CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39651/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha puntualmente motivato circa l'assenza di alcuna necessità di disporre il confronto e circa l'impossibilità di accogliere l'istanza di concordato); Considerato che gli stessi motivi non sono consentiti in sede di legittimità, perché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (in particolare, il ricorrente, da un lato, si è limitato a riproporre le censure circa asserite contraddizioni tra le dichiarazioni di Mercorillo e quelle rese da un testimone al fine di sostenere la necessità della disposizione di un confronto; dall'altro lato, ha lamentato vizi di motivazione circa il mancato accoglimento della istanza di concordato in appello, censurando però solo una delle ragioni indicate dal giudice di appello a fondamento della propria decisione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 202