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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03253/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronuncia con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 75 comma 2 d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 (capi 1 e 2) e 4 legge 110 del 1975 (capo 3) rideterminando la pena inflitta in mesi 10 di reclusione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo 3; errata valutazione delle prove e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine a tutti i reati; violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche.

Con memoria telematicamente depositata il difensore ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche, aspecifiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge; le doglianze ripercorrono pedissequamente i motivi di appello, risolti dalla Corte territoriale con motivazione congrua, logica e precisa, in relazione alla quale il ricorrente omette di confrontarsi: in particolare la Corte (pag. 3) ha adeguatamente motivato in ordine al rinvenimento dello sfollagente nello zaino del prevenuto ritenendo, con giudizio insindacabile in questa sede, non provate e comunque non idonee a elidere la responsabilità le giustificazioni addotte dall'Olivieri; del pari, quanto al capo 1 dell'imputazione, i Giudici di merito hanno rilevato la pacifica violazione della prescrizione di non allontanarsi dal comune di Poggiomarino, essendo ininfluente la motivazione sottesa.

Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. z P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronuncia con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 75 comma 2 d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 (capi 1 e 2) e 4 legge 110 del 1975 (capo 3) rideterminando la pena inflitta in mesi 10 di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il capo 3; errata valutazione delle prove e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine a tutti i reati; violazione di legge per la mancata concessione delle attenuanti generiche. Con memoria telematicamente depositata il difensore ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. 3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche, aspecifiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge; le doglianze ripercorrono pedissequamente i motivi di appello, risolti dalla Corte territoriale con motivazione congrua, logica e precisa, in relazione alla quale il ricorrente omette di confrontarsi: in particolare la Corte (pag. 3) ha adeguatamente motivato in ordine al rinvenimento dello sfollagente nello zaino del prevenuto ritenendo, con giudizio insindacabile in questa sede, non provate e comunque non idonee a elidere la responsabilità le giustificazioni addotte dall'Olivieri; del pari, quanto al capo 1 dell'imputazione, i Giudici di merito hanno rilevato la pacifica violazione della prescrizione di non allontanarsi dal comune di Poggiomarino, essendo ininfluente la motivazione sottesa. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. z P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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