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CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24115/2026

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n persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2738 - controricorrente -avverso la sentenza n. 107/2023 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 14/03/2023 R.G.N. 849/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026Data pubblicazione 27/07/20261.

Con sentenza n. 195/2022 il Tribunale di Pavia avevarigettato l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al decreto delmedesimo Tribunale che, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], avevaad essa ingiunto il pagamento della somma di € 19.000,00, oltreaccessori, per saldo del dovuto a fronte di concordata attività,aggiuntiva rispetto al lavoro ordinario in azienda, di migrazionedati di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di archiviazione dati di [OSCURATO:SOCIETA]in un formato testo o excel leggibile come tabelle di applicazioniquali [OSCURATO:PERSONA]; ed aveva confermato il decreto ingiuntivoopposto, condannando l’opponente al pagamento delle spese digiudizio, come liquidate.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diMilano, in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la suddetta sentenza e in sua riforma, revocavail decreto ingiuntivo n. 127/2020 emesso dal Tribunale di Pavia;condannava l’appellato alla restituzione della somma percepitain esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e alla rifusionedelle spese del doppio grado del giudizio, come liquidate.3.

Per quanto qui interessa, la Corte, riferito lo svolgimentodel primo grado, esaminava le risultanze documentali e ledeposizioni dei testi escussi in secondo grado, e concludeva chetali prove non lasciavano dubbi sulla sussistenzadell’inadempimento dell’obbligazione oggetto di causa da partedel dott. [OSCURATO:PERSONA] o quanto meno che l’opposto non aveva assoltoall’onere della prova sullo stesso gravante dell’esattoadempimento.Numero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/20264.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha prNoumpeoros dti ora ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e successivamemoria.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso esuccessiva memoria.6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazionedell’art. 244 c.p.c. per l’illegittima ammissione della provatestimoniale in mancanza dei requisiti prescritti dalla norma,con conseguente illegittimo utilizzo delle risultanze della stessain sede di decisione”.2.

Il primo motivo è inammissibile.3.

Come risulta dallo svolgimento della doglianza (allepagg. 10-13 del ricorso per cassazione), il ricorrente si duoledell’ammissione, da parte della Corte d’appello, della “provatestimoniale dedotta dall’appellante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, insostenuta violazione dell’art. 244 c.p.c. dove richiede “laindicazione specifica delle persone da interrogare”.

Tantoperché nel ricorso d’appello la società aveva “omesso di indicarei testimoni da interrogare nelle conclusioni istruttorieformulate”, trascritte alle pagg. 5-7 del ricorso per cassazione;il che era stato da lui tempestivamente eccepito nella propriamemoria di costituzione in secondo grado.4.

In primo luogo, rileva il Collegio che nel primo motivo,al pari negli altri motivi, sia nella sintesi di parte (a pag. 2 delNumero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026ricorso in esame) che nella sua esposizione, non sono inNduimcearot di i iral ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026mezzo di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c. cui ricondurre lacensura, né il vizio in esso fatto valere; laddove il ricorso percassazione deve essere articolato in specifiche censurericonducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno deicinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1,c.p.c., sicché, pur senza la necessità di adozione di formulesacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predettimotivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezzai vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglianormativa (così Cass., sez. un., 8.11.2021, n. 32415).In particolare, nota il Collegio che il ricorrente, anchenell’esposizione di tale censura, non deduce una nullità dellasentenza o del procedimento ex art. 360, comma primo, n. 4),c.p.c., in ragione della dedotta inammissibilità della provatestimoniale richiesta dall’appellante.4.1.

Occorre, inoltre, rilevare che lo stesso ricorrentericonosce che “in primo grado la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.aveva ritualmente dedotto il mezzo istruttorio, indicando inominativi dei possibili testimoni” (così a pag. 11 del ricorso)”.Ha comprovato, poi, il ricorrente di essersi opposto alleistanze istruttorie avverse, nel costituirsi in secondo grado,deducendone l’inammissibilità “per mancata indicazione deitestimoni, con conseguente violazione del disposto dell’art. 244c.p.c., tale da rendere non ammissibile il richiesto mezzoistruttorio” (così a pag. 7 della memoria di costituzionedell’allora appellato).Non considera, tuttavia, il ricorrente per cassazione che nelricorso in appello della società che egli stesso ha depositato inNumero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026questa sede si legge (a pag. 11): “Qui si reitera la richNieumsetrao ddi rai ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026ammissione prova in quanto, vista la sentenza appellata, leprove acquisite risultano insufficienti ed è indispensabileraggiungere la verità materiale dei fatti con l’ammissione delleprove già dedotte nel primo grado del giudizio”.Inoltre, non tiene conto del dato che la Corte d’appello nonaveva ammesso solo la prova testimoniale richiesta dall’alloraappellante società, bensì, come riferisce lo stesso ricorrente (apag. 8 del ricorso per cassazione), con l’ordinanza depositata indata 8.11.2022, ”Ritenuta l’indispensabilità della prova ai finidella decisione”, aveva ammesso “la prova per testi così comearticolata nei rispettivi atti dalle parti, espunte le circostanzedocumentali e valutative, ammettendo due testi per parte,anche, a prova contraria, sui medesimi capitoli”.E’ perciò evidente che la Corte distrettuale, sia pure suanaloga sollecitazione di parte, aveva esercitato i propri poteriistruttori officiosi di cui all’art. 437, secondo comma, c.p.c. inordine all’ammissione di una prova testimoniale ritenutaindispensabile, già richiesta in prime cure da ambo le parti, coniniziale indicazione dei testi da escutere da parte della societàopponente, per quello che qui rileva; ma il ricorrente in questasede non denuncia la violazione dell’art. 437 c.p.c. da partedella Corte di merito.4.2.

Nota, infine, il Collegio che il ricorrente nemmenodeduce in questa sede che egli, una volta assunta la provatestimoniale, avesse formulato o reiterato eccezione alcuna ariguardo all’udienza di discussione del 6.2.2023 in cui la causafu discussa prima di essere decisa.Numero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/20265.

Conclusivamente, il primo motivo difetta del tuNtutmoe rod dei rai ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026requisiti di specificità e pertinenza.6.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Violazionedell’art. 115 c.p.c. per aver omesso di considerare il principio dinon contestazione (tanto con riferimento all’assenza dicontestazioni da parte datoriale all’operato del lavoratore in untermine ragionevole dalla conclusione del rapporto, quanto inrelazione alla mancata contestazione in giudizio da parte dellasocietà del contenuto del documento 13 di parte [OSCURATO:PERSONA])”.7.

Tale motivo, parimenti non ricondotto dalla parte adalcuna delle ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c., èinammissibile.7.1.

Come risulta confermato dall’esposizione della censura(v. pagg. 13-14 del ricorso), essa si riferisce a due aspetti deltutto diversi.Da un primo punto di vista, il ricorrente deduce che: “Lapronuncia ha omesso di considerare che il termine perl’adempimento delle attività aggiuntive richieste dal dott. [OSCURATO:PERSONA] con la data del suo pensionamento, ossia con la datadel 31 luglio 2019 (come da scrittura privata del 25/10/2018riassunta nel motivo I), e che nessuna contestazione è maipervenuta al lavoratore né alla data predetta, nésuccessivamente, fino a quando il suddetto ha richiesto ilpagamento del saldo pattuito nel febbraio dell’anno 2020 (conlettera del 14/2/2020 prodotta quale doc. 04): circostanzaquesta che l’esponente aveva evidenziato anche in sede dimemoria di costituzione nel giudizio d’appello (pagine 5 e 6),Numero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026onde sottolineare la correttezza del proprio opeNraumteoro di era ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026l’esecuzione delle prestazioni richiestegli nella citata scrittura”.7.2.

Orbene, tali deduzioni non sono fatte valere dalricorrente con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5)c.p.c. (“per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti”), nel qual caso,del resto, il ricorrente avrebbe dovuto, non solo indicare il fattostorico ed il dato da cui esso risulti esistente, ma anche il comeed il quando esso abbia formato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua decisività (così, ex plurimis,Cass., sez. un., 30.7.2021, n. 21973; n. 8053/2014).7.3.

È evidente, comunque, che la censura in parte qua nonè riferibile a “fatti non specificamente contestati dalla parte noncostituita”, vale a dire, ad una mancata contestazione ingiudizio, ex art. 115, comma primo, c.p.c.Invece, il ricorrente si riferisce ad un aspettopreprocessuale e del mondo del diritto sostanziale, vale a dire,al dato che prima del giudizio la società non gli avesse“contestato”, nel senso di “addebitato”, il mancato, incompletoo inesatto adempimento delle attività aggiuntive richiestegligiusta la scrittura privata del 25.10.2018.8.

Ma anche il secondo aspetto in cui si articola la censuranon rientra nell’area di applicazione del principio di non specificacontestazione ex art. 115, comma primo, c.p.c.Sul punto, invero, il secondo motivo attiene non ad unamancata contestazione di un fatto, bensì alla dedotta mancatacontestazione “del contenuto del documento 13 di parte [OSCURATO:PERSONA]”.Numero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/20269.

In definitiva, è chiaro che la doglianza si traduceN uimne ruo ndi ara ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026critica (parziale, peraltro) dell’apprezzamento delle risultanzeprocessuali operato dai giudici di secondo grado, ivi compreso ildoc. 13 cui specificamente si riferisce il ricorrente (v. in extensopagg. 4-6 dell’impugnata sentenza); critica non consentita neitermini proposti in questa sede di legittimità.10.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: “Violazionedegli artt. 2099 e 2697 comma 2 c.c. per aver imposto allavoratore l’onere di provare l’esattezza della prestazionelavorativa effettuata”.11.

Il motivo, da ricondurre all’ipotesi di cui all’art. 360,comma primo, n. 3), c.p.c. pur in difetto d’indicazioni di parte,è infondato.12.

Alcuna illegittima inversione dell’onere della prova è,infatti, riscontrabile nell’impugnata sentenza in violazionedell’art. 2697 c.c.12.1.

Non considera il ricorrente che il saldo del compensodi cui si discute non rientrava affatto nell’ordinaria retribuzione“stabilita a tempo o a cottimo” di cui all’art. 2099 c.c., cui puresi riferisce il ricorrente.Al contrario, come ben messo in luce nell’impugnatasentenza (v. anzitutto pagg. 2-3), secondo la stessaprospettazione del lavoratore, istante in via monitoria, il saldodel compenso da lui rivendicato trovava la sua unica fonte(contrattuale) specifica nella scrittura privata in data25.10.2018, nella quale: “[OSCURATO:PERSONA] … si impegnava ariconoscere al proprio dipendente dott. [OSCURATO:PERSONA] la somma lordadi euro 38.000,00 a titolo di compenso aggiuntivo, connessaNumero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026all’attività di trasferimento, archiviazione e migrazioneN udmaertoi d i –ra ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026contenute nelle banche dati di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di CBLs.p.a.”, prevedendosi “che l’importo di euro 38.000,00 sarebbestato corrisposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in due rate:la prima di euro 19.000,00 alla data di presentazione delledimissioni del dott. [OSCURATO:PERSONA] per il collocamento in pensionamento;la seconda di euro 19.000,00 alla cessazione del rapporto dilavoro dipendente vale a dire al 31 luglio 2019”.12.2.

Nota allora il Collegio che si trattava, quindi, di un“compenso aggiuntivo”, così a più riprese denominato alle pagg.3-4 della menzionata scrittura, “per l’ulteriore attività svolta,considerati gli incarichi affidatigli”, ed ivi in dettaglio specificati;un compenso, dunque, all’evidenza sganciato da qualsivogliatabella o parametro della retribuzione in ipotesi stabilitanell’originario contratto individuale di lavoro o di quella dovutain base ad un qualsiasi contratto collettivo applicato al rapporto(cui non si fa il benché minimo cenno nel testo della scrittura),magari secondo l’inquadramento del lavoratore.

Si trattava,piuttosto, di un compenso “aggiuntivo” liberamente concordatodalle parti, prescindendo completamente da tutto quantoinnanzi, e determinato in una cifra fissa (da erogare in “duerate”), quale corrispettivo delle specifiche attività in questione.Attività, quindi, che la Corte aveva incensurabilmente descrittoquale “aggiuntiva rispetto al lavoro ordinario in azienda” (così apag. 2 dell’impugnata sentenza), visto che lo stesso ricorrentetuttora parla di “attività aggiuntive richieste al dott. [OSCURATO:PERSONA]”(così, ad es., a pag. 13 del ricorso per cassazione).13.

Indi, la Corte territoriale ha ricordato che: “Afondamento della propria opposizione [OSCURATO:PERSONA] srllamentava il mancato espletamento di gran parte del lavoroNumero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026concordato che inderogabilmente avrebbe dovuto Nuemsesroe dri era ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026completato entro il 31 luglio 2019, data in cui il dipendentematurava il diritto alla pensione”.Incensurabilmente, perciò, in base a tali premesse fattuali,la stessa Corte ha preso le mosse “dal quadro processualeprincipale che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,vede invertirsi la posizione solo processuale delle parti nel sensoche colui che propone l’opposizione al decreto ingiuntivo riveste,solo formalmente, la veste di “attore”, trovandosi nellamedesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora ildecreto non fosse stato mai pronunciato”.Ha, perciò, argomentato:“L’opposizione vale solo a invertire l’onere di instaurazioneformale del contradditorio, senza influire, né modificare laposizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.Da tale assunto discende che, il creditore opposto deveallegare e provare il proprio credito nel giudizio principale.

E ciòin maniera certamente più completa ed esaustiva di quantoabbia già fatto nel corso della procedura di ingiunzione, soggettaad oneri e cognizioni sommarie.Il giudice investito dell’opposizione non deve, infatti,limitarsi a stabilire se l’ingiunzione è stata correttamenteemessa, ma deve accertare il fondamento della pretesa fattavalere con il ricorso per ingiunzione, quindi valutare l’ an ed ilquantum della pretesa del creditore.Numero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026Nel caso concreto, a fronte dell’allegazione dell’oppNoumneeron dti era ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026dell’inadempimento, parte opposta ha soltanto asserito, ma nondimostrato, il proprio esatto adempimento”.14.

Alla stregua delle superiori osservazioni circa il precipuotitolo che il lavoratore istante aveva posto a fondamento delproprio credito le conclusioni, poi, definitivamente tratte daigiudici di secondo grado, in base al proprio accertamentoprobatorio, si sottraggono a qualsiasi censura.15.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia: “Violazionedegli artt. 1362, 2099, 2100, 2101 c.c. e 115 c.p.c. per non averinterpretato la volontà dei contraenti con la scrittura del25.10.2018, con riferimento alla funzione e natura delcompenso aggiuntivo ivi pattuito ed al valore economicoidrico”.16.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.17.

Già si è detto perché non sia riscontrabilenell’impugnata sentenza alcuna violazione dell’art. 2099 c.c. edell’art. 115 c.p.c.; né nello svolgimento della censura ora inesame il ricorrente ne deduce la violazione in ordine a profilidiversi da quelli già vagliati.17.1.

Non illustra minimamente il ricorrente perché giudichiviolati (anche) gli artt. 2100 e 2101 c.c. in tema di “Tariffe dicottimo”, cui, peraltro, non si è fatto alcun cenno, a quantoconsta, nel doppio grado di giudizio nel merito, con conseguentenovità della censura.18.

D’altronde, la doglianza afferisce essenzialmenteall’interpretazione della scrittura privata del 25.10.2018, inNumero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026ordine alla quale, peraltro, il ricorrente lamenta la violaziNounmeer od dei rai ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026soli criteri ermeneutici legali di cui all’art. 1362 c.c.18.1.

Più nello specifico, il ricorrente, dopo aver trascrittoin ricorso l’intero testo di detta scrittura, assume che si evinceche l’obbligazione principale richiesta al dipendente consistevanell’operazione di migrazione dei dati relativi alle utenze gas,come si legge nei primi due capi di pagina 3 della scritturaprivata, richiamati dall’articolo 1 della stessa, ove vienetestualmente previsto quanto segue: “al fine di procedere aduna corretta ed efficace operazione informatica di trasferimentodei dati da [OSCURATO:PERSONA] a ASM [OSCURATO:PERSONA], sarà necessarioeffettuare operazioni in “parallelo” per consentire la verificadella migrazione dei dati, la programmazione dei piani diformazione del personale e di back office a riguardo al nuovoutilizzo del software, permettendo, contemporaneamente,l’operatività dell’attuale sistema informatico di Lomellina GasSrL, aggiornando con le nuove disposizioni che verrannoemanate: [OSCURATO:PERSONA] intende riconoscere al [OSCURATO:PERSONA].

RobertoPugno un compenso aggiuntivo per l’ulteriore attività svolte,considerati gli incarichi affidatigli” .

Da tanto il ricorrente trae“la conclusione di ritenere, sulla scorta dell’interpretazione delcontratto in conformità al dettato dell’art. 1362 c.c., che lacorresponsione dell’importo aggiuntivo fosse collegataall’espletamento della complessa attività di migrazione dei datirelativi all’utenze gas, comportante del resto una serie diincombenze richiedenti il compimento di operazioni di concertocon l BLS Consulting, società incaricata della gestione del nuovoprogramma software”.Secondo il ricorrente, infatti, “E’ ben vero che con lascrittura privata del 25.10.2018 veniva regolato il compimentoNumero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026di due attività affidate al lavoratore – la migrazione dNuemi erdo adi trai ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026relativi al servizio gas e l’archiviazione dei dati relativi al servizioidrico – ma è altrettanto vero che la prima operazione risultavaquella giustificatrice dell’erogazione del compenso aggiuntivo dieuro 38.000,00, come testé evidenziato”.Infine, aggiunge “che le obbligazioni poste a carico dellavoratore … non potevano che essere definite quali obbligazionidi mezzi e non di risultato, …”.19.

Ebbene, anche tale attuale tesi esegetica del ricorrentepresenta profili d’inammissibilità nella misura in cui neppure èdedotto che fosse stata da lui sostenuta nei gradi di merito e, inparticolare, per quello che qui più rileva, in secondo grado,rappresentando così una questione nuova non ammissibile insede di legittimità (v. per tutte Cass., sez. un., 27.1.2020, n.1718).20.

In ogni caso, la tesi è priva del benché minimofondamento nel merito interpretativo del testo della scrittura del25.10.2018.Invero, l’art. 2 della scrittura di natura evidentementecontrattuale è oltremodo chiaro nello stabilire che il “compensoaggiuntivo pari a euro 38.000,00 (euro trentottomila/00) lordi,oneri indiretti e differiti inclusi”, era “per l’attività di migrazionedei dati contenuti nelle banche dati di [OSCURATO:PERSONA] srl ad [OSCURATO:SOCIETA] e per il processo di archiviazione dei dati di CBLSpa”, come ribadito nel successivo art. 3, stabilendosi, inoltre,negli artt. 4 e 5 che ambo dette attività dovessero terminare“tassativamente ed inderogabilmente entro e non oltre” l’unicotermine del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026La tesi attuale del ricorrente s’imbatte nel piano rilieNvumoe roc hdi era ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026- ai fini della ricerca della “comune intenzione delle parti” ex art.1362, comma primo, c.c., anche secondo l’ulteriore canoneermeneutico legale della “Interpretazione complessiva delleclausole”, ai sensi dell’art. 1363 c.c. -, l’ultima premessa cheprecede la parte dispositiva dell’accordo, come le altrerichiamate quale “parte integrante” all’art. 1, recita: “- che ilprocesso di archiviazione dei dati di [OSCURATO:PERSONA] e di CBL Spain un formato testo o Excel leggibile come tabelle, daapplicazioni quali [OSCURATO:PERSONA] dovrà essere conclusotassativamente e inderogabilmente entro e non oltre la data del31/07/2019”.

In tal senso, perciò si spiega, tra l’altro, chel’accordo vide la partecipazione e la sottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] anche nella qualità di amministratore unicodella [OSCURATO:SOCIETA]. (oltre che dell’altra società datrice di lavoro delPugno).Ergo, è insostenibile l’assunto che la sola attività dimigrazione suddetta fosse quella “principale” e produttiva delpattuito compenso: tale corrispettivo era stabilito per tutte le21.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, è tenuto al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese delNumero registro generale 11594/2023giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in €N umero sezionale 2738/2026Numero di raccolta generale 24115/20263.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettarioData pubblicazione 27/07/2026delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteCarla Ponterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2738 - controricorrente -avverso la sentenza n. 107/2023 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 14/03/2023 R.G.N. 849/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026Data pubblicazione 27/07/20261. Con sentenza n. 195/2022 il Tribunale di Pavia avevarigettato l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al decreto delmedesimo Tribunale che, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], avevaad essa ingiunto il pagamento della somma di € 19.000,00, oltreaccessori, per saldo del dovuto a fronte di concordata attività,aggiuntiva rispetto al lavoro ordinario in azienda, di migrazionedati di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di archiviazione dati di [OSCURATO:SOCIETA]in un formato testo o excel leggibile come tabelle di applicazioniquali [OSCURATO:PERSONA]; ed aveva confermato il decreto ingiuntivoopposto, condannando l’opponente al pagamento delle spese digiudizio, come liquidate.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diMilano, in accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la suddetta sentenza e in sua riforma, revocavail decreto ingiuntivo n. 127/2020 emesso dal Tribunale di Pavia;condannava l’appellato alla restituzione della somma percepitain esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e alla rifusionedelle spese del doppio grado del giudizio, come liquidate.3. Per quanto qui interessa, la Corte, riferito lo svolgimentodel primo grado, esaminava le risultanze documentali e ledeposizioni dei testi escussi in secondo grado, e concludeva chetali prove non lasciavano dubbi sulla sussistenzadell’inadempimento dell’obbligazione oggetto di causa da partedel dott. [OSCURATO:PERSONA] o quanto meno che l’opposto non aveva assoltoall’onere della prova sullo stesso gravante dell’esattoadempimento.Numero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/20264. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha prNoumpeoros dti ora ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi e successivamemoria.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso esuccessiva memoria.6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazionedell’art. 244 c.p.c. per l’illegittima ammissione della provatestimoniale in mancanza dei requisiti prescritti dalla norma,con conseguente illegittimo utilizzo delle risultanze della stessain sede di decisione”.2. Il primo motivo è inammissibile.3. Come risulta dallo svolgimento della doglianza (allepagg. 10-13 del ricorso per cassazione), il ricorrente si duoledell’ammissione, da parte della Corte d’appello, della “provatestimoniale dedotta dall’appellante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, insostenuta violazione dell’art. 244 c.p.c. dove richiede “laindicazione specifica delle persone da interrogare”. Tantoperché nel ricorso d’appello la società aveva “omesso di indicarei testimoni da interrogare nelle conclusioni istruttorieformulate”, trascritte alle pagg. 5-7 del ricorso per cassazione;il che era stato da lui tempestivamente eccepito nella propriamemoria di costituzione in secondo grado.4. In primo luogo, rileva il Collegio che nel primo motivo,al pari negli altri motivi, sia nella sintesi di parte (a pag. 2 delNumero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026ricorso in esame) che nella sua esposizione, non sono inNduimcearot di i iral ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026mezzo di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c. cui ricondurre lacensura, né il vizio in esso fatto valere; laddove il ricorso percassazione deve essere articolato in specifiche censurericonducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno deicinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1,c.p.c., sicché, pur senza la necessità di adozione di formulesacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predettimotivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezzai vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglianormativa (così Cass., sez. un., 8.11.2021, n. 32415).In particolare, nota il Collegio che il ricorrente, anchenell’esposizione di tale censura, non deduce una nullità dellasentenza o del procedimento ex art. 360, comma primo, n. 4),c.p.c., in ragione della dedotta inammissibilità della provatestimoniale richiesta dall’appellante.4.1. Occorre, inoltre, rilevare che lo stesso ricorrentericonosce che “in primo grado la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.aveva ritualmente dedotto il mezzo istruttorio, indicando inominativi dei possibili testimoni” (così a pag. 11 del ricorso)”.Ha comprovato, poi, il ricorrente di essersi opposto alleistanze istruttorie avverse, nel costituirsi in secondo grado,deducendone l’inammissibilità “per mancata indicazione deitestimoni, con conseguente violazione del disposto dell’art. 244c.p.c., tale da rendere non ammissibile il richiesto mezzoistruttorio” (così a pag. 7 della memoria di costituzionedell’allora appellato).Non considera, tuttavia, il ricorrente per cassazione che nelricorso in appello della società che egli stesso ha depositato inNumero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026questa sede si legge (a pag. 11): “Qui si reitera la richNieumsetrao ddi rai ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026ammissione prova in quanto, vista la sentenza appellata, leprove acquisite risultano insufficienti ed è indispensabileraggiungere la verità materiale dei fatti con l’ammissione delleprove già dedotte nel primo grado del giudizio”.Inoltre, non tiene conto del dato che la Corte d’appello nonaveva ammesso solo la prova testimoniale richiesta dall’alloraappellante società, bensì, come riferisce lo stesso ricorrente (apag. 8 del ricorso per cassazione), con l’ordinanza depositata indata 8.11.2022, ”Ritenuta l’indispensabilità della prova ai finidella decisione”, aveva ammesso “la prova per testi così comearticolata nei rispettivi atti dalle parti, espunte le circostanzedocumentali e valutative, ammettendo due testi per parte,anche, a prova contraria, sui medesimi capitoli”.E’ perciò evidente che la Corte distrettuale, sia pure suanaloga sollecitazione di parte, aveva esercitato i propri poteriistruttori officiosi di cui all’art. 437, secondo comma, c.p.c. inordine all’ammissione di una prova testimoniale ritenutaindispensabile, già richiesta in prime cure da ambo le parti, coniniziale indicazione dei testi da escutere da parte della societàopponente, per quello che qui rileva; ma il ricorrente in questasede non denuncia la violazione dell’art. 437 c.p.c. da partedella Corte di merito.4.2. Nota, infine, il Collegio che il ricorrente nemmenodeduce in questa sede che egli, una volta assunta la provatestimoniale, avesse formulato o reiterato eccezione alcuna ariguardo all’udienza di discussione del 6.2.2023 in cui la causafu discussa prima di essere decisa.Numero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/20265. Conclusivamente, il primo motivo difetta del tuNtutmoe rod dei rai ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026requisiti di specificità e pertinenza.6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Violazionedell’art. 115 c.p.c. per aver omesso di considerare il principio dinon contestazione (tanto con riferimento all’assenza dicontestazioni da parte datoriale all’operato del lavoratore in untermine ragionevole dalla conclusione del rapporto, quanto inrelazione alla mancata contestazione in giudizio da parte dellasocietà del contenuto del documento 13 di parte [OSCURATO:PERSONA])”.7. Tale motivo, parimenti non ricondotto dalla parte adalcuna delle ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c., èinammissibile.7.1. Come risulta confermato dall’esposizione della censura(v. pagg. 13-14 del ricorso), essa si riferisce a due aspetti deltutto diversi.Da un primo punto di vista, il ricorrente deduce che: “Lapronuncia ha omesso di considerare che il termine perl’adempimento delle attività aggiuntive richieste dal dott. [OSCURATO:PERSONA] con la data del suo pensionamento, ossia con la datadel 31 luglio 2019 (come da scrittura privata del 25/10/2018riassunta nel motivo I), e che nessuna contestazione è maipervenuta al lavoratore né alla data predetta, nésuccessivamente, fino a quando il suddetto ha richiesto ilpagamento del saldo pattuito nel febbraio dell’anno 2020 (conlettera del 14/2/2020 prodotta quale doc. 04): circostanzaquesta che l’esponente aveva evidenziato anche in sede dimemoria di costituzione nel giudizio d’appello (pagine 5 e 6),Numero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026onde sottolineare la correttezza del proprio opeNraumteoro di era ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026l’esecuzione delle prestazioni richiestegli nella citata scrittura”.7.2. Orbene, tali deduzioni non sono fatte valere dalricorrente con il mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5)c.p.c. (“per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti”), nel qual caso,del resto, il ricorrente avrebbe dovuto, non solo indicare il fattostorico ed il dato da cui esso risulti esistente, ma anche il comeed il quando esso abbia formato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua decisività (così, ex plurimis,Cass., sez. un., 30.7.2021, n. 21973; n. 8053/2014).7.3. È evidente, comunque, che la censura in parte qua nonè riferibile a “fatti non specificamente contestati dalla parte noncostituita”, vale a dire, ad una mancata contestazione ingiudizio, ex art. 115, comma primo, c.p.c.Invece, il ricorrente si riferisce ad un aspettopreprocessuale e del mondo del diritto sostanziale, vale a dire,al dato che prima del giudizio la società non gli avesse“contestato”, nel senso di “addebitato”, il mancato, incompletoo inesatto adempimento delle attività aggiuntive richiestegligiusta la scrittura privata del 25.10.2018.8. Ma anche il secondo aspetto in cui si articola la censuranon rientra nell’area di applicazione del principio di non specificacontestazione ex art. 115, comma primo, c.p.c.Sul punto, invero, il secondo motivo attiene non ad unamancata contestazione di un fatto, bensì alla dedotta mancatacontestazione “del contenuto del documento 13 di parte [OSCURATO:PERSONA]”.Numero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/20269. In definitiva, è chiaro che la doglianza si traduceN uimne ruo ndi ara ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026critica (parziale, peraltro) dell’apprezzamento delle risultanzeprocessuali operato dai giudici di secondo grado, ivi compreso ildoc. 13 cui specificamente si riferisce il ricorrente (v. in extensopagg. 4-6 dell’impugnata sentenza); critica non consentita neitermini proposti in questa sede di legittimità.10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: “Violazionedegli artt. 2099 e 2697 comma 2 c.c. per aver imposto allavoratore l’onere di provare l’esattezza della prestazionelavorativa effettuata”.11. Il motivo, da ricondurre all’ipotesi di cui all’art. 360,comma primo, n. 3), c.p.c. pur in difetto d’indicazioni di parte,è infondato.12. Alcuna illegittima inversione dell’onere della prova è,infatti, riscontrabile nell’impugnata sentenza in violazionedell’art. 2697 c.c.12.1. Non considera il ricorrente che il saldo del compensodi cui si discute non rientrava affatto nell’ordinaria retribuzione“stabilita a tempo o a cottimo” di cui all’art. 2099 c.c., cui puresi riferisce il ricorrente.Al contrario, come ben messo in luce nell’impugnatasentenza (v. anzitutto pagg. 2-3), secondo la stessaprospettazione del lavoratore, istante in via monitoria, il saldodel compenso da lui rivendicato trovava la sua unica fonte(contrattuale) specifica nella scrittura privata in data25.10.2018, nella quale: “[OSCURATO:PERSONA] … si impegnava ariconoscere al proprio dipendente dott. [OSCURATO:PERSONA] la somma lordadi euro 38.000,00 a titolo di compenso aggiuntivo, connessaNumero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026all’attività di trasferimento, archiviazione e migrazioneN udmaertoi d i –ra ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026contenute nelle banche dati di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di CBLs.p.a.”, prevedendosi “che l’importo di euro 38.000,00 sarebbestato corrisposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in due rate:la prima di euro 19.000,00 alla data di presentazione delledimissioni del dott. [OSCURATO:PERSONA] per il collocamento in pensionamento;la seconda di euro 19.000,00 alla cessazione del rapporto dilavoro dipendente vale a dire al 31 luglio 2019”.12.2. Nota allora il Collegio che si trattava, quindi, di un“compenso aggiuntivo”, così a più riprese denominato alle pagg.3-4 della menzionata scrittura, “per l’ulteriore attività svolta,considerati gli incarichi affidatigli”, ed ivi in dettaglio specificati;un compenso, dunque, all’evidenza sganciato da qualsivogliatabella o parametro della retribuzione in ipotesi stabilitanell’originario contratto individuale di lavoro o di quella dovutain base ad un qualsiasi contratto collettivo applicato al rapporto(cui non si fa il benché minimo cenno nel testo della scrittura),magari secondo l’inquadramento del lavoratore. Si trattava,piuttosto, di un compenso “aggiuntivo” liberamente concordatodalle parti, prescindendo completamente da tutto quantoinnanzi, e determinato in una cifra fissa (da erogare in “duerate”), quale corrispettivo delle specifiche attività in questione.Attività, quindi, che la Corte aveva incensurabilmente descrittoquale “aggiuntiva rispetto al lavoro ordinario in azienda” (così apag. 2 dell’impugnata sentenza), visto che lo stesso ricorrentetuttora parla di “attività aggiuntive richieste al dott. [OSCURATO:PERSONA]”(così, ad es., a pag. 13 del ricorso per cassazione).13. Indi, la Corte territoriale ha ricordato che: “Afondamento della propria opposizione [OSCURATO:PERSONA] srllamentava il mancato espletamento di gran parte del lavoroNumero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026concordato che inderogabilmente avrebbe dovuto Nuemsesroe dri era ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026completato entro il 31 luglio 2019, data in cui il dipendentematurava il diritto alla pensione”.Incensurabilmente, perciò, in base a tali premesse fattuali,la stessa Corte ha preso le mosse “dal quadro processualeprincipale che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,vede invertirsi la posizione solo processuale delle parti nel sensoche colui che propone l’opposizione al decreto ingiuntivo riveste,solo formalmente, la veste di “attore”, trovandosi nellamedesima posizione sostanziale che avrebbe avuto qualora ildecreto non fosse stato mai pronunciato”.Ha, perciò, argomentato:“L’opposizione vale solo a invertire l’onere di instaurazioneformale del contradditorio, senza influire, né modificare laposizione delle parti quanto ad onere di allegazione e di prova.Da tale assunto discende che, il creditore opposto deveallegare e provare il proprio credito nel giudizio principale. E ciòin maniera certamente più completa ed esaustiva di quantoabbia già fatto nel corso della procedura di ingiunzione, soggettaad oneri e cognizioni sommarie.Il giudice investito dell’opposizione non deve, infatti,limitarsi a stabilire se l’ingiunzione è stata correttamenteemessa, ma deve accertare il fondamento della pretesa fattavalere con il ricorso per ingiunzione, quindi valutare l’ an ed ilquantum della pretesa del creditore.Numero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026Nel caso concreto, a fronte dell’allegazione dell’oppNoumneeron dti era ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026dell’inadempimento, parte opposta ha soltanto asserito, ma nondimostrato, il proprio esatto adempimento”.14. Alla stregua delle superiori osservazioni circa il precipuotitolo che il lavoratore istante aveva posto a fondamento delproprio credito le conclusioni, poi, definitivamente tratte daigiudici di secondo grado, in base al proprio accertamentoprobatorio, si sottraggono a qualsiasi censura.15. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia: “Violazionedegli artt. 1362, 2099, 2100, 2101 c.c. e 115 c.p.c. per non averinterpretato la volontà dei contraenti con la scrittura del25.10.2018, con riferimento alla funzione e natura delcompenso aggiuntivo ivi pattuito ed al valore economicoidrico”.16. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.17. Già si è detto perché non sia riscontrabilenell’impugnata sentenza alcuna violazione dell’art. 2099 c.c. edell’art. 115 c.p.c.; né nello svolgimento della censura ora inesame il ricorrente ne deduce la violazione in ordine a profilidiversi da quelli già vagliati.17.1. Non illustra minimamente il ricorrente perché giudichiviolati (anche) gli artt. 2100 e 2101 c.c. in tema di “Tariffe dicottimo”, cui, peraltro, non si è fatto alcun cenno, a quantoconsta, nel doppio grado di giudizio nel merito, con conseguentenovità della censura.18. D’altronde, la doglianza afferisce essenzialmenteall’interpretazione della scrittura privata del 25.10.2018, inNumero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026ordine alla quale, peraltro, il ricorrente lamenta la violaziNounmeer od dei rai ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026soli criteri ermeneutici legali di cui all’art. 1362 c.c.18.1. Più nello specifico, il ricorrente, dopo aver trascrittoin ricorso l’intero testo di detta scrittura, assume che si evinceche l’obbligazione principale richiesta al dipendente consistevanell’operazione di migrazione dei dati relativi alle utenze gas,come si legge nei primi due capi di pagina 3 della scritturaprivata, richiamati dall’articolo 1 della stessa, ove vienetestualmente previsto quanto segue: “al fine di procedere aduna corretta ed efficace operazione informatica di trasferimentodei dati da [OSCURATO:PERSONA] a ASM [OSCURATO:PERSONA], sarà necessarioeffettuare operazioni in “parallelo” per consentire la verificadella migrazione dei dati, la programmazione dei piani diformazione del personale e di back office a riguardo al nuovoutilizzo del software, permettendo, contemporaneamente,l’operatività dell’attuale sistema informatico di Lomellina GasSrL, aggiornando con le nuove disposizioni che verrannoemanate: [OSCURATO:PERSONA] intende riconoscere al [OSCURATO:PERSONA]. RobertoPugno un compenso aggiuntivo per l’ulteriore attività svolte,considerati gli incarichi affidatigli” . Da tanto il ricorrente trae“la conclusione di ritenere, sulla scorta dell’interpretazione delcontratto in conformità al dettato dell’art. 1362 c.c., che lacorresponsione dell’importo aggiuntivo fosse collegataall’espletamento della complessa attività di migrazione dei datirelativi all’utenze gas, comportante del resto una serie diincombenze richiedenti il compimento di operazioni di concertocon l BLS Consulting, società incaricata della gestione del nuovoprogramma software”.Secondo il ricorrente, infatti, “E’ ben vero che con lascrittura privata del 25.10.2018 veniva regolato il compimentoNumero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026di due attività affidate al lavoratore – la migrazione dNuemi erdo adi trai ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026relativi al servizio gas e l’archiviazione dei dati relativi al servizioidrico – ma è altrettanto vero che la prima operazione risultavaquella giustificatrice dell’erogazione del compenso aggiuntivo dieuro 38.000,00, come testé evidenziato”.Infine, aggiunge “che le obbligazioni poste a carico dellavoratore … non potevano che essere definite quali obbligazionidi mezzi e non di risultato, …”.19. Ebbene, anche tale attuale tesi esegetica del ricorrentepresenta profili d’inammissibilità nella misura in cui neppure èdedotto che fosse stata da lui sostenuta nei gradi di merito e, inparticolare, per quello che qui più rileva, in secondo grado,rappresentando così una questione nuova non ammissibile insede di legittimità (v. per tutte Cass., sez. un., 27.1.2020, n.1718).20. In ogni caso, la tesi è priva del benché minimofondamento nel merito interpretativo del testo della scrittura del25.10.2018.Invero, l’art. 2 della scrittura di natura evidentementecontrattuale è oltremodo chiaro nello stabilire che il “compensoaggiuntivo pari a euro 38.000,00 (euro trentottomila/00) lordi,oneri indiretti e differiti inclusi”, era “per l’attività di migrazionedei dati contenuti nelle banche dati di [OSCURATO:PERSONA] srl ad [OSCURATO:SOCIETA] e per il processo di archiviazione dei dati di CBLSpa”, come ribadito nel successivo art. 3, stabilendosi, inoltre,negli artt. 4 e 5 che ambo dette attività dovessero terminare“tassativamente ed inderogabilmente entro e non oltre” l’unicotermine del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 11594/2023Numero sezionale 2738/2026La tesi attuale del ricorrente s’imbatte nel piano rilieNvumoe roc hdi era ccolta generale 24115/2026Data pubblicazione 27/07/2026- ai fini della ricerca della “comune intenzione delle parti” ex art.1362, comma primo, c.c., anche secondo l’ulteriore canoneermeneutico legale della “Interpretazione complessiva delleclausole”, ai sensi dell’art. 1363 c.c. -, l’ultima premessa cheprecede la parte dispositiva dell’accordo, come le altrerichiamate quale “parte integrante” all’art. 1, recita: “- che ilprocesso di archiviazione dei dati di [OSCURATO:PERSONA] e di CBL Spain un formato testo o Excel leggibile come tabelle, daapplicazioni quali [OSCURATO:PERSONA] dovrà essere conclusotassativamente e inderogabilmente entro e non oltre la data del31/07/2019”. In tal senso, perciò si spiega, tra l’altro, chel’accordo vide la partecipazione e la sottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] anche nella qualità di amministratore unicodella [OSCURATO:SOCIETA]. (oltre che dell’altra società datrice di lavoro delPugno).Ergo, è insostenibile l’assunto che la sola attività dimigrazione suddetta fosse quella “principale” e produttiva delpattuito compenso: tale corrispettivo era stabilito per tutte le21. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, è tenuto al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese delNumero registro generale 11594/2023giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in €N umero sezionale 2738/2026Numero di raccolta generale 24115/20263.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettarioData pubblicazione 27/07/2026delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteCarla Ponterio
Decreto Cassazione n. 24115/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris