a temperare gli effettidella giurisprudenza eurounitaria, consentendo all’ASST di non calcolare leindennità oggetto di questo giudizio nella retribuzione feriale per ilsemplice fatto che tale condotta sarebbe conforme al principio di buonafede in executivis di cui all’art. 1375 c.c.In realtà, quella giurisprudenza attribuisce ex tunc all’art. 7 della direttivan. 2003/88/CE il significato di imporre il calcolo delle indennità nellaretribuzione feriale e rende, dunque, la condotta datoriale di mancatacorresponsione tutt’altro che conforme a buona fede, qualificandola alcontrario in termini di inadempimento di obblighi già contenuti neicontratti, come integrati dal diritto euronitario.5. Il ricorso va in conclusione rigettato.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 6.000,00 percompensi professionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso dellespese generali del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2026.La PresidenteIrene Tricomi