Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25524/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Carsillo- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in Amministrazionestraordinaria, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso il decreto cron. n. 1151/2022, depositato dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9.9.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14387/2022Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 25524/2026Data pubblicazione 18/09/2026Credit [OSCURATO:SOCIETA]. propose domanda diammissione al passivo «in via chirografaria» di un credito di €1.878.256,24, derivante da un contratto di mutuo ipotecariostipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi sottoposta allaprocedura di amministrazione straordinaria.A fronte della proposta dei commissari di ammissione alpassivo in chirografo per l’importo richiesto, [OSCURATO:SOCIETA]. presentò osservazioni al fine di correggere l’inizialedomanda, precisando che l’indicazione «in via chirografaria» erastata frutto di un mero errore materiale, intendendosi insinuareil credito con la prelazione ipotecaria spettante in forza delcontratto e dell’iscrizione nei registri immobiliari, entrambimenzionati nell’istanza di ammissione e risultanti dai documentiallegati.Il giudice delegato ammise il credito al passivo, ma in viachirografaria, come formalmente richiesto nell’istanza diinsinuazione.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propose opposizione allo statopassivo, che venne tuttavia respinta dal Tribunale di Roma, incomposizione collegiale.Contro il decreto del collegio, [OSCURATO:SOCIETA]. (societàsubentrata alla banca quale cessionaria del suo credito) haproposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.L’Amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] ImmobiliareS.r.l. si è difesa con controricorso.Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso denuncia, «ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., nullità del decreto impugnato perNumero registro generale 14387/2022Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 25524/2026Data pubblicazione 18/09/2026violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 93 leggefall.».Il motivo sostiene che il giudice delegato, prima, e iltribunale, poi, non si sarebbero pronunciati sulla insinuazione,così come effettivamente proposta, essendosi limitati aconstatare la formale ed erronea richiesta finale di ammissione«in via chirografaria», invece di interpretare l’atto nel suotenore complessivo, al fine di comprendere che la volontà dellaparte era quella di essere ammessa con il privilegio ipotecario.1.1.

Il motivo risulta in parte infondato, in parteinammissibile.È sicuramente corretta l’affermazione che anchel’insinuazione al passivo di una procedura concorsuale, come delresto ogni altro atto di parte (ex multis, da ultimo, Cass. n.6482/2026), deve essere interpretato nella sua interezza e nonlimitandosi al tenore letterale delle sole conclusioni finali (v.Cass. nn. 33008/2019; 7287/2013).

Sennonché, nel caso dispecie, il Tribunale di Roma non ha violato tale principio e nonsi è sottratto al suo compito, avendo invece ritenuto di doveredare prevalenza, nell’interpretazione dell’atto, all’esplicitarichiesta di ammissione del credito «in via chirografaria».Non è quindi fondata la censura della ricorrente, laddoveessa contesta al tribunale di essersi rifiutato di interpretarel’atto di insinuazione per avere ravvisato un ostacolo a talecompito nella esplicita richiesta di ammissione al passivo delcredito in via chirografaria.

In realtà, la valorizzazione del datotestuale, ritenuto decisivo, altro non è che l’adozione di undeterminato criterio ermeneutico, esplicitato nella motivazione,che ha condotto al risultato del rigetto dell’opposizione.Occorre anche aggiungere che il ricorso non contiene unadenuncia di violazione di quelli che sono i limiti posti dai canoniNumero registro generale 14387/2022Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 25524/2026Data pubblicazione 18/09/2026legali di ermeneutica degli atti di parte, ma soltanto la denunciadi non avere interpretato l’atto, perché il tribunale si sarebbelimitato alla lettura delle conclusioni.

Ciò, peraltro, senzaindicare, nel corpo dell’atto di insinuazione (integralmentetrascritto alle pagg. 14, 15 e 16 del ricorso), esplicite richiestedi ammissione con il privilegio ipotecario o affermazioni chesiano altrimenti in insanabile contrasto con la dichiarata volontàdi essere ammessa al passivo in via chirografaria.

Infatti, laricorrente fa notare soltanto che nell’atto era esattamentemenzionata l’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo e che eranoallegati i relativi documenti; ma l’enunciazione della causa diprelazione non è, di per sé, incompatibile con la volontà dichiedere l’ammissione del credito in chirografo, lasciandodunque aperta la questione interpretativa, che il tribunale harisolto dando prevalenza alla volontà dichiarata dalla parterispetto a quella, inespressa, che si sarebbe eventualmentepotuta desumere dall’enunciazione dell’ipoteca.Siffatta interpretazione spetta al giudice del merito e,come si è già rilevato, non viene censurata, in quanto tale, nelricorso.2.

Con il secondo motivo il decreto viene criticato, sempre«ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt.93, 95 e 96 legge fall. e 111 Cost.».Il ricorrente si duole che il tribunale non abbia tenutoconto del chiarimento formulato nelle osservazioni al progettodi stato passivo predisposto dal curatore al fine di riconoscereche la domanda di ammissione in via chirografaria era statafrutto di un mero errore ed era stata comunque corretta,appunto con le osservazioni, in tempo utile per esseresottoposta all’eventuale contraddittorio con gli altri creditori nelcorso dell’udienza di verifica.Numero registro generale 14387/2022Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 25524/2026Data pubblicazione 18/09/20262.1.

Anche questo motivo è infondato, perché – come ègià stato più volte affermato da questa Corte – «se la domandadi insinuazione presentata, senza specifica richiesta delprivilegio, dovesse essere integrata mediante ulteriore attosuccessivo alla domanda di insinuazione ovvero al deposito, daparte del curatore, dello stato passivo, allora tale integrazioneprodurrebbe una mutatio e non già una emendatio libelli» (così,da ultimo, Cass. n. 1177/2026, che cita, a sua volta, Cass.37802/2022).Pertanto, una volta che il giudice del merito hainsindacabilmente interpretato l’insinuazione al passivo comedomanda di ammissione del credito in chirografo, la richiesta diammissione in via privilegiata non può essere contenuta nellesuccessive osservazioni al progetto di stato passivo delcuratore.3.

Infine, il terzo motivo prospetta, «ex art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., violazione artt. 2808 e ss. c.c. e 2879 c.c.».La ricorrente sostiene che, per effetto dell’interpretazionedell’insinuazione come domanda di ammissione in chirografo, ilgiudice delegato, prima, e il tribunale, poi, avrebbero di fattoviolazione della norma che prescrive, per tale rinuncia, la formaespressa e l’atto scritto.3.1.

Il motivo – che non è illustrato con una specificaargomentazione – è palesemente inammissibile, perché ladecisione impugnata è basata sull’interpretazione dell’attoprocessuale e sulla conseguente rigorosa applicazione delprincipio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,senza alcuna necessità di ipotizzare un atto formale di rinunciaall’ipoteca, cui non si fa infatti alcun cenno nella motivazione deldecreto.Numero registro generale 14387/2022Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 25524/2026Data pubblicazione 18/09/20264.

Rigettato, complessivamente, il ricorso, le spese delpresente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 peresborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del9.9.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Carsillo- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in Amministrazionestraordinaria, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso il decreto cron. n. 1151/2022, depositato dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione svolta nella camera di consiglio del9.9.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14387/2022Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 25524/2026Data pubblicazione 18/09/2026Credit [OSCURATO:SOCIETA]. propose domanda diammissione al passivo «in via chirografaria» di un credito di €1.878.256,24, derivante da un contratto di mutuo ipotecariostipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., poi sottoposta allaprocedura di amministrazione straordinaria.A fronte della proposta dei commissari di ammissione alpassivo in chirografo per l’importo richiesto, [OSCURATO:SOCIETA]. presentò osservazioni al fine di correggere l’inizialedomanda, precisando che l’indicazione «in via chirografaria» erastata frutto di un mero errore materiale, intendendosi insinuareil credito con la prelazione ipotecaria spettante in forza delcontratto e dell’iscrizione nei registri immobiliari, entrambimenzionati nell’istanza di ammissione e risultanti dai documentiallegati.Il giudice delegato ammise il credito al passivo, ma in viachirografaria, come formalmente richiesto nell’istanza diinsinuazione.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propose opposizione allo statopassivo, che venne tuttavia respinta dal Tribunale di Roma, incomposizione collegiale.Contro il decreto del collegio, [OSCURATO:SOCIETA]. (societàsubentrata alla banca quale cessionaria del suo credito) haproposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.L’Amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] ImmobiliareS.r.l. si è difesa con controricorso.Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia, «ex art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., nullità del decreto impugnato perNumero registro generale 14387/2022Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 25524/2026Data pubblicazione 18/09/2026violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 93 leggefall.».Il motivo sostiene che il giudice delegato, prima, e iltribunale, poi, non si sarebbero pronunciati sulla insinuazione,così come effettivamente proposta, essendosi limitati aconstatare la formale ed erronea richiesta finale di ammissione«in via chirografaria», invece di interpretare l’atto nel suotenore complessivo, al fine di comprendere che la volontà dellaparte era quella di essere ammessa con il privilegio ipotecario.1.1. Il motivo risulta in parte infondato, in parteinammissibile.È sicuramente corretta l’affermazione che anchel’insinuazione al passivo di una procedura concorsuale, come delresto ogni altro atto di parte (ex multis, da ultimo, Cass. n.6482/2026), deve essere interpretato nella sua interezza e nonlimitandosi al tenore letterale delle sole conclusioni finali (v.Cass. nn. 33008/2019; 7287/2013). Sennonché, nel caso dispecie, il Tribunale di Roma non ha violato tale principio e nonsi è sottratto al suo compito, avendo invece ritenuto di doveredare prevalenza, nell’interpretazione dell’atto, all’esplicitarichiesta di ammissione del credito «in via chirografaria».Non è quindi fondata la censura della ricorrente, laddoveessa contesta al tribunale di essersi rifiutato di interpretarel’atto di insinuazione per avere ravvisato un ostacolo a talecompito nella esplicita richiesta di ammissione al passivo delcredito in via chirografaria. In realtà, la valorizzazione del datotestuale, ritenuto decisivo, altro non è che l’adozione di undeterminato criterio ermeneutico, esplicitato nella motivazione,che ha condotto al risultato del rigetto dell’opposizione.Occorre anche aggiungere che il ricorso non contiene unadenuncia di violazione di quelli che sono i limiti posti dai canoniNumero registro generale 14387/2022Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 25524/2026Data pubblicazione 18/09/2026legali di ermeneutica degli atti di parte, ma soltanto la denunciadi non avere interpretato l’atto, perché il tribunale si sarebbelimitato alla lettura delle conclusioni. Ciò, peraltro, senzaindicare, nel corpo dell’atto di insinuazione (integralmentetrascritto alle pagg. 14, 15 e 16 del ricorso), esplicite richiestedi ammissione con il privilegio ipotecario o affermazioni chesiano altrimenti in insanabile contrasto con la dichiarata volontàdi essere ammessa al passivo in via chirografaria. Infatti, laricorrente fa notare soltanto che nell’atto era esattamentemenzionata l’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo e che eranoallegati i relativi documenti; ma l’enunciazione della causa diprelazione non è, di per sé, incompatibile con la volontà dichiedere l’ammissione del credito in chirografo, lasciandodunque aperta la questione interpretativa, che il tribunale harisolto dando prevalenza alla volontà dichiarata dalla parterispetto a quella, inespressa, che si sarebbe eventualmentepotuta desumere dall’enunciazione dell’ipoteca.Siffatta interpretazione spetta al giudice del merito e,come si è già rilevato, non viene censurata, in quanto tale, nelricorso.2. Con il secondo motivo il decreto viene criticato, sempre«ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione degli artt.93, 95 e 96 legge fall. e 111 Cost.».Il ricorrente si duole che il tribunale non abbia tenutoconto del chiarimento formulato nelle osservazioni al progettodi stato passivo predisposto dal curatore al fine di riconoscereche la domanda di ammissione in via chirografaria era statafrutto di un mero errore ed era stata comunque corretta,appunto con le osservazioni, in tempo utile per esseresottoposta all’eventuale contraddittorio con gli altri creditori nelcorso dell’udienza di verifica.Numero registro generale 14387/2022Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 25524/2026Data pubblicazione 18/09/20262.1. Anche questo motivo è infondato, perché – come ègià stato più volte affermato da questa Corte – «se la domandadi insinuazione presentata, senza specifica richiesta delprivilegio, dovesse essere integrata mediante ulteriore attosuccessivo alla domanda di insinuazione ovvero al deposito, daparte del curatore, dello stato passivo, allora tale integrazioneprodurrebbe una mutatio e non già una emendatio libelli» (così,da ultimo, Cass. n. 1177/2026, che cita, a sua volta, Cass.37802/2022).Pertanto, una volta che il giudice del merito hainsindacabilmente interpretato l’insinuazione al passivo comedomanda di ammissione del credito in chirografo, la richiesta diammissione in via privilegiata non può essere contenuta nellesuccessive osservazioni al progetto di stato passivo delcuratore.3. Infine, il terzo motivo prospetta, «ex art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., violazione artt. 2808 e ss. c.c. e 2879 c.c.».La ricorrente sostiene che, per effetto dell’interpretazionedell’insinuazione come domanda di ammissione in chirografo, ilgiudice delegato, prima, e il tribunale, poi, avrebbero di fattoviolazione della norma che prescrive, per tale rinuncia, la formaespressa e l’atto scritto.3.1. Il motivo – che non è illustrato con una specificaargomentazione – è palesemente inammissibile, perché ladecisione impugnata è basata sull’interpretazione dell’attoprocessuale e sulla conseguente rigorosa applicazione delprincipio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,senza alcuna necessità di ipotizzare un atto formale di rinunciaall’ipoteca, cui non si fa infatti alcun cenno nella motivazione deldecreto.Numero registro generale 14387/2022Numero sezionale 3171/2026Numero di raccolta generale 25524/2026Data pubblicazione 18/09/20264. Rigettato, complessivamente, il ricorso, le spese delpresente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 10.000per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 peresborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del9.9.2026.Il Presidente