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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09403/2026

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avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] civile, inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimata-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 977/2021 emessa dalla Corte d’appello di Palermoil 15/09/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 6970/2022Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 9403/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, in difetto di attività difensivadella parte intimata ed avendo l’INPS depositato unicamente memoria dicostituzione senza svolgere attività difensiva.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 10/04/2026Ileana Fedele

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] civile, inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimata-[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 977/2021 emessa dalla Corte d’appello di Palermoil 15/09/2021.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 6970/2022Numero sezionale 292/2026Numero di raccolta generale 9403/2026Data pubblicazione 14/04/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, in difetto di attività difensivadella parte intimata ed avendo l’INPS depositato unicamente memoria dicostituzione senza svolgere attività difensiva. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, il 10/04/2026Ileana Fedele
Sentenza Cassazione n. 09403/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris