Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2017
ECLI:EU:T:2017:487
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TJ0527
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
13 luglio 2017 (
*1
)
«Mercato interno – Decisione dell’EUIPO che respinge una domanda di iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati – Condizione relativa all’esistenza di un domicilio professionale nell’Unione – Articolo 93, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Libera prestazione dei servizi – Articolo 36 dell’accordo SEE – Interpretazione conforme»
Nella causa T‑527/14,
[OSCURATO:PERSONA]
, residente in Triesenberg (Liechtenstein), rappresentato da A. von Mühlendahl e C. Eckhartt, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
, rappresentato inizialmente da G. Schneider, successivamente da D. Walicka, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 aprile 2014 (procedimento R 2063/2012-4), relativa al rifiuto dell’EUIPO di iscrivere il ricorrente nell’elenco dei mandatari abilitati di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
),
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto da A. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e V. Tomljenović, giudici,
cancelliere: A. Lamote, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 luglio 2014;
visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2014;
vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10 marzo 2015;
vista la controreplica depositata nella cancelleria del Tribunale l’11 maggio 2015;
in seguito all’udienza del 14 gennaio 2016,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Quadro giuridico
Accordo SEE
1
L’articolo 1 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), entrato in vigore nel Liechtenstein il 1
o
maggio 1995 con la decisione n. 1/95 del Consiglio SEE, del 10 marzo 1995, concernente l’entrata in vigore dell’[accordo SEE] per il Principato del Liechtenstein (
GU 1995, L 86, pag. 58
), enuncia quanto segue:
«Il presente accordo di associazione persegue l’obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell’intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE».
2
A termini dell’articolo 2 dell’accordo SEE:
«Ai fini del presente accordo si intende per:
a)
“accordo”: il testo dell’accordo, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui è fatto in essi riferimento;
(…)».
3
Per quanto riguarda l’interpretazione dell’accordo SEE, l’articolo 6 enuncia il principio di omogeneità nei seguenti termini:
«Fatti salvi futuri sviluppi [giurisprudenziali], le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo».
4
L’articolo 7 dell’accordo SEE così recita:
«Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:
a)
un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale nell’ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti; (…)».
5
L’articolo 36, paragrafo 1, dell’accordo SEE, relativo alla libera prestazione dei servizi, enuncia quanto segue:
«Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri dell[‘Unione europea] o degli Stati dell’[Associazione europea di libero scambio] stabiliti in uno Stato membro dell[‘Unione] o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione».
6
L’articolo 65 dell’accordo SEE, al suo paragrafo 2, prevede quanto segue:
«Il protocollo 28 e l’allegato XVII contengono disposizioni e norme specifiche riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi».
7
Il protocollo 1 dell’accordo SEE sugli adattamenti orizzontali così prevede:
«Le disposizioni degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell’accordo sono applicabili conformemente alle disposizioni dell’accordo e del presente protocollo, salvo qualora sia altrimenti previsto nei rispettivi allegati. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati negli allegati in cui figurano gli atti in questione.
(…)
8. Riferimenti ai territori
Ogniqualvolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti al territorio della “Comunità” o del “Mercato comune”, ai fini dell’accordo essi si considerano come riferimenti ai territori delle Parti contraenti, definiti nell’articolo 126 dell’accordo».
8
Secondo l’allegato XVII dell’accordo SEE ove gli atti cui è fatto riferimento in tale allegato contengano concetti o si riferiscano a procedimenti peculiari dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea, si applica il protocollo 1 relativo agli adattamenti orizzontali, salvo disposizioni contrarie di tale allegato. A tale titolo, esso non menziona il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78. pag. 1
), e non ha nemmeno mai menzionato il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio dell’Unione europea (
GU 1994, L 11, pag. 1
), che è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 207/2009.
Regolamento n. 207/2009
9
L’articolo 93, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 207/2009, nella versione vigente all’epoca dei fatti, disponeva quanto segue:
«1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] può essere assunta soltanto:
(…)
b)
da mandatari abilitati iscritti nell’elenco tenuto dall’[OSCURATO:PERSONA] (…)
(…)
2. Può essere iscritta nell’elenco dei mandatari abilitati ogni persona fisica che:
a)
possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri;
b)
ha domicilio professionale o impiego nella Comunità;
c)
è abilitata a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro. (…)
3. L’iscrizione avviene su richiesta accompagnata da un attestato del servizio centrale per la proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte».
10
Con l’articolo 1, punto 87, del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento n. 40/94 e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (
GU 2015, L 341, pag. 21
), l’articolo 93, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 è stato sostituito dalle seguenti disposizioni, che rinviano ormai al territorio SEE:
«Può essere iscritta nell’elenco dei mandatari abilitati ogni persona fisica che:
a)
possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri del [SEE];
b)
ha domicilio professionale o impiego nel [SEE];
c)
è abilitata a rappresentare, in materia di marchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] del Benelux per la proprietà intellettuale o all’ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro del [SEE] (…)».
11
Conformemente all’articolo 4 del regolamento n. 2015/2424, tali modifiche sono entrate in vigore il 23 marzo 2016.
Fatti
12
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente di nazionalità austriaca, mandatario abilitato dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] austriaco dei brevetti) gestisce un ufficio di consulenze in materia di brevetti nel suo domicilio professionale situato nel Liechtenstein.
13
Il 17 gennaio 2011 il ricorrente ha depositato una domanda di iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
14
Con decisione del 7 settembre 2012 il direttore del dipartimento «Supporto alle operazioni» dell’EUIPO che agiva in qualità di membro della divisione legale e di amministrazione dei marchi, disegni e modelli, ha respinto tale domanda in ragione del fatto che il ricorrente non soddisfaceva la condizione di un domicilio professionale all’interno dell’Unione richiesta dall’articolo 93, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
15
Il 7 novembre 2012 il ricorrente ha proposto un ricorso contro tale decisione.
16
Con decisione del 29 aprile 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso ha respinto tale ricorso.
17
A tale proposito, la commissione di ricorso ha, in primo luogo, respinto la tesi del ricorrente secondo la quale, in sostanza, ai sensi dell’articolo 93 del regolamento n. 207/2009, qualsiasi persona abilitata a rappresentare un cliente dinanzi ad un ufficio nazionale lo è automaticamente anche dinanzi all’EUIPO, «[essendo l’]abilitazione di rappresentanza dinanzi ad un ufficio nazionale il punto di collegamento che consente di sapere quale regola dell’articolo 93, paragrafo 2, [lettera] c), del [regolamento n. 207/2009] si applica».
18
In secondo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che l’argomento secondo il quale il riferimento geografico all’Unione dovrebbe essere sostituito da un riferimento geografico ad uno Stato membro del SEE non derivava dall’accordo SEE, poiché il regolamento n. 207/2009 non figura nel suo allegato XVII, il che aveva, in particolare, la conseguenza che il protocollo 1 di detto accordo relativo agli adattamenti orizzontali non era applicabile. Essa ha precisato che, sebbene l’allegato XVII si riferisse alla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (
GU 2008, L 299, pag. 25
), ciò avveniva solo poiché, ai fini del «principio dell’esaurimento dei diritti conferiti dal marchio» a livello dell’Unione, il riferimento alla messa in circolazione nell’Unione era sostituito da un riferimento alla messa in circolazione in uno Stato membro del SEE. Detta disposizione avrebbe un effetto sull’articolo 13 del regolamento n. 207/2009. Quanto al protocollo 28 dell’accordo SEE esso non conterebbe nemmeno disposizioni pertinenti nel caso di specie.
19
In terzo luogo, per quanto riguarda l’applicazione delle norme sulla libera prestazione dei servizi previste dal diritto del SEE, la commissione di ricorso ha ritenuto che la prestazione di servizi non fosse limitata dalla disposizione controversa, poiché le consulenze effettuate dietro compenso dal ricorrente dal Liechtenstein per clienti stabiliti nell’Unione non sarebbero disciplinate dall’articolo 93 del regolamento n. 207/2009. Di conseguenza, il ricorrente non sarebbe soggetto ad alcuna restrizione nell’esercizio della sua professione di consulenze in materia di brevetti diversa da quella che si sarebbe imposto egli stesso. La commissione di ricorso ha sottolineato, in tal senso, che l’articolo 36 dell’accordo SEE rinviava a disposizioni speciali applicabili alla libera prestazione dei servizi comprese negli allegati da IX a XI dell’accordo SEE, che non menzionano il diritto di rappresentanza.
20
Secondo la commissione di ricorso gli articoli 92 e 93 del regolamento n. 207/2009 intendono garantire che i rappresentanti dinanzi all’EUIPO abbiano una qualificazione certa e che l’EUIPO comunichi unicamente con parti o rappresentanti che possiedono un indirizzo all’interno dell’Unione.
21
In quarto luogo, l’articolo 4 dell’accordo SEE che vieta le discriminazioni fondate sulla nazionalità, non sarebbe pertinente nel caso di specie, poiché il ricorrente ha la nazionalità di uno Stato membro dell’Unione e il rifiuto dell’iscrizione non è basato su tale motivo.
22
La commissione di ricorso ha altresì rilevato che il diritto del Liechtenstein in materia di rappresentanza non concedeva reciprocità, ma prevederebbe che un titolare straniero di un marchio depositato presso l’Amt für Volkswirtschaft ([OSCURATO:PERSONA] per la proprietà intellettuale, Liechtenstein) debba conferire mandato, in qualità di rappresentante, a un avvocato o a un consulente in materia di brevetti del Liechtenstein.
23
In quinto e ultimo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che l’EUIPO non poteva omettere di applicare una disposizione del regolamento n. 207/2009 per il motivo che essa non sarebbe conforme ad una norma di rango superiore. Solo la Corte potrebbe farlo. Parimenti, un’interpretazione conforme al senso e all’obiettivo delle norme di rango superiore potrebbe essere ipotizzata solo ove l’articolo 93, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009 fosse formulato in modo chiaro e univoco.
Procedimento e conclusioni delle parti
24
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 luglio 2014, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
25
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
annullare la decisione del direttore del dipartimento «Supporto alle operazioni» dell’EUIPO del 7 settembre 2012;
–
condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
26
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare il ricorrente alle spese.
27
Il 20 novembre 2015 il Tribunale (Quinta Sezione) ha invitato l’EUIPO a presentare taluni documenti idonei a chiarire, da un lato, la relazione tra i regolamenti nn. 40/94 e 207/2009 e l’accordo SEE e, dall’altro, la natura della rappresentanza professionale in materia di marchi dell’Unione europea. L’EUIPO ha risposto con lettera del 7 dicembre 2015. Con lettera del 22 dicembre 2015 il ricorrente ha reagito a tale risposta.
28
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 14 gennaio 2016.
29
Prendendo nota della modifica dell’articolo 93. paragrafo 2), lettera b), del regolamento n. 207/2009 (v. punti 10 e 11 supra), le parti hanno indicato durante l’udienza che l’oggetto del ricorso verrebbe meno qualora il ricorrente fosse iscritto nell’elenco dei mandatari abilitati di cui trattasi in seguito all’entrata in vigore del regolamento 2015/2424.
30
Di conseguenza, il Tribunale non ha dichiarato la chiusura della fase orale all’esito dell’udienza e ha chiesto alle parti di informarlo prima del 15 aprile 2016 se il ricorrente fosse effettivamente stato iscritto in tale elenco.
31
Con lettere del 14 e del 15 aprile 2016 il ricorrente e l’EUIPO hanno indicato che il ricorrente non era ancora stato iscritto nell’elenco dei mandatari abilitati e che avrebbero informato il Tribunale dell’eventuale chiusura della procedura di iscrizione.
32
Con lettera del 16 giugno 2016 l’EUIPO ha informato il Tribunale che aveva chiesto al ricorrente, per la seconda volta, di produrre un certificato recente conformemente all’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 e che, se non lo avesse fornito, non avrebbe potuto essere iscritto nell’elenco dei mandatari abilitati.
33
Il Tribunale ha concesso al ricorrente un termine fino al 24 agosto 2016 al fine di presentare le sue osservazioni su tale lettera.
34
Con lettera del 24 agosto 2016 il ricorrente ha informato il Tribunale che non era ancora stato iscritto nell’elenco di cui trattasi. Egli ha inoltre presentato al Tribunale gli scambi di corrispondenza avuti con l’EUIPO.
35
Prendendo atto dell’assenza di iscrizione del ricorrente nell’elenco dei mandatari abilitati e ritenendo che una soluzione della controversia tra le parti fosse impossibile, il 6 settembre 2016 il Tribunale ha dichiarato la chiusura della fase orale del procedimento.
In diritto
36
A sostegno del proprio ricorso il ricorrente solleva un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 93 del regolamento n. 207/2009, come doveva, a suo avviso, essere interpretato alla luce della libera prestazione dei servizi garantita all’interno del SEE ai sensi dell’accordo SEE.
37
Il ricorrente sostiene che l’accordo SEE ha, segnatamente, l’oggetto di realizzare nel modo più completo possibile la libera prestazione dei servizi, che dovrebbe, secondo la giurisprudenza (v. sentenze del 1o aprile 2004, Bellio F.lli,
C‑286/02
,
EU:C:2004:212
, punti
34
e
35
e giurisprudenza ivi citata, e del 28 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA],
C‑72/09
,
EU:C:2010:645
, punto
20
e giurisprudenza ivi citata), essere interpretata e applicata nello stesso modo della libera prestazione dei servizi garantita tra gli Stati membri dell’Unione. Orbene, nelle relazioni tra gli Stati membri dell’Unione, la Corte avrebbe dichiarato che il fatto di esigere che un agente in materia di brevetti, già stabilito e abilitato in un altro Stato membro e che intende fornire prestazioni di servizi, avesse una residenza o un domicilio professionale stabili nello Stato membro di accoglienza costituiva una restrizione alla libera prestazioni di servizi che eccedeva quanto necessario per il conseguimento di obiettivi come la possibilità di determinare il giudice territorialmente competente in caso di contestazioni relative a un brevetto registrato nello Stato membro di accoglienza e quello di garantire il corretto svolgimento del procedimento (sentenze del 13 febbraio 2003, Commissione/Italia,
C‑131/01
,
EU:C:2003:96
, punti da
42
a
45
, e dell’11 giugno 2009, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑564/07
, non pubblicata,
EU:C:2009:364
, punti da
47
a
53
). Di conseguenza, la libera prestazione dei servizi garantita dall’accordo SEE e concepita come un diritto individualmente e direttamente applicabile, comporterebbe o l’inefficacia delle disposizioni adottate dalle parti contraenti dell’accordo SEE che condizionano il libero esercizio di una professione all’esistenza di un domicilio o di una sede nell’Unione, o l’interpretazione di tali disposizioni in modo tale che un domicilio professionale in uno Stato membro del SEE sia sufficiente.
38
Gli obblighi derivanti dall’accordo SEE vincolerebbero non solo gli Stati membri dell’Unione, ma anche l’Unione stessa, le cui istituzioni e organi sarebbero direttamente tenuti a rispettare le libertà fondamentali sancite da tale accordo, quale la libera prestazione di servizi.
39
Il ricorrente fa valere che il fatto che il regolamento n. 207/2009 non sia espressamente menzionato negli strumenti dell’accordo SEE, segnatamente nel protocollo 28 e nell’allegato XVII, non rimette in discussione tale conclusione. L’articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 28 dell’accordo SEE, ai sensi del quale le parti contraenti dovrebbero prendere in considerazione i principi della libera prestazione dei servizi, sarebbe contrario all’esigenza di un domicilio professionale nell’Unione. Inoltre, sarebbe generalmente riconosciuto che una prima messa in circolazione in uno Stato del SEE conduca all’esaurimento dei diritti all’interno dell’Unione.
40
In risposta all’EUIPO il ricorrente precisa, innanzitutto, che, ai sensi del diritto del Liechtenstein, i consulenti in materia di brevetti qualificati in uno Stato membro del SEE hanno l’autorizzazione, per il compimento di talune formalità, di esercitare un’attività transfrontaliera di consulenza e di rappresentanza nel Liechtenstein. Il diritto del Liechtenstein corrisponderebbe, a tale proposito, in tutto al regolamento n. 207/2009. Peraltro, anche in assenza di reciprocità, l’applicazione diretta delle disposizioni dell’accordo SEE non potrebbe essere rimessa in discussione.
41
Inoltre, da un lato il ricorrente ritiene che l’argomento dell’EUIPO, secondo il quale l’obbligo di una sede professionale nel territorio dell’Unione è giustificato da ragioni di responsabilità e di tutela della controparte nei procedimenti bilaterali, sia nuovo, e, quindi, irricevibile. Dall’altro lato, sebbene l’esigenza di produrre, se del caso, la prova della sottoscrizione di un’assicurazione di responsabilità civile e professionale non sia contraria alla libera prestazione dei servizi, il diritto del Liechtenstein impone peraltro ai consulenti la sottoscrizione di un’assicurazione del genere, detta esigenza non può giustificare, di per sé, la necessità di un domicilio professionale all’interno dell’Unione.
42
In ultimo, il ricorrente ritiene che, dal momento in cui, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, gli avvocati abilitati a esercitare in un paese del SEE sono abilitati a stare in giudizio dinanzi alla Corte, non sussiste alcuna ragione per cui disposizioni più severe si applichino alla rappresentanza dinanzi all’EUIPO, poiché esso sarebbe assoggettato a norme di rango inferiore.
43
L’EUIPO sostiene che il ricorrente chiede la disapplicazione dell’articolo 93, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in ragione della violazione di una norma di rango superiore, vale a dire l’accordo SEE. Orbene, facendo riferimento alla sentenza del 12 luglio 2001, Kik/UAMI (Kik) (
T‑120/99
,
EU:T:2001:189
, punto
55
), l’EUIPO non sarebbe competente per decidere di disapplicare una norma di chiara formulazione senza disconoscere il principio di presunzione di legittimità.
44
L’EUIPO ritiene altresì che nessun argomento del ricorrente dimostri che il riferimento geografico all’Unione fatto all’articolo 93 del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato come un riferimento al SEE, poiché l’allegato XVII dell’accordo SEE non cita tale regolamento come facente parte degli atti cui si applica il protocollo 1 dello stesso.
45
Anche ove l’articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 28 di tale accordo contenesse un obbligo per l’Unione di adattare le sue disposizioni giuridiche, in particolare l’articolo 93 del regolamento n. 207/2009, un obbligo del genere incomberebbe non all’EUIPO bensì all’autorità di sorveglianza dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), o alla Commissione europea.
46
Secondo l’EUIPO, anche a supporre che l’esigenza di un domicilio professionale nell’Unione per i mandatari abilitati debba essere analizzata come una restrizione alla libera prestazione dei servizi in seno al SEE, essa sarebbe giustificata da motivi di diritto della responsabilità e dalla tutela della controparte nei procedimenti bilaterali.
47
L’EUIPO sostiene altresì che le osservazioni del ricorrente sulla reciprocità del diritto del Liechtenstein presentate nella replica costituirebbero argomenti nuovi e, quindi, irricevibili. In ogni caso, non sussisterebbe alcuna reciprocità nella misura in cui il diritto del Liechtenstein prevederebbe unicamente un esercizio «temporaneo» e «transfrontaliero» dell’attività di consulente in materia di brevetti mentre il regolamento n. 207/2009 prevede una rappresentanza permanente e esercitata nei paesi membri nei quali il rappresentante ha il suo domicilio professionale. L’EUIPO precisa tuttavia che il riferimento alla situazione giuridica nel Liechtenstein al punto 18 della decisione impugnata serve soltanto a illustrare la circostanza che il legislatore del Liechtenstein non considera la situazione giuridica in modo diverso dal legislatore dell’Unione.
48
A tale proposito, si deve constatare che, sebbene il regolamento n. 207/2009 contenga la menzione «Testo rilevante ai fini del SEE», il ricorrente non contesta il fatto che né l’accordo SEE né i suoi protocolli o allegati vi facciano riferimento.
49
Di conseguenza, e in applicazione dell’articolo 2, lettera a), dell’accordo SEE, che definisce tale accordo come «il testo dell’accordo, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui è fatto in essi riferimento», va constatato che il regolamento n. 207/2009 non fa parte dell’accordo SEE.
50
Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente considerato che il punto 8 del protocollo 1 dell’accordo SEE, al quale rinvia l’allegato XVII dello stesso, e ai sensi del quale «[o]gniqualvolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti al territorio dell[’Unione] o del “Mercato comune“ ai fini dell’accordo essi riconsiderano come riferimenti ai territori della Parti contraenti, definiti nell’articolo 126 dell’accordo» non si applica al caso di specie.
51
Tuttavia, con i suoi argomenti, il ricorrente sostiene, in sostanza, che la decisione impugnata è contraria all’articolo 93, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009 come avrebbe dovuto, a suo parere, essere interpretato e applicato alla luce della libera prestazione di servizi sancita dall’accordo SEE. Nell’ipotesi di impossibilità di una tale interpretazione conforme, il ricorrente ritiene che il requisito controverso relativo allo stabilimento nell’Unione, di cui a tale disposizione, avrebbe dovuto essere escluso in quanto illegittimo, a vantaggio di un’applicazione diretta del principio della libera prestazione di servizi in seno al SEE dal quale deriverebbe che non possono sussistere, in materia, restrizioni o discriminazioni delle persone stabilite al di fuori del territorio dell’Unione ma in uno Stato membro dell’AELS, appartenetene al SEE, quale il Liechtenstein. Egli solleva, quindi, un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE.
52
Dall’articolo 216, paragrafo 2, TFUE risulta che gli accordi internazionali conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri.
53
Deriva da una giurisprudenza costante che le disposizioni di tali accordi costituiscono, a partire dalla loro data di entrata in vigore, parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenze del 30 aprile 1974, Haegeman,
181/73
,
EU:C:1974:41
, punto
5
; del 21 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] of America e a.,
C‑366/10
,
EU:C:2011:864
, punti
73
e
79
, e del 18 marzo 2014, Z.,
C‑363/12
,
EU:C:2014:159
, punto
73
).
54
A tale titolo, la Corte ha già precisato che la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione sulle norme di diritto dell’Unione derivato imponeva di interpretare queste ultime in maniera, per quanto possibile, conforme a detti accordi (sentenza del 10 settembre 1996, Commissione/Germania,
C‑61/94
,
EU:C:1996:313
, punto
52
).
55
È del pari giurisprudenza consolidata che le disposizioni di un accordo del genere possono avere effetto diretto se sono incondizionate e sufficientemente precise (v., in tal senso, sentenze del 5 febbraio 1976, [OSCURATO:PERSONA],
87/75
,
EU:C:1976:18
, punto
25
, e del 26 ottobre 1982, Kupferberg,
104/81
,
EU:C:1982:362
, punto
23
). Tuttavia, affinché il giudice dell’Unione possa procedere all’esame dell’asserita incompatibilità di un atto dell’Unione con le norme di un accordo del genere, è necessario che ciò non sia escluso né dalla natura né dalla struttura di esso (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth/Commissione,
C‑612/13 P
,
EU:C:2015:486
, punto
35
e giurisprudenza ivi citata).
56
Per quanto riguarda l’accordo SEE, il giudice dell’Unione ha già confermato che le sue disposizioni, incluse quelle che riguardano il Liechtenstein, costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 28 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA],
C‑72/09
,
EU:C:2010:645
, punti
13
e
19
, e del 22 gennaio 1997, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑115/94
,
EU:T:1997:3
, punto
101
).
57
Conformemente al quinto comma del suo preambolo, l’accordo SEE intende realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell’intero SEE, di modo che il mercato interno realizzato nel territorio dell’Unione sia esteso agli Stati dell’AELS (v. sentenza del 28 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA],
C‑72/09
,
EU:C:2010:645
, punto
20
e giurisprudenza ivi citata; sentenza del 26 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
C‑431/11
,
EU:C:2013:589
, punto
50
).
58
A tale proposito, le norme applicabili alle relazioni tra le parti contraenti nei settori coperti dall’accordo sono nella sostanza quelle delle corrispondenti disposizioni del Trattato FUE e degli atti adottati in forza di esso (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 1997, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑115/94
,
EU:T:1997:3
, punto
107
).
59
In quest’ottica, diverse disposizioni dell’accordo SEE mirano a garantirne un’interpretazione che sia la più uniforme possibile nell’insieme del SEE. In tale ambito spetta al giudice dell’Unione controllare che le norme dell’accordo SEE identiche nella sostanza a quelle del Trattato FUE siano interpretate in maniera uniforme nell’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 28 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA],
C‑72/09
,
EU:C:2010:645
, punto
20
e giurisprudenza ivi citata, e del 22 gennaio 1997, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑115/94
,
EU:T:1997:3
, punti da
106
a
108
).
60
Nella specie, pur restando stabilito nel Liechtenstein, il ricorrente intende proporre i propri servizi in qualità di mandatario abilitato dinanzi all’EUIPO. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che un’attività del genere può rientrare nella sfera di applicazione della libera prestazione dei servizi, come prevista dall’accordo SEE (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2003, Commissione/Italia,
C‑131/01
,
EU:C:2003:96
, punti da
21
a
25
).
61
Orbene, è già stato giudicato che le norme che vietano restrizioni alla libera prestazione dei servizi enunciate all’articolo 36, paragrafo 1, dell’accordo SEE, rivestono la stessa portata giuridica di quelle imposte all’articolo 56 TFUE. La Corte ha, dunque, precisato che, nel settore considerato, le norme dell’accordo SEE e quelle del Trattato FUE devono essere oggetto di un’interpretazione uniforme (sentenza del 5 luglio 2007, Commissione/Belgio,
C‑522/04
,
EU:C:2007:405
, punti
45
e
46
, e del 6 ottobre 2009, Commissione/Spagna,
C‑153/08
,
EU:C:2009:618
, punto
48
).
62
Tuttavia, la Corte ha circoscritto tale principio indicando che la giurisprudenza dell’Unione vertente su restrizioni all’esercizio delle libertà di circolazione all’interno dell’Unione non può essere integralmente applicata alle libertà garantite dall’accordo SEE, in quanto l’esercizio di queste ultime si colloca in un contesto giuridico diverso (v. sentenza del 18 luglio 2013, Commissione/Danimarca,
C‑261/11
, non pubblicata,
EU:C:2013:480
, punto
44
e giurisprudenza ivi citata).
63
Ciò posto, nella presente causa va constatato che né la commissione di ricorso né l’EUIPO hanno sostenuto e, ancor meno, dimostrato, che l’esercizio della libera prestazione dei servizi nel settore della rappresentanza dinanzi agli uffici per la proprietà intellettuale rientrasse, nella specie, in un contesto giuridico distinto, il che avrebbe la conseguenza che la giurisprudenza pertinente dell’Unione vertente su restrizioni all’esercizio della libera prestazione di servizi in seno all’Unione non può essere integralmente applicata alla stessa libertà garantita dall’accordo SEE (v., in tal senso, sentenza del 16 aprile 2015, Commissione/Germania,
C‑591/13
,
EU:C:2015:230
, punto
82
).
64
Si deve, quindi, verificare se la condizione relativa a un domicilio professionale in seno all’Unione di cui all’articolo 93, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009, come interpretata dalla commissione di ricorso, vale a dire nel senso che il termine «comunità» non può rinviare al SEE, è compatibile con l’articolo 36, paragrafo 1, dell’accordo SEE che sancisce la libera prestazione di servizi a livello del SEE.
65
In tale contesto, la Corte ha ripetutamente statuito che l’articolo 56 TFUE, che sancisce, al pari dell’articolo 36, paragrafo 1, dell’accordo SEE, la libera prestazione dei servizi, è sufficientemente preciso e incondizionato da avere effetto diretto (sentenze del 3 dicembre 1974, van Binsbergen,
33/74
,
EU:C:1974:131
, punto
27
, e del 14 luglio 1976, Donà,
13/76
,
EU:C:1976:115
, punto
20
). Quanto alla natura e alla struttura dell’accordo SEE né la commissione di ricorso né l’EUIPO hanno sostenuto argomenti idonei a dimostrare che non possa essere fatto valere direttamente dai singoli. Al contrario, tale possibilità deriva dall’ottavo considerando del preambolo dell’accordo SEE che sottolinea l’importanza del ruolo che giocano i singoli nel SEE mediante l’esercizio dei diritti loro conferiti da tale accordo e la tutela giuridica di tali diritti. Peraltro, va rilevato che la Corte ha già effettuato un controllo di compatibilità di un atto dell’Unione nei confronti dell’accordo SEE (sentenza del 1o aprile 2004, Bellio F.lli,
C‑286/02
,
EU:C:2004:212
, punti da
57
a
63
).
66
L’articolo 56 CE impone non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in ragione della sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando essa è tale da proibire, ostacolare o rendere meno interessanti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, dove offre legalmente servizi analoghi (v. sentenza del 17 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],
C‑372/09 e C‑373/09
,
EU:C:2011:156
, punto
50
e giurisprudenza ivi citata).
67
Emerge dalla giurisprudenza della Corte che il fatto di esigere che un agente in materia di brevetti, già stabilito e abilitato in un altro Stato membro e che intende fornire prestazioni di servizi, abbia una residenza o un domicilio professionale stabile nello Stato membro di accoglienza, o che designi un domiciliatario, costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi (v., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2003, Commissione/Italia,
C‑131/01
,
EU:C:2003:96
, punto
42
e giurisprudenza ivi citata; sentenza dell’11 giugno 2009, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑564/07
, non pubblicata,
EU:C:2009:364
, punto
47
).
68
La condizione enunciata all’articolo 93, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009, come interpretata dalla commissione di ricorso, costituisce, quindi, u
n
a restrizione alla libera prestazione dei servizi in seno al SEE.
69
Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte, risulta altresì che i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato FUE sono considerati con esso compatibili qualora soddisfino quattro condizioni, vale a dire essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da ragioni imperative di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non eccedere quanto necessario per il raggiungimento dello stesso (sentenze del 30 novembre 1995, Gebhard,
C‑55/94
,
EU:C:1995:411
, punto
37
, e dell’11 giugno 2009, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑564/07
, non pubblicata,
EU:C:2009:364
, punto
31
).
70
In primo luogo, al punto 16 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha rilevato che l’articolo 93 del regolamento n. 207/2009 garantiva, da un lato, che le persone la cui attività professionale consiste nel rappresentare terzi dinanzi all’EUIPO abbiano una qualifica professionale, la cui definizione varia in funzione dello Stato membro, e, dall’altro lato, letto in combinato disposto con l’articolo 92 del medesimo regolamento, che l’EUIPO debba comunicare solo con parti e rappresentanti che possiedono un indirizzo in seno all’Unione. Il ricorrente, che ha il suo domicilio professionale nel Liechtenstein, non può soddisfare tale condizione.
71
Per quanto riguarda il primo obiettivo, ovvero quello relativo a una qualifica professionale, l’EUIPO non ha spiegato come un domicilio professionale all’interno dell’Unione garantisca una qualifica migliore rispetto a un domicilio professionale in uno Stato dell’AELS appartenente al SEE. Va altresì constatato che, al fine di raggiungere tale obiettivo, esiste una misura meno restrittiva di quella oggetto della presente controversia, vale a dire l’esigenza di una prova della qualifica professionale.
72
Quanto al secondo obiettivo, potrebbe avvicinarsi alla necessità di garantire il corretto svolgimento del procedimento. Esso potrebbe, quindi, essere fatto valere come ragione imperativa di interesse generale che può giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenza dell’11 giugno 2009, Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
C‑564/07
, non pubblicata,
EU:C:2009:364
, punto
49
e giurisprudenza ivi citata).
73
Tuttavia, il requisito di un domicilio professionale nel territorio dell’Unione, quale previsto all’articolo 93, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009, come interpretato dalla commissione di ricorso, eccede quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. Va constatato che gli attuali mezzi di comunicazione elettronica consentono ai mandatari abilitati di comunicare in modo adeguato con l’EUIPO. Infatti, è pacifico che esistano diversi mezzi tecnici, come il fax, la posta elettronica, o mezzi informatici (programmi) on line, ovvero il deposito elettronico che consentono di garantire lo scambio di documenti tra l’EUIPO e gli interessati.
74
In secondo luogo, negli scritti dinanzi al Tribunale, l’EUIPO ha fatto valere che il requisito di un domicilio professionale all’interno dell’Unione sarebbe giustificato nell’interesse della giustizia, vale a dire per ragioni di diritto della responsabilità e per la tutela della controparte nei procedimenti bilaterali.
75
Tali argomenti devono essere respinti.
76
Infatti, da un lato, per quanto riguarda l’obiettivo relativo al diritto della responsabilità, l’EUIPO si è limitato nel suo argomento a rinviare ai punti 22 e seguenti della sentenza dell’11 giugno 2009, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑564/07
, non pubblicata,
EU:C:2009:364
), che riguardano l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione professionale. Tuttavia, l’obbligo di residenza, da solo, non consente di garantire che i mandatari abilitati abbiano un’assicurazione professionale sufficiente, poiché l’EUIPO non ha affermato, e ancor meno dimostrato, che l’insieme degli Stati membri dell’Unione impone un obbligo di sottoscrivere un’assicurazione professionale, mentre ciò non avverrebbe in taluni Stati dell’AELS appartenenti al SEE. In aggiunta, se l’obiettivo del legislatore dell’Unione fosse stato di garantire che i mandatari abilitati abbiano una tale assicurazione, avrebbe potuto ricorrere a misure meno restrittive della libera prestazione dei servizi, quali un obbligo specifico per ogni mandatario abilitato di sottoscrivere un’assicurazione del genere, che coprirebbe anche le sue prestazioni dinanzi all’EUIPO.
77
Dall’altro lato, l’EUIPO non ha per nulla esposto in che modo la circostanza che un mandatario abilitato sia stabilito in uno Stato membro dell’Unione invece che in uno Stato dell’AELS appartenente al SEE, come il Liechtenstein, offra una maggiore tutela per la controparte nei procedimenti bilaterali.
78
Né la commissione di ricorso né l’EUIPO hanno, pertanto, fatto valere ragioni imperative di interesse generale tali da giustificare la restrizione alla libera prestazione dei servizi constatata al punto 68 supra. Si deve constatare, quindi, che la condizione della residenza professionale in seno all’Unione di cui all’articolo 93, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009, come interpretata dalla commissione di ricorso, è contraria all’articolo 36, paragrafo 1, dell’accordo SEE.
79
La commissione di ricorso ha indicato ancora, come fa valere altresì l’EUIPO, che il Liechtenstein non concedeva reciprocità in tale ambito. Tuttavia, in primo luogo, né la commissione di ricorso né l’EUIPO hanno dimostrato che l’iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] per la proprietà intellettuale fosse condizionata a una residenza professionale dell’interessato in tale Stato. Gli argomenti delle parti vertevano invece sulla questione se e in che misura un mandatario abilitato in uno Stato membro dell’Unione potesse rappresentare un cliente dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] per la proprietà intellettuale. In secondo luogo, né la commissione di ricorso né l’EUIPO hanno ritenuto che tale pretesa assenza di reciprocità fosse idonea a giustificare detta restrizione alla libera prestazione dei servizi. Secondo l’EUIPO, si tratterebbe di un argomento che illustrerebbe solo il fatto che il legislatore del Liechtenstein non valuta la situazione giuridica in modo diverso dal legislatore dell’Unione. In terzo luogo e in ogni caso, va rilevato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte (v. sentenza del 13 febbraio 2003, Commissione/Italia,
C‑131/01
,
EU:C:2003:96
, punto
46
e giurisprudenza ivi citata), uno Stato membro non può far valere il mancato rispetto del principio di reciprocità o fondarsi su un’eventuale disconoscimento del Trattato da parte di un altro Stato membro per giustificare il suo inadempimento. L’EUIPO non ha indicato alcun elemento di diritto o di fatto dal quale deriverebbe la disapplicazione di tale giurisprudenza in materia di libertà di circolazione, sancite dall’accordo SEE. Inoltre, un’applicazione del principio di reciprocità sarebbe contraria ai mezzi specifici in materia di procedura di sorveglianza e di risoluzione delle controversie di cui agli articoli 109 e 111 dell’accordo SEE.
80
In terzo luogo, la commissione di ricorso ha indicato, come anche l’EUIPO ha fatto valere, che l’EUIPO non aveva la competenza per disapplicare la condizione di residenza professionale prevista all’articolo 93, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
81
A tale proposito, va constatato che dalla giurisprudenza citata al punto 54 supra deriva che la prevalenza degli accordi internazionali conclusi dall’Unione, come l’accordo SEE, sulle norme di diritto dell’Unione derivato impone di interpretare queste ultime in maniera, per quanto possibile, conforme a detti accordi.
82
Pertanto, senza che fosse necessario disapplicare il requisito controverso, spettava all’EUIPO interpretarlo e applicarlo in modo conforme agli obblighi derivanti dall’accordo SEE.
83
Se è vero che l’interpretazione conforme dei testi di diritto derivato dell’Unione non può servire a fondare un’interpretazione contra legem di tali testi (v. ordinanza del 17 luglio 2015, EEB/Commissione,
T‑685/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:560
, punto
31
e giurisprudenza ivi citata), ciò non si verifica nel caso di specie.
84
Infatti, non emerge né dal regolamento n. 207/2009, nella versione applicabile prima dell’entrata in vigore del regolamento 2015/2424, né dagli elementi di fatto e di diritto sostenuti dall’EUIPO che la volontà specifica del legislatore dell’Unione fosse stata di escludere dall’accesso all’elenco dei mandatari abilitati le persone aventi la residenza professionale in uno Stato dell’AELS appartenente al SEE, come il Liechtenstein.
85
Come ha indicato, in sostanza, la commissione di ricorso, l’intenzione del legislatore dell’Unione era stata invece di garantire una determinata qualità e affidabilità nelle comunicazione tra l’EUIPO e le parti interessate. Orbene, come deriva dal punto 73 supra un tale obiettivo non richiede necessariamente un domicilio professionale dell’interessato nel territorio dell’Unione.
86
Tale interpretazione è avvalorata dal regolamento 2015/2424, mediante il quale i rinvii al territorio dell’Unione sono stati sostituiti da rinvii al territorio del SEE per quanto riguarda, in particolare, le condizioni per l’iscrizione nell’elenco dei mandatari abilitati di cui all’articolo 93 del regolamento n. 207/2009. Nonostante si tratti di una modifica avente un impatto pratico considerevole, non risulta per niente che essa derivi da una volontà di cambio di politica nei confronti degli Stati dell’AELS appartenenti al SEE. Infatti, da un lato tale modifica non figura nella proposta legislativa COM(2013) 161 final della Commissione, del 27 marzo 2013, ed è stata introdotta nel procedimento legislativo solo successivamente. D’altro lato, il legislatore non ha chiarito affatto il suo ragionamento nel preambolo del regolamento 2015/2424. Di conseguenza tale modifica deve essere considerata come un adattamento di ordine tecnico, avente il solo scopo di conformare il diritto derivato dell’Unione agli obblighi derivanti dall’accordo SEE.
87
Ne deriva che il motivo unico di ricorso deve essere accolto, con la conseguenza che la decisione impugnata deve essere annullata.
88
Per quanto riguarda il secondo capo delle conclusioni del ricorrente, esso tende all’annullamento della decisione del direttore del dipartimento «Supporto alle operazioni» dell’EUIPO del 7 settembre 2012. Mediante tale capo delle conclusioni, quindi, il ricorrente chiede al Tribunale, in sostanza, di adottare la decisione che, a suo parere, avrebbe dovuto adottare la commissione di ricorso. Di conseguenza, il ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata, come prevista all’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.
89
Occorre ricordare, inoltre, che il potere di riforma, riconosciuto al Tribunale in forza dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di procedere a una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che detta commissione era tenuta a prendere (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, punto
72
).
90
Nel caso di specie sussistono i presupposti affinché il Tribunale eserciti il suo potere di riforma. Infatti, dal punto 2 della decisione impugnata emerge che il rifiuto del direttore del dipartimento «Supporto alle operazioni» dell’EUIPO era fondato sul mancato rispetto da parte del ricorrente del criterio di cui all’articolo 93, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Orbene, risulta dalle considerazioni di cui ai punti da 36 a 87 supra, che la commissione di ricorso era tenuta a constatare che, contrariamente a quanto il direttore del dipartimento «Supporto alle operazioni» dell’EUIPO aveva ritenuto, tale disposizione non ostava all’iscrizione del ricorrente nell’elenco dei mandatari abilitati. Di conseguenza si deve, con la riforma della decisione impugnata, annullare altresì la decisione del direttore del dipartimento «Supporto alle operazioni» dell’EUIPO.
Sulle spese
91
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
92
Ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO sono considerate spese ripetibili.
93
Poiché l’EUIPO è rimasto soccombente, va condannato alle spese, comprese quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso, conformemente alle conclusioni del ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 aprile 2014 (procedimento R 2063/2012-4) è annullata.
2)
La decisione del direttore del dipartimento «Supporto alle operazioni» dell’EUIPO del 7 settembre 2012 è annullata.
3)
L’EUIPO è condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Tomljenović
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 luglio 2017.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.