CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 19676/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO GIUSTIZIA nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Cassazione, Sez. Settima, ha emesso ordinanza a carico di [OSCURATO:PERSONA] (Ord. n. 792 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa a R.G.N. n. 26138/2021) dichiarando l'inammissibilità del ricorso dallo stesso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli emessa in data 10/3/2021. Con istanza del 2/3/2022, l'Ufficio I della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del Ministero della Giustizia ha chiesto di provvedere alla correzione dell'errore presente nella intestazione della ordinanza emessa da questa Corte, riguardante il luogo e la data di nascita del predetto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (e non a Boscotrecase il 18/2/1968, come riportato nella intestazione della ordinanza di questa Corte). Nella istanza si legge che analoga richiesta di correzione era stata rivolta alla Corte d'appello di Napoli. Ebbene, qualora con riguardo alla persona condannata con sentenza irrevocabile si deduca l'erronea indicazione delle sue generalità, è necessario provvedere con incidente di esecuzione secondo la previsione di cui all'art. 668 cod. proc. pen. concernente l'errore di nome del condannato, al quale deve ovviare il giudice dell'esecuzione nelle forme previste dall'art. 130 cod. proc. pen., purché si accerti che la persona contro cui si doveva procedere sia stata citata come imputato, ancorché sotto altro nome, per il giudizio (tra le altre, Sez. 1, n. 4943 del 10/07/2000, dep. 07/09/2000, cofl. comp. in proc. Monzer, Rv. 217088; Sez. 1, n. 13564 del 22/01/2009, dep. 27/03/2009, Ristic, Rv. 243435/243436; Sez. 1, n. 48349 del 15/11/2012, dep. 13/12/2012, Ambrosoni, Rv. 254079). Quanto alla individuazione del giudice dell'esecuzione, deve ritenersi che sia competente la Corte di appello di Napoli, risultando valevole il criterio generale di cui all'art. 665, comma 3, cod. proc. pen., ultimo periodo, per essere stato disposto annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione, Sez. Terza, precedentemente alla dichiarazione d'inammissibilità pronunciata dalla Sezione Settima di questa Corte con l'ordinanza sopra richiamata. La disposizione, che prevede la competenza funzionale del giudice di rinvio quando è stato pronunciato annullamento con rinvio, è norma di chiusura con portata generale, rispondente al principio dell'unicità dell'esecuzione, che costituisce criterio ispiratore della disciplina dettata dall'art. 665 cod. proc. pen A fondamento di tale opzione esegetica si è osservato che l'art. 665 cod. proc. pen. persegue la finalità di attribuire ad un unico giudice l'esecuzione di una decisione giurisdizionale concernente tutti i coimputati, ovvero, tutte le imputazioni ascritte al medesimo imputato (Sez. 6, n. 3377 del 13/07/1994, Sigoli, Rv. 199569). In materia sono meritevoli di essere condivise le ulteriori osservazioni contenute in successiva decisione conforme (Sez. 2, n. 6027 del 09/10/1998, Vinci, Rv. 211655) in cui si legge: "... il legislatore si è preoccupato, per evitare contraddittorietà e dispersione di giudizi, di regolamentare la competenza in subiecta materia non soltanto in relazione al singolo provvedimento, ma anche in relazione al provvedimento plurimo, ossia riguardante più imputati, ed alla pluralità dei provvedimenti: in ogni caso egli detta regole affinché sia un solo giudice dell'esecuzione ad occuparsi dello stesso provvedimento. L'enunciato principio si ricava facilmente dalla ratio legis e dal dettato testuale della norma in esame, che fa sempre riferimento al provvedimento e non alla persona interessata dal provvedimento stesso, dimostrando di voler considerare l'atto in una visione unitaria, sia che riguardi una singola persona, sia che riguardi più posizioni distinte, sia che ad una persona (o più) afferisca una molteplicità di provvedimenti". Alla medesima conclusione si perviene considerando che l'istante abbia voluto sollecitare una mera correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. della sentenza della Corte d'appello di Napoli. Le generalità riportate nella intestazione dell'ordinanza emessa da questa Corte sono state mutuate da quelle riportate nella sentenza di appello. In mancanza della correzione effettuata dalla Corte d'appello di Napoli, non può ritenersi che esista un errore materiale nella intestazione della ordinanza emessa da questa Corte. In tal caso deve intendersi che il ricorrente abbia voluto impugnare la sentenza della Corte d'appello contenente l'errore rilevato. Così ragionando la competenza a procedere spetta sempre alla Corte d'appello di Napoli ai sensi dell'art. 130, comma 1, ultima parte cod. proc. pen. Solo all'esito della correzione effettuata dalla Corte d'appello si potrà provvedere in questa sede alla correzione di errore materiale della intestazione della ordinanza. Sulla base di quanto precede deve ritenersi competente a provvedere la Corte d'appello di Napoli a cui gli atti vanno trasmessi. P.Q.M. La Corte, visto l'art. 130, comma 1, secondo periodo CPP dispone la trasmissione degli atti alla competente Corte d'appello di Napoli. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] a