CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16314/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo con cui si deducono violazione degli artt. 385 e 131- bis cod. pen. costituiscono mera riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la volontaria evasione dalla Comunità ove il.Meli era ristretto in regime domiciliare, inconferente che costui si fosse allontanato per acquistare sostanza stupefacente, e l'abitualità della condotta in quanto condannato in via definitiva per ipotesi di evasione e resosi responsabile di analoga condotta alcuni giorni prima rispetto ai fatti di cui al presente procedimento; ritenuto che il terzo motivo con cui si rivolgono censure al trattamento sanzionatorio è indeducibile, essendo questione non sottoposta al vaglio del Giudice di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/