Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 settembre 1971

Cassazione n. 10393/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/09/1971 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 30 marzo 2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Minopoli responsabile del reato di ricettazione. 1.1 II difensore eccepisce la nullità della notifica dell'avviso ex artt. 415-bis e 552 cod. proc. pen. per effetto della nullità del decreto di irreperibilità, non essendo state effettuate adeguate ricerche dell'imputato prima che gli venisse notificato l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. 1.2 Il difensore lamenta che erroneamente non era stato dichiarato il reato estinto per prescrizione, posto che era stata valutata due volte la contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

1.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve ribadire la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "La nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado" (Sez.2, n.46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475); nel caso in esame, essendo stata proposta l'eccezione soltanto con il ricorso per cassazione, la stessa è manifestamente infondata. 1.2 Altrettanto manifestamente infondata è la censura di cui al secondo motivo di ricorso, essendo corretto il calcolo effettuato dalla Corte di appello: infatti, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che "La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.

Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione" (Sez.4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267); pertanto, applicando il suddetto principio sul termine ordinario di prescrizione del reato di ricettazione (otto anni) deve essere applicato un primo aumento di 2/3 per la recidiva reiterata (giungendo quindi ad anni 13 e mesi 4) 1‘. ed un secondo aumento di due terzi ex art. 161 cod. pen., che portano il termine di prescrizione ad anni 22, mesi 2 e giorni 20, non ancora decorso, visto che il reato risulta commesso il 6 luglio 2005.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/09/1971 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 30 marzo 2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto Minopoli responsabile del reato di ricettazione. 1.1 II difensore eccepisce la nullità della notifica dell'avviso ex artt. 415-bis e 552 cod. proc. pen. per effetto della nullità del decreto di irreperibilità, non essendo state effettuate adeguate ricerche dell'imputato prima che gli venisse notificato l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. 1.2 Il difensore lamenta che erroneamente non era stato dichiarato il reato estinto per prescrizione, posto che era stata valutata due volte la contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve ribadire la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "La nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita fino alla deliberazione della sentenza di primo grado" (Sez.2, n.46763 del 27/09/2018, Esposito, Rv. 274475); nel caso in esame, essendo stata proposta l'eccezione soltanto con il ricorso per cassazione, la stessa è manifestamente infondata. 1.2 Altrettanto manifestamente infondata è la censura di cui al secondo motivo di ricorso, essendo corretto il calcolo effettuato dalla Corte di appello: infatti, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che "La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione" (Sez.4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267); pertanto, applicando il suddetto principio sul termine ordinario di prescrizione del reato di ricettazione (otto anni) deve essere applicato un primo aumento di 2/3 per la recidiva reiterata (giungendo quindi ad anni 13 e mesi 4) 1‘. ed un secondo aumento di due terzi ex art. 161 cod. pen., che portano il termine di prescrizione ad anni 22, mesi 2 e giorni 20, non ancora decorso, visto che il reato risulta commesso il 6 luglio 2005. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cass
Decreto Cassazione n. 10393/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris