CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 44848/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO ai 1. La Corte '<appello di Venezia, con sentenza in data 21 dicembre 2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Treviso, in data 11 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna in relazione al reato di cui all' art. 76, comma 2, dl. n. 159 del 2011 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i motivi che seguono. - Erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 cod. pen. Lamenta, in particolare, che il giudizio di responsabilità sia stato fondato solo sulla testimonianza dell'agente della polizia stradale senza considerare che poteva avere sbagliato nell'osservazione degli eventi. - Manifesta illogicità della motivazione relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. 3.1. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. U., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione e non consente al giudice della legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez 4, n. 20245 del 28/04/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 234099). Quanto, alla configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (da ultimo Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406) Il primo motivo proposto tende, invece, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento anche con riferimento alla credibilità della prova testimoniale, peraltro contestata dal ricorrente con argomentazioni generiche meramente confutative. 3.2. Il secondo motivo sollecita una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione da parte del giudice del merito non risulta essere il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Si tratta di valutazione inibita al giudice della legittimità. Infatti, La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.t pen. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, deo. 2014, Ferrario, Rv. 259142), Nel caso di specie non ricorre alcuna incongruenza nell'apparato argomentativo a sostegno della dosimetria della pena che è stata determinata nella misura minima. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore, della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Casa