CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 03852/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21916/2025 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F. e P.I.: 02347140697), in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (CH) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 107, rappresentata, assistita e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del [OSCURATO:PERSONA], Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pisa. avverso il decreto n. 11167/2021 cron. pronunciato dal Tribunale di Pisa il 13.07.2021, depositato e comunicato in data 14.07.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1.La società ricorrente in data 27.04.2018 si rendeva acquirente, ai sensi degli artt. 1260 e ss. cc., dei crediti vantati nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., da parte di cinque agenti, acquistando in tal modo i crediti per provvigioni maturate e maturande, nonché per tutte le indennità di fine mandato pari a complessivi Euro 433.113,44 in virtù dei relativi contratti di agenzia. 2. La ricorrente, alla fine del mese di aprile 2018, compensavainoltre parte dei suddetti crediti per provvigioni maturate e parte dell’indennità suppletiva di clientela (per Euro 95.179,25) con un proprio debito, di pari importo, per acquisto di farina dalla S.p.A. [OSCURATO:PERSONA], di talché residuava un credito nei confrontidi quest’ultima società – al netto delle provvigioni ancora da maturare –di Euro 302.719,87. 3. [OSCURATO:PERSONA] agiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con decreto n. 429/2018, ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il pagamento della complessiva somma di Euro 302.719,87, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il conseguente giudizio di opposizione, rubricato al n. 1348/2018 R.G., inizialmente pendente innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], veniva dichiarato interrotto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito dell’intervenuto fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarato con sentenza n. 76/2018 emessa dal Tribunale di Pisa il 19.11.2018. 4. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. presentava in data 12.02.2019 domanda di insinuazione al passivo, con la quale richiedeva di essere ammessa per il proprio residuo credito da indennità di fine mandato pari ad Euro 286.360,67. Nella medesima domanda veniva formulata istanza di insinuazione al passivo anche per le provvigioni, che erano da maturare al giugno del 2018, pari ad Euro 35.214,32, calcolate sulla base delle fatture di vendita delle farina. 5. In data 15.05.2019 veniva comunicato ai sensi dell’art. 97 della l. fall.il decreto di esecutorietà reso dal [OSCURATO:PERSONA], decreto che, con riferimento alla domanda di insinuazione depositata dalla società istante, prevedeva, in conformità delle conclusioni del curatore, l’ammissione di Euro 53.864,46 in privilegio, ai sensi dell’art. 2751 bis n.3 c.c. , dei crediti per provvigioni maturate dagli agenti al netto della ritenuta d’acconto e trattenute Enasarco e di Euro 10.680,42 in chirografo per IVA sulle provvigioni, mentre prevedeva il rigetto degli ulteriori crediti di cui era stata richiesta l’ammissione al passivo. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] proponeva dunque opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo 6. Con successivo decreto n. 11167/2021 del 13.07.2021 il Tribunale di Pisa, per quanto qui ancora rileva, rigettava l’opposizione e dichiara va integralmente compensate le spese di lite. 7.Il decreto, pubblicato il 14.07.2021, è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso. Il fallimento controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre dichiarare l’estinzione del presente giudizio. 2. Come risulta dagli atti di causa, la ricorrente ha depositato atto congiunto di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione datato 31.10.2024, sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale. [OSCURATO:PERSONA] non può che prendere atto di tale rinuncia avanzata daentrambe le parti e dichiarare estinto il giudizio. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosidi misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).