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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 dicembre 2024

Cassazione n. 35013/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3353/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 1, domicilio digitale presso PEC [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed Oggetto: Contratti bancari – Fideiussione – Cessione credito R.G.N. 3353/2024 Ud. 06/12/2024CC Sez.

S1 - R.G. 3353/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 2 di 8 elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1334/2023 depositata il 21/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 06/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1334/2023, pubblicata in data 21 giugno 2023, la Corte d’appello di Venezia- decidendo nella contumacia degli appellati [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e con l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo della procuratrice [OSCURATO:PERSONA] - ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 2467/2019, pubblicata in data 14 novembre 2019.

2. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito – assieme ad altri – il Tribunale di Verona chiedendo di accertare la propria liberazione dalla fideiussione specifica concessa a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. nell’interesse della società terza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deducendo, a fondamento della domanda, che la fideiussione era stata rilasciata a garanzia del mutuo contratto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per finanziare l’acquisto di un fabbricato da demolire e ricostruire ma che la banca si era ingiustificatamente rifiutata di erogare la rata collegata Sez.

S1 - R.G. 3353/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 3 di 8 al terzo SAL dei lavori, così privando [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della liquidità necessaria per pagare l’impresa costruttrice ed i terzi fornitori e provocandone l’insolvenza.

Autorizzata la chiamata in causa di altri fideiussori nonché interrotto -e poi riassunto - il giudizio per effetto del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., il tribunale aveva respinto le domande dell’odierna ricorrente e delle altre parti attrici, condannandole tutte alla corresponsione delle somme dovute in virtù delle garanzie rilasciate.

3. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] ed intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo della procuratrice [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria del credito, la Corte territoriale ha, in primo luogo, escluso la nullità della fideiussione per effetto della presenza nella medesima di clausole applicate in modo uniforme dalle associate ABI, e quindi in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), Legge n. 287/1990.

La Corte, infatti, da un lato ha escluso che la nullità delle clausole in questione potesse determinare l’integrale nullità della fideiussione– affermando che quindi la stessa restava pienamente valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle- e, dall’altro lato, ha rilevato che una di dette clausole – riferita alla deroga all’art. 1957 c.c. – non riproduceva il contenuto della clausola-tipo inserita nel testo predisposto dall’A.B.I.

Disattesa l’eccezione di nullità integrale della garanzia, la Corte territoriale ha quindi ritenuto infondata l’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. sia in virtù dell’esclusione della nullità della clausola di deroga a tale previsione sia in considerazione del fatto che l’eccezione era stata sollevata per la prima volta in appello Sez.

S1 - R.G. 3353/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 4 di 8 e, consistendo in una eccezione di decadenza non rilevabile d’ufficio, era da ritenersi tardivamente dedotta.

La Corte, infine, ha disatteso le eccezioni di estinzione della fideiussione di cui agli artt. 1955 e 1956 c.c., osservando, quanto all’ipotesi di cui all’art. 1956 c.c., che il comportamento della banca era stato diametralmente opposto a quello contemplato nella previsione di legge, come rilevato anche dal giudice di prime cure, senza che tale affermazione fosse stata impugnata,e, quanto all’ipotesi di cui all’art.1955 c.c., che la condotta della banca qualificata come scorretta da parte dell’appellante, aveva determinato unicamente un danno economico per il fideiussore.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo della procuratrice [OSCURATO:PERSONA].

È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].

5. In data 20 giugno 2024, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso.

A detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la definizione del giudizio.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di Sez.

S1 - R.G. 3353/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 5 di 8 corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, Legge n. 130/1999; 58 T.U.B.; 1264 e 1346 c.c. e 372 c.p.c.

La ricorrente contesta la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto ad agire in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., evidenziando di avere sollevato la relativa eccezione in sede di comparsa conclusionale, senza che la Corte d’appello di sia pronunciata.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, lett. a), e 3, Legge n. 287 /1990; 1418, 1419, 1955, 1956, 1957 c.c.

“in relazione agli artt. 2, 6 e 8 dello schema-tipo di fideiussione elaborato dall’ABI nell’ottobre del 2002 - nullità della fideiussione omnibus schema ABI”.

La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha escluso che la nullità delle clausole derivanti da intesa restrittiva della concorrenza venisse a determinare la nullità dell’intera fideiussione.

La ricorrente, dopo aver ricostruito gli interventi dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e di questa stessa Corte in materia, deduce che erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso il carattere essenziale delle clausole in questione che invece –in quanto idonee ad interferire anche sulla stessa qualificazione della garanzia –dovevano ritenersi essenziali e quindi tali da determinare la nullità dell’intera garanzia.

2. I motivi di ricorso sono entrambi inammissibili.

2.1. Quanto alla prima doglianza, è la stessa ricorrente (pag. 10 del ricorso) ad ammettere di aver eccepito “l a mancanza di legittimazione attiva e di titolarità del credito oggetto di causa della Sez.

S1 - R.G. 3353/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 6 di 8 [OSCURATO:SOCIETA].” solo nella comparsa conclusionale del giudizio di appello.

Orbene, come già rilevato nella proposta ex art. 380-bis c.p.c., del tutto correttamente la Corte territoriale ha omesso di statuire su una contestazione operata unicamente nella comparsa conclusionale, e cioè in uno scritto che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022).

Va, ulteriormente, osservato, del resto che, avendo l’odierna ricorrente sollevato le proprie contestazioni solo al termine di un giudizio nel quale l’odierna controricorrente si era tempestivamente costituita, il fatto storico della titolarità del credito in capo alla controricorrente doveva ritenersi ormai definitivamente collocato al di fuori del thema probandum , ben potendo, del resto, il giudice del merito –cui è rimesso, come qu aestio facti , l’accertamento relativo alla sussistenza di adeguata prova della cessione del credito (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017) – desumere argomenti di prova in ordine alla sussistenza della cessione anche dall’atteggiamento processuale della parte, avendo questa Corte chiarito che l’avviso ex art. 58 TUB non può ritenersi idoneo a provare la cessione solo allorquando vi siano delle tempestive contestazioni (Sez. 3 -Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).

2.2. L’inammissibilità del secondo motivo discende dalla considerazione che la Corte territoriale – del resto conformandosi Sez.

S1 - R.G. 3353/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 7 di 8 pienamente all’orientamento espresso in materia da questa Corte (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 già richiamata in proposta ex art. 380-bis c.p.c., ma anche le successive Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 26957 del 20/09/2023 e Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024) -ha escluso il carattere essenziale delle clausole , con valutazione adeguatamente motivata e non sindacabile nella presente sede di legittimità, in virtù del principio per cui l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all'eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito, risulta incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmente motivato (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 11188 del 26/04/2024).

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore de lla controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

4. Avendo questa Corte deciso in conformità della proposta, deve trovare applicazione l’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il quale richiama, in caso di decisione conforme alla proposta, il disposto di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. con la conseguente condanna ulteriore della ricorrent e soccombent e al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo.

5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Sez.

S1 - R.G. 3353/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 8 di 8 previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. condanna la ricorrent e al pagamento, in favore d ella controricorrente, della somma equitativamente determinata in € 4.000,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna laricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 2.500,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3353/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 1, domicilio digitale presso PEC [OSCURATO:EMAIL], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed Oggetto: Contratti bancari – Fideiussione – Cessione credito R.G.N. 3353/2024 Ud. 06/12/2024CC Sez. S1 - R.G. 3353/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 2 di 8 elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1334/2023 depositata il 21/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 06/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1334/2023, pubblicata in data 21 giugno 2023, la Corte d’appello di Venezia- decidendo nella contumacia degli appellati [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e con l’intervento di [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo della procuratrice [OSCURATO:PERSONA] - ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 2467/2019, pubblicata in data 14 novembre 2019. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito – assieme ad altri – il Tribunale di Verona chiedendo di accertare la propria liberazione dalla fideiussione specifica concessa a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. nell’interesse della società terza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., deducendo, a fondamento della domanda, che la fideiussione era stata rilasciata a garanzia del mutuo contratto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per finanziare l’acquisto di un fabbricato da demolire e ricostruire ma che la banca si era ingiustificatamente rifiutata di erogare la rata collegata Sez. S1 - R.G. 3353/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 3 di 8 al terzo SAL dei lavori, così privando [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della liquidità necessaria per pagare l’impresa costruttrice ed i terzi fornitori e provocandone l’insolvenza. Autorizzata la chiamata in causa di altri fideiussori nonché interrotto -e poi riassunto - il giudizio per effetto del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., il tribunale aveva respinto le domande dell’odierna ricorrente e delle altre parti attrici, condannandole tutte alla corresponsione delle somme dovute in virtù delle garanzie rilasciate. 3. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] ed intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo della procuratrice [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria del credito, la Corte territoriale ha, in primo luogo, escluso la nullità della fideiussione per effetto della presenza nella medesima di clausole applicate in modo uniforme dalle associate ABI, e quindi in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), Legge n. 287/1990. La Corte, infatti, da un lato ha escluso che la nullità delle clausole in questione potesse determinare l’integrale nullità della fideiussione– affermando che quindi la stessa restava pienamente valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle- e, dall’altro lato, ha rilevato che una di dette clausole – riferita alla deroga all’art. 1957 c.c. – non riproduceva il contenuto della clausola-tipo inserita nel testo predisposto dall’A.B.I. Disattesa l’eccezione di nullità integrale della garanzia, la Corte territoriale ha quindi ritenuto infondata l’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. sia in virtù dell’esclusione della nullità della clausola di deroga a tale previsione sia in considerazione del fatto che l’eccezione era stata sollevata per la prima volta in appello Sez. S1 - R.G. 3353/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 4 di 8 e, consistendo in una eccezione di decadenza non rilevabile d’ufficio, era da ritenersi tardivamente dedotta. La Corte, infine, ha disatteso le eccezioni di estinzione della fideiussione di cui agli artt. 1955 e 1956 c.c., osservando, quanto all’ipotesi di cui all’art. 1956 c.c., che il comportamento della banca era stato diametralmente opposto a quello contemplato nella previsione di legge, come rilevato anche dal giudice di prime cure, senza che tale affermazione fosse stata impugnata,e, quanto all’ipotesi di cui all’art.1955 c.c., che la condotta della banca qualificata come scorretta da parte dell’appellante, aveva determinato unicamente un danno economico per il fideiussore. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. a mezzo della procuratrice [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. 5. In data 20 giugno 2024, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso. A detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la definizione del giudizio. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di Sez. S1 - R.G. 3353/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 5 di 8 corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, Legge n. 130/1999; 58 T.U.B.; 1264 e 1346 c.c. e 372 c.p.c. La ricorrente contesta la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto ad agire in capo a [OSCURATO:SOCIETA]., evidenziando di avere sollevato la relativa eccezione in sede di comparsa conclusionale, senza che la Corte d’appello di sia pronunciata. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, lett. a), e 3, Legge n. 287 /1990; 1418, 1419, 1955, 1956, 1957 c.c. “in relazione agli artt. 2, 6 e 8 dello schema-tipo di fideiussione elaborato dall’ABI nell’ottobre del 2002 - nullità della fideiussione omnibus schema ABI”. La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha escluso che la nullità delle clausole derivanti da intesa restrittiva della concorrenza venisse a determinare la nullità dell’intera fideiussione. La ricorrente, dopo aver ricostruito gli interventi dell’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e di questa stessa Corte in materia, deduce che erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso il carattere essenziale delle clausole in questione che invece –in quanto idonee ad interferire anche sulla stessa qualificazione della garanzia –dovevano ritenersi essenziali e quindi tali da determinare la nullità dell’intera garanzia. 2. I motivi di ricorso sono entrambi inammissibili. 2.1. Quanto alla prima doglianza, è la stessa ricorrente (pag. 10 del ricorso) ad ammettere di aver eccepito “l a mancanza di legittimazione attiva e di titolarità del credito oggetto di causa della Sez. S1 - R.G. 3353/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 6 di 8 [OSCURATO:SOCIETA].” solo nella comparsa conclusionale del giudizio di appello. Orbene, come già rilevato nella proposta ex art. 380-bis c.p.c., del tutto correttamente la Corte territoriale ha omesso di statuire su una contestazione operata unicamente nella comparsa conclusionale, e cioè in uno scritto che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022). Va, ulteriormente, osservato, del resto che, avendo l’odierna ricorrente sollevato le proprie contestazioni solo al termine di un giudizio nel quale l’odierna controricorrente si era tempestivamente costituita, il fatto storico della titolarità del credito in capo alla controricorrente doveva ritenersi ormai definitivamente collocato al di fuori del thema probandum , ben potendo, del resto, il giudice del merito –cui è rimesso, come qu aestio facti , l’accertamento relativo alla sussistenza di adeguata prova della cessione del credito (Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017) – desumere argomenti di prova in ordine alla sussistenza della cessione anche dall’atteggiamento processuale della parte, avendo questa Corte chiarito che l’avviso ex art. 58 TUB non può ritenersi idoneo a provare la cessione solo allorquando vi siano delle tempestive contestazioni (Sez. 3 -Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016). 2.2. L’inammissibilità del secondo motivo discende dalla considerazione che la Corte territoriale – del resto conformandosi Sez. S1 - R.G. 3353/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 7 di 8 pienamente all’orientamento espresso in materia da questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 già richiamata in proposta ex art. 380-bis c.p.c., ma anche le successive Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 26957 del 20/09/2023 e Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024) -ha escluso il carattere essenziale delle clausole , con valutazione adeguatamente motivata e non sindacabile nella presente sede di legittimità, in virtù del principio per cui l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all'eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito, risulta incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmente motivato (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 11188 del 26/04/2024). 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione in favore de lla controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4. Avendo questa Corte deciso in conformità della proposta, deve trovare applicazione l’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il quale richiama, in caso di decisione conforme alla proposta, il disposto di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. con la conseguente condanna ulteriore della ricorrent e soccombent e al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Sez. S1 - R.G. 3353/2024 – CC 06/12/2024 - Pagina nr. 8 di 8 previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte, dichiara inammissibileil ricorso; condanna la ricorrente a rifondere a lla controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. condanna la ricorrent e al pagamento, in favore d ella controricorrente, della somma equitativamente determinata in € 4.000,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.; condanna laricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 2.500,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
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